Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17201 del 29/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17201 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 1986-2007 proposto da:
INDIVERPLAST S.R.L., o COLORIFICIO INDIVERPLAST
S.R.L. (p.i. 01288631219), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 29/07/2014

domiciliata in ROMA, VIALE DELLA PINETA DI OSTIA 18,
presso l’avvocato POLISETTI NADIA, rappresentata e
2014
1228

difesa dagli avvocati COSTA PIERLUIGI, IANNUCCI
VINCENZO, giusta procura speciale per Notaio dott.
ANIELLO CALABRESE di PAGANI

Rep.n.

137565

dell’8.1.2007;

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- ricorrente contro

FALLIMENTO EDILTER S.C.AR.L., DEMOSTENE S.R.L.;
– intimate –

sul ricorso 5330-2007 proposto da:

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DEI CARRACCI l, presso l’avvocato ALESSANDRO
ALESSANDRI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAZZA MANUELA, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

INDIVERPLAST S.R.L., o COLORIFICIO INDIVERPLAST
S.R.L. (p.i. 01288631219), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLA PINETA DI OSTIA 18,
presso l’avvocato POLISETTI NADIA, rappresentata e

DEMOSTENE S.P.A. (P.I. 02884570363), già DEMOSTENE

difesa dagli avvocati COSTA PIERLUIGI, IANNUCCI
VINCENZO, giusta procura speciale per Notaio dott.
ANIELLO CALABRESE di PAGANI – Rep.n. 137565
dell’8.1.2007;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

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FALLIMENTO EDILTER S.C.AR.L.;
intimato

avverso

la sentenza n.

832/2006 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

12/06/2014 dal Consigliere Dott.

ROSA

MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRI
ALESSANDRO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto PrOcuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha conclusD per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

udienza del

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Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento della Edilter soc. coop. a r.1.,
già ammessa alla procedura di amministrazione controllata
con decreto del 24/10/1995, e dichiarata’ fallita con
sentenza del Tribunale di Bologna del 17/18-12/1996,

chiedeva la revoca ex at.67, 2 0 comma 1.f. del pagamento di
lire 35.002.500 effettuato il 16/8/95 a favore della
Indiverplast s.r.l.
La convenuta si costituiva e contestava in particolare la
propria

scientia decoctionis

e la revocabilità del

pagamento in quanto avvenuto prima dell’anno dalla
dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale, con sentenza 17-24/11/2003 accoglieva la
domanda.
La Corte d’appello, con sentenza 12/5-25/7/2006, ha
respinto l’appello proposto da Indiverplast, e condannato
questa a rifondere a Demostene s.r.1., assuntrice del
concordato fallimentare di Edilter, le spese del grado,
come liquidate.
La

Corte

bolognese

ha

respinto

l’eccezione

di

inammissibilità per tardività dell’appello, in quanto
proposto oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della
sentenza di Tribunale, rilevando che il Fallimento non
aveva provato la data dell’effettiva ricezione della
notifica, da parte dei due procuratori che assistevano
Indiverplast avanti al Tribunale, della copia della

7\

sentenza di primo grado, che risultava notificata ad
entrambi a mezzo posta con spedizione effettuata il
23/3/2004.
Quanto al merito, ha ritenuto infondato l’appello di
Indiverplast, rilevando che il termine annuaLe va computato

a ritroso a far data dal decreto di ammissione
all’amministrazione controllata e che, quanto al requisito
soggettivo,

da

ritenersi come effettiva conoscenza dello

stato di insolvenza da parte

dell’accipiens,

sussistevano

molteplici elementi presuntivi idonei a costituire prova di
detto elemento, risultando in atti che nel ppriodo 1993/95
erano stati emessi dalla Pretura e dal Tribunale di Bologna
oltre cinquanta decreti ingiuntivi a carico di Edilter così
da far ritenere, indipendentemente dagli articoli di stampa
e dai dati di bilancio, che lo stato di insolvenza avesse
assunto rilevanza e notorietà percepite daWintero ceto
creditorio; a ciò si aggiungevano l’abitualità del contatto
professionale tra le parti, il fatto che si trattava di
pagamento di fatture scadute in tempi diversi, che la
stessa debitrice aveva proposto ad Indiverplast un piano di
rientro rimasto parzialmente inadempiuto, ed infine la
mancata risposta all’interpello.
Avverso detta sentenza ricorre in via principale
Indiverplast s.r.l. o Colorificio Indiverplast s.r.1.,
sulla base di quindici motivi.

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Si difende Demostene s.p.a., già s.r.1., con controricorso
ed avanza ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Indiverplast ha depositato controricorso a ricorso
incidentale.

La società Demostene ha depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo e col secondo motivo, Indiverplast censura
sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione
di legge il riferimento della Corte d’appello alle
procedure monitorie a carico della società.
1.2.- Col terzo e col quarto motivo, si duole della
valutazione omessa e/o insufficiente e della violazione di
legge in relazione alle valutazione delle notizie di
stampa.
1.3.- Col quinto e col sesto, la parte si duole dei vizi ex
art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione al contenuto dei
bilanci di esercizio.
1.4.- Col settimo ed ottavo motivo, la parte denuncia vizi
ex art.360 nn.5 e 3 c.p.c. in relazione alla valutazione
dei rapporti tra Edilter ed Indiverplast.
1.5.- Col nono e decimo, la parte si duole dei vizi ex
art.360 nn.3 e 5 c.p.c. in relazione alle modalità di
pagamento.

)

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1.5.- Con l’undicesimo e dodicesimo mezzo, Indiverplast si
duole dei vizi 360 nn.3 e 5 c.p.c. in relazione alla
proposta di dilazione dei pagamenti.
1.6.- Col tredicesimo e quattordicesimo, la parte denuncia
i vizi ex art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. in 4elazione alla

merito la mancata risposta all’interrogatorio senza
indagarne il contenuto.
1.7.- Co]. quindicesimo motivo, la parte si duole del vizio
360 n.3 c.p.c. in relazione all’art.2729 c.c. ed all’art.
67 1.f.
2.1.- Col primo motivo del ricorso incidentale, Demostene
si duole del vizio di omessa e/o insufficiente motivazione
sull’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame.
2.2.- Col secondo motivo, Demostene si duole del vizio di
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325,
326, 152, 153 e 339 c.p.c., in relazione all’eccezione
preliminare di inammissibilità dell’appello.
2.3.- Col terzo mezzo, la parte si duole, sotto il profilo
del vizio del procedimento, sempre

in

relazione

all’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame.
2.4.- Col quarto motivo, Demostene s.p.a. si duole del
vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di
estromissione del Fallimento.
3.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno
riuniti ex art.335 c.p.c.

cessione degli immobili, per avere valorizzath la Corte del

3.2.- I motivi del ricorso principale di cui ai nn.
1,3,5,7,9,11 e 13 sono inammissibili per carenza del
momento di sintesi.
Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui
all’art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.igs. 40/2006,

art.6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla 1.
69/2009, art. 47, ed applicabile ai ricorsi proposti
avverso sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il

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luglio 2009 (art. 58,5 ° comma, 1.69/2009) e quindi anche
nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata
pubblicata il 25 luglio 2006.
Orbene, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa
Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel
ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso
previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 5 allorche’, cioe’, il
ricorrente denunzi la sentenza impugnata

:lamentando un

vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione:
cio’ importa in particolare che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
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maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1
ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo,

ancora,

e’

incontroverso che non e’

sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo
o che possa comprendersi dalla lettura di dluesto, atteso
che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del
motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e
riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di
valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (in
termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010,
5794/2010 e, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).
3.3.- I motivi di cui ai nn. 2,4,6,8,10,12,14 e 15 sono
inammissibili.
Detti motivi presentano quesiti di diritto, articolati
tutti nella forma della richiesta alla Corte di accertare
se vi sia stata violazione o falsa applicazione delle norme
specificamente indicate, e di pronunciare il principio di
diritto al quale il giudice del merito si sarebbe dovuto
attenere.
I quesiti così articolati, risolvendosi nella generica
domanda alla Corte se vi sia stata la violazione o falsa
applicazione delle norme indicate e nella richiesta che la
medesima Corte enunci il principio corretto, sono
inammissibili, in quanto del tutto carenti dello specifico

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contenuto del quesito di diritto ex art.366 bis c.p.c.,
che, per costante giurisprudenza, deve comprendere sia
l’indicazionedella “regula juris” adottata nel
provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il
ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto

applicare in sostituzione del primo in relazione alla
fattispecie (così la pronuncia 24339/2008, nonché le
pronunce delle sezioni unite, 11210/08, 3519/08, 20360/07).
E, per l’inammissibilità del motivo, ove il principio di
diritto sia stato articolato come generica domanda alla
Corte se sia stata violata norma di diritto, si è
specificamente espressa l’ordinanza di questa Corte, n.4044
del 2009.
4.1.- I primi tre motivi del ricorso incidentale sono
assorbiti.
Va resa infatti applicazione del principio espresso dalle
Sezioni unite nella pronuncia 5456/2009, secoédo cui, anche
alla luce del principio costituzionale delia ragionevole
durata del processo, secondo cui fine primario di questo è
la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere
risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla
parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che
investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese
quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di
merito, ha natura di ricorso condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e
IO

deve essere esaminato con priorità solo se le questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili
d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o
implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del
giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta

decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla
Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità
dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della
fondatezza del ricorso principale.
E nel caso, la sentenza della Corte d’appello ha valutato
l’eccezione di inammissibilità dell’appello.
4.2.- Il quarto motivo del ricorso incidentale è
inammissibile.
La parte ha infatti prospettato sotto il profilo del vizio
di motivazione la prospettata violazione di norma
processuale, che, inoltre, la parte non ha alcun interesse
a far valere, avendo ottenuto la condanna a sé favorevole.
5.1.- Conclusivamente, riuniti i ricorsi, va dichiarato
inammissibile il ricorso principale, vanno ritenuti
assorbiti i primi tre motivi del ricorso incidentale, e va
dichiarato inammissibile il quarto motivo; le spese del
giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza nettamente principale della Indiverplast.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, principale ed incidentale,
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbiti i
11

primi tre motivi del ricorso incidentale, ed inammissibile
4

il quarto; condanna la ricorrente principale alle spese del
giudizio, liquidate in euro 3000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi; oltre spese forfettarie nella misura del 15%,

Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2014

Il Consigliere est.

A15_,z.

oltre accessori di legge.

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