Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17201 del 19/08/2016

Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 19/08/2016), n.17201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20100-2011 proposto da:

ATER ROMA – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DEL COMUNE DI ROMA (già IACP), in persona del Vice Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19,

presso l’avvocato FRANCESCO SCACCHI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 52,

presso l’avvocato NICOLA LUIGI ARLEO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. SCACCHI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato N.L. ARLEO che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.C.I. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l’ATER di Roma per sentir dichiarare l’illegittimità del decreto di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ed il suo diritto al subentro nel contratto di locazione, a seguito del decesso degli avi paterni, coi quali aveva convissuto dal 1976. L’attore deduceva di aver avanzato istanza in tal senso nel settembre 2000, unitamente alla comunicazione della morte del nonno R., originariamente assegnatario, aggiungendo che l’istanza era stata reiterata nel 2002 dalla nonna M.G., alla morte della quale aveva, comunque, diritto a subentrare avendo con lei vissuto da oltre quattro anni, come da certificazione anagrafica.

Nel contraddittorio dell’ATER, il Tribunale adito accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, che, rigettata la doglianza sulla questione di giurisdizione, escludeva sulla scorta della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, artt. 11 e 12, la bontà dell’assunto secondo cui l’unico titolo abilitante alla locazione di un alloggio doveva individuarsi in un provvedimento d’assegnazione ed affermava che il L.C. era subentrato nel contratto alla nonna, succeduta al marito e deceduta nel febbraio del 2004, quale discendente convivente da almeno due anni, come da documentazione acquisita e da prove testimoniali assunte.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’ATER di Roma, con sei motivi, ai quali il L.C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sul presupposto della nullità della procura, conferita dal vicedirettore generale dell’Azienda, invece che dal suo direttore generale, come stabilito dalla L.R. n. 30 del 2002.

2. Il motivo è infondato. Il vicedirettore ha, infatti, funzione vicaria del direttore, per cui legittimamente esercita dette funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza che rilevi la mancata indicazione, nella procura, delle ragioni di assenza o impedimento del direttore, che devono supporsi esistenti, in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell’interessato l’onere di dedurre e di provare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi (cfr., in relazione a procura rilasciata dal vicesindaco, Cass. n. 23261 del 2010).

3. Con i primi quattro motivi, la ricorrente deduce la violazione della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, artt. 11 e 12, per avere la Corte territoriale, rispettivamente: 1) errato nel non rilevare che il L.C. non aveva mai fatto parte del nucleo familiare del nonno, originario assegnatario, e che non era stata formulata alcuna domanda di ampliamento quando egli era in vita, sicchè nella specie occorreva il provvedimento di assegnazione; 2) omesso di considerare che, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano ad esso i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato. Il subentro nella posizione della nonna, subentrante, non è ipotizzabile, prosegue la ricorrente, potendo il subentro operare solo nei confronti di colui che risulta in origine assegnatario; 3) omesso di valutare la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi indicati nell’art. 11, requisiti che devono sussistere non solo al momento dell’assegnazione, ma per tutta la durata del rapporto; 4) errato nell’interpretare il sistema dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale in ipotesi di decesso dell’originario assegnatario) alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale, che riconosce nel solo provvedimento di assegnazione il titolo che abilita alla locazione.

4. Con il quinto motivo, si denuncia il difetto di giurisdizione, con riferimento alla mancata attività di verifica dei requisiti di legge legittimanti l’assegnazione dell’immobile.

5. Va esaminata con priorità la questione del difetto di giurisdizione ed il quarto motivo, tra loro connessi. I motivi sono infondati. 6 In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell’affermare (cfr. Cass. SU n. 22957 del 2013; n. 15977/11 e n. 757/07) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all’assegnazione medesima ed è caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione, ed in tale ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell’assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A..

7. Poichè l’edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del tit. 5, attuata con legge cost. n. 3 del 1999, la valutazione circa la natura della pretesa al subentro va compiuta non già in riferimento al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 12 – cui si riferisce la sentenza invocata Corte (Cass. n. 18738 del 2004) e nel cui sistema era prevista la necessità dell’esistenza di una nuova valutazione discrezionale per il subentro – ma dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, che, salve le previste eccezioni, dispone che “in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4”, così conferendo ai soggetti predetti il diritto al subentro in costanza di accertamento della sussistenza dei requisiti normativamente stabiliti, la cui verifica spetta al giudice ordinario secondo i principi sopra esposti.

8. I primi due motivi sono, invece, fondati. Come si è detto, a norma della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, art. 12, in caso di decesso dell’assegnatario subentrano i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato, ampliamento che si determina in caso di: a) matrimonio dell’assegnatario; b) convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge; c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente.

9. Come testualmente dispone il menzionato art. 12, la titolarità del diritto a subentrare nell’assegnazione va riconosciuta, per una sola volta e, solo, in favore dei componenti del nucleo familiare -anche successivamente ampliato – dell’originario assegnatario, mentre, in ipotesi di decesso o negli altri casi in cui il subentrante non faccia più parte del nucleo familiare originario, il bene deve tornare nella disponibilità dell’Amministrazione per poter essere nuovamente inserito in una procedura concorsuale, e così contribuire alla finalità sociale di favorire l’accesso all’abitazione dei cittadini meno abbienti. In altri termini, in un’ottica di bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela dell’interesse alla continuità dell’abitazione da parte dei familiari dell’originario assegnatario dell’alloggio con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari che aspirano ad accedere all’edilizia residenziale pubblica, il legislatore regionale favorisce i primi, solo, e a condizioni date, per una volta.

10. L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale è, dunque, evidente, in quanto ha ritenuto sussistente il diritto al subentro dell’odierno controricorrente non già all’originario assegnatario, ma alla nonna – che ha implicitamente ritenuto a quello subentrata – così avallando un secondo subentro (che, come si è detto, non è ammissibile), in sostanziale applicazione delle disposizioni di diritto ereditario alla materia del diritto all’accesso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; quando invece avrebbe dovuto accertare se il nipote fosse o meno parte dell’originario nucleo familiare dell’assegnatario, se fosse rimasto in tale nucleo fino al decesso del nonno ed il grado di priorità nell’ordine di subentro, di cui alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11, comma 5. La relativa indagine, in punto di fatto controversa, dovrà essere compiuta dal giudice del rinvio.

11. Il terzo motivo è inammissibile per la sua novità: la sentenza non tratta della questione del reddito e la ricorrente non specifica quando e con quali argomenti lo avrebbe sollevato in sede di merito.

12. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il quinto ed il quarto, inammissibile il terzo) cassa e rinvia, anche per le spese, nella Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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