Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17202 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro
i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato NARDELLA COSTANTINO, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3 04/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 06/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che D.M.G. ha depositato controricorso al ricorso in data 5 marzo 2009, con il quale la societa’ Poste Italiane ha richiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 304/08 del 6 marzo 2008, resa fra le parti, ricorso che pero’ non risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte, secondo quanto attestato dalla certificazione negativa in atti;
che l’onere per il ricorrente per cassazione di provvedere al deposito del ricorso entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale e’ proposto, e’ previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilita’;
che, pertanto, come gia’ evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., condivisa dal Collegio, si deve concludere per l’improcedibilita’ del ricorso;
che in applicazione del criterio della soccombenza, la societa’ Poste Italiane va condannata al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso; condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore di D.M.G., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell’avv. Costantino Nardella, per dichiarata anticipazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010