Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17203 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. I, 11/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 11/08/2011), n.17203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21034/2007 proposto da:

F.B. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 117, presso l’avvocato PETILLO Francesco, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso l’avvocato

MASTROIANNI GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SIPORSO

Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1177/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che dichiarando lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra F.B. e C.F. ha determinato a carico del padre l’assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente in Euro 1.300,00 mensili, hanno proposto rispettivi gravami innanzi alla Corte d’appello di Napoli entrambe le parti. In via principale la C. ha chiesto l’aumento della misura dell’assegno; con ricorso incidentale il F. ne ha invece chiesto la riduzione.

La Corte d’appello con sentenza n. 1177 depositata il 18 aprile 2007, ha accolto l’impugnazione principale ed ha rideterminato il contributo per la prole dovuto dal padre nell’importo mensile di Euro 1.500,00. Ha ravvisato errore del primo giudice nella valutazione dei redditi delle parti, entrambe, insegnanti di ruolo di educazione fisica. La C. svolge ulteriore attività non retribuita, in riferimento a ruolo marginale presso circolo sportivo, come da certificazione proveniente dal presidente del circolo, prodotta in appello, mentre il F. gestisce di fatto rinomato circolo sportivo ed ha formato società al 50% che ha comprato l’impianto che gestisce calcetto e campi da tennis. I figli vivono in casa della madre che li accudisce, presta loro cura, sostiene le spese straordinarie per la loro istruzione. La riduzione chiesta dal padre non merita accoglimento in quanto la figlia, che svolge attività sportiva professionista di pallavolista non è retribuita, ma, com’ è noto, fruisce di un mero rimborso spese.

Avverso la decisione il F. ha infine proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi resistiti dall’intimata con controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente deducendo violazione dell’art. 345 c.p.c., denuncia malgoverno del regime di acquisizione delle prove in fase di gravame, rilevando che i giudici d’appello hanno fondato il loro convincimento in ordine alla condizione economica della C. sulla base di un documento prodotto dalla medesima solo in tal sede. Trattasi della certificazione del presidente del Circolo tennis (OMISSIS), attestante lo svolgimento da parte della medesima d’attività non retribuita presso il menzionato circolo, che la Corte del merito ha preso in esame senza motivare le ragioni della sua acquisizione solo in quella fase, seppur i fatti ivi attestati si riferissero a periodo precedente. Tanto in palese spregio della disposizione citata, secondo lettura conforme al precedente delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8203/2005.

Chiede con conclusivo quesito di diritto d’accertare se la Corte d’appello abbia per l’effetto violato il disposto dell’art. 345 c.p.c..

La resistente replica deducendo l’infondatezza della censura.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che il documento controverso si riferiva a situazione accertabile in appello, dal momento che incideva sulla misura dell’assegno di mantenimento dei figli la cui modifica rappresentava l’oggetto del disputatimi introdotto in sede di gravame, va rilevato che il quesito di diritto non assolve alla funzione di sollecitazione, in chiave di interrogativo, circa la soluzione giuridica appropriata alla specie, ma chiede accertare la denunciata violazione di legge asseritamente consumata dal giudice d’appello, ed è perciò assolutamente inidoneo a dare impulso alla funzione nomofilattica riservata a questa Corte, tipicamente attribuita alla sua formulazione, che ne giustifica la ratio sì da circoscrivere la pronuncia del giudice di legittimità nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato (Cass. S. U. 20603/2007).

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la Corte distrettuale attribuito ruolo marginale e conseguentemente omesso l’esame dei documenti prodotti, attestanti l’esercizio d’attività non certo marginale svolta dalla C. nell’ambito del circolo sportivo menzionato, e delle sue stesse dichiarazioni acquisite nel corso dell’ interrogatorio libero reso innanzi al Tribunale, in cui ella ammise di svolgere attività d’organizzatrice di attività sportive e sociali.

Deduce inoltre vizio di motivazione, perplessa laddove si è ritenuto che egli avesse invece attinto reddito dalla società di cui detiene le quote al 50%, costituita con apporto tratto da oneroso mutuo garantito dalla madre.

Ascrive ulteriore vizio di motivazione in ordine al ripristino dell’obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, fondato sull’equità.

Il quesito di diritto chiede d’accertare se la Corte d’appello ha violato le norme richiamate per aver omesso di indicare la ragioni fondanti il suo convincimento non risultando esso raggiunto attraverso la valutazione dei dati probatori acquisiti.

La controricorrente rileva l’infondatezza della censura.

Il motivo condivide la sorte del precedente.

Il quesito di diritto non assolve neppur esso all’indicata funzione di sollecitazione, in chiave di interrogativo, circa la soluzione giuridica appropriata alla specie; ma chiede in sostanza rivisitazione dell’apprezzamento di dati probatori che neppure riferisce, ed è perciò assolutamente inidoneo a darvi impulso. La deduzione del vizio d’insufficiente motivazione su punto essenziale della controversia non è accompagnata, ancora una volta in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume inidonea (Cass. S. U. 20603/2007). Nella sua complessiva articolazione il quesito è altresì generico.

Ne condivide la sorte anche il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto notorio che la figlia, giocatrice professionista di pallavolo, non percepisse reddito, essendo acquisito alla comune conoscenza che la disciplina comporta solo un rimborso spese, fatto questo smentito dagli atti processuali.

il conclusivo quesito di diritto chiede d’accertare il denunciato vizio per aver la Corte del merito in deroga al principio del contraddittorio ritenuto notoria una circostanza oggetto della conoscenza del singolo giudice.

La resistente chiede il rigetto anche di questo motivo.

Il motivo è inammissibile in quanto risulta formulato con assoluta genericità. Omette qualsiasi riferimento ai fatti ai quali si riferisce la censura e preclude per l’effetto l’individuazione, necessariamente specifica ed autosufficiente, degli elementi probatori addotti e rilevanti in causa che, ove esaminati ed effettivamente valutati, avrebbero avvalorato l’allegata percezione del reddito asseritamente goduto dalla figlia pallavolista.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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