Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17201 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TRENITALIA SPA, Societa’ con socio unico, soggetta all’attivita’ di

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Spa, in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

TRIBULATO GIUSEPPE, ALOISI FRANCESCO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

6/05/08, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che la Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 27 giugno 2008, ha rigettato l’impugnazione della societa’ Trenitalia avverso la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato l’illegittimita’ della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio adottata nei confronti del dipendente G.G. in data 2 luglio 2002 (costui si era rifiutato di eseguire l’ordine di servizio impartito dall’azienda, sostenendo che esso era in violazione del riposo minimo);

che per la cassazione della sentenza la societa’ soccombente ha proposto ricorso, con due motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso;

che essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale;

che prima dell’esame dei motivi, deve essere scrutinata l’eccezione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, sollevata dal resistente sotto il profilo della sua tardivita’, perche’ proposta con atto notificato il 26 giugno 2009, oltre il termine dei sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata;

che in effetti tale notificazione, come gia’ evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. e secondo quanto risulta dalla relata della copia della pronuncia allegata dal resistente, fu eseguita a cura di costui il 17 settembre 2008 presso il domicilio eletto in Messina, nello studio del difensore avv. Rosa Pino;

che la detta notificazione e’ idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2;

che si deve percio’ concludere per l’inammissibilita’ del ricorso;

che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della societa’ Trenitalia.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore di G.G., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA