Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17203 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.12/07/2017),  n. 17203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13305-2016 proposto da:

S.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO OPERAMOLLA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. – P.I. (OMISSIS), Agente della Riscossione per

la Provincia di Bari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN

BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO MARTUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che S.A.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di intimazione per mancato pagamento di cartella esattoriale;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha sostenuto la mancanza di comunicazioni da parte della S. o di altro erede circa la morte del de cuius A.A., sicchè sarebbe stata del tutto legittima la notificazione nell’ultimo domicilio del dante causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la contribuente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’intimazione di pagamento ad ella consegnata sarebbe stata affetta da nullità assoluta ed insanabile perchè intestata ed indirizzata al defunto, invece che agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Fra l’altro, l’obbligo degli eredi di comunicare all’Ufficio delle imposte le generalità ed il domicilio fiscale sarebbe stato pienamente adempiuto;

che Equitalia Sud si è costituita con controricorso;

che il motivo è fondato, per quanto di ragione;

che, per un verso, la ricorrente afferma (senza smentite ex adverso) che la notifica dell’avviso, anzichè essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto, sarebbe stata intestata ed indirizzata al defunto e che, per altro verso, gli eredi avrebbero adempiuto all’obbligo di comunicare all’Ufficio delle Imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale;

che, in particolare, l’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell’ultimo domicilio, e la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, atteso che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l’atto impositivo intestato al de cuius può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purchè questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale. Tale irregolarità della notifica, incide infatti sulla struttura del rapporto tributario, il quale non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente (Sez. 5, n. 1507 del 27/01/2016; Sez. 5, n. 22476 del 04/11/2015);

che la CTR pugliese non si è attenuta ai predetti principi;

che il ricorso va dunque accolto;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

che le spese dell’intero giudizio devono essere compensate, alla luce dell’incerto esito della causa.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa interamente le spese del giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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