Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17202 del 12/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.12/07/2017), n. 17212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10005/2016 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI,
152, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FRANCO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Commissario, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8, presso gli UFFICI
DELL’AVVOCATURA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO
FRIGENTI;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1117/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud, proponendo opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo a lui notificato in base a due cartelle di pagamento, per l’importo complessivo di Euro 884,49, entrambe relative a sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada.
Si costituirono in giudizio le parti convenute, ponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 gennaio 2016, ha dichiarato l’appello inammissibile, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato il Tribunale che, atteso il valore della causa, la decisione assunta dal Giudice di pace doveva ritenersi ad equità necessaria, sicchè l’appello poteva essere proposto solo per i limitati motivi di cui all’art. 339 c.p.c., u.c., mentre nella specie le doglianze non rientravano in tale ambito.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre L.A. con atto affidato a tre motivi.
Resiste Roma Capitale con controricorso.
La s.p.a. Equitalia sud non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, e dell’art. 113 c.p.c., comma 2, rilevando che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa celebrato dal giudice di pace è sottratto alla decisione secondo equità.
1.1. Il motivo è fondato.
Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, applicabile nella fattispecie ratione tentporis posto che il giudizio di opposizione all’esecuzione è iniziato con la notifica dell’atto di citazione in data 9 e 10 ottobre 2012, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, trova applicazione, per giurisprudenza di questa Corte, anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c. d. opposizione recuperatoria; v. sul punto l’ordinanza 30 aprile 2015, n. 8806, nonchè le sentenze 30 aprile 2014, n. 9557, 5 maggio 2016, n. 8961, e 14 ottobre 2016, n. 20734, sia pure in relazione al problema dell’applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 4; v. altresì, in riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 23, la sentenza 19 novembre 2007, n. 23978).
D’altra parte, è del tutto logico che la materia dell’opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell’opposizione all’esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all’esplicazione di un potere pubblico.
Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere l’appello inammissibile per le ragioni suindicate.
2. Rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile.
Al Giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017