Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17201 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1713-2020 proposto da:

R.M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – SEZIONE

DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2479/2019 del TRIBUNALE DI

CAMPOBASSO, depositato il 12/11/2019 R.G.N. 2638/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Campobasso, con decreto pubblicato il 12 novembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da R.A.M., di nazionalità (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale, proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale, valutate le dichiarazioni rese dal richiedente asilo, escludendo il “timore di persecuzioni”, ma anche che nel (OMISSIS) potessero ravvisarsi situazioni di “violenza indiscriminata”; circa la richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ha osservato: “Le ragioni spiegate dal ricorrente non hanno pregio in quanto il timore per la propria incolumità in caso di rientro in patria è del tutto infondato per quello che già è stato detto in precedenza… inoltre egli, non ha evidenziato particolari legami familiari con il territorio italiano, nè Manifesta patologie, che debbano essere necessariamente curate in Italia”; infine il Tribunale ha ritenuto che, “essendo le ragioni del ricorso manifestamente infondate”, non vi fossero le condizioni originarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; per cui ha revocato il beneficio;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,14 e art. 27, comma 1 bis e successive modifiche, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione”; in sintesi si sostiene che “la Commissione prima ed il Tribunale poi hanno omesso di validamente considerare ad argomentare le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione e istruttoria”; il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata Valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata) e dell’omessa attività istruttoria”;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione sono fondati per quanto di ragione; invero il decreto impugnato non specifica in alcun’ modo da quali fonti internazionali accreditate si sia tratto il convincimento circa “le condizioni generali di sicurezza e di stabilità del (OMISSIS)”;

va invece ribadito il principio secondo cui nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate, al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (tra molte: Cass. 13897 del 2019; Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 28990 del 2018), anche, per consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specifiCità dell’informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13255 del 2020);

3. invece è inammissibile il terzo motivo con cui si lamenta, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, per “illegittimita della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio”;

infatti il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero, l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (v. Cass. n. 16117 del 2020; conf. a Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

4. conclusivamente il decreto deve essere annullato, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito rivalutando la vicenda sottoposta al suo giudizio e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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