Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17201 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15875-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del – N

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA quale

incorporante la BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A. – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio

degli avvocati DANIELA CUTARELLI E ROBERTO ALTIERI, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (poi incorporata per fusione dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna) contro il silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso IRPEG, per l’anno 1990; che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che l’istanza di rimborso avrebbe dovuto reputarsi tempestiva;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione di legge del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 21, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, giacchè la CTR avrebbe erroneamente reputato ammissibile il ricorso introduttivo, pur a fronte di un diniego all’istanza di rimborso, manifestato dall’Ufficio il 23/12/2010, che avrebbe dovuto invece essere impugnato;

che, col secondo, denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3:

la pronunzia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito della definizione con condono di una pretesa tributaria pendente, non avrebbe potuto determinare il consolidamento dei crediti esposti dal contribuente nella dichiarazione IVA, che abbiano costituito oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ancorchè abbia natura di atto impositivo, è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo (Sez. 6-5, n. 14675 del 18/07/2016; Sez. 5, n. 16952 del 19/08/2015);

che è la stessa Agenzia ad affermare che, quella del 23/12/2010, era una mera comunicazione, in cui si rappresentavano le ragioni del rimborso solo parziale ed il prospetto del calcolo degli interessi: l’atto dunque non rientrava in alcuna delle tipologie previste dall’art. 19 citato; che il secondo motivo è invece fondato;

che, infatti, in tema di condono fiscale la L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16, il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio,di cui al comma 5 del citato art. 16, di totale soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti. (Sez. 5, n. 16339 del 17/07/2014);

che, fra l’altro, la stessa controricorrente ha affermato – a pag. 3 del controricorso – di aver ottenuto dall’Ufficio la somma di Euro 1.308.182,30, a titolo di rimborso del credito IRPEG, oggetto della lite definita in via agevolata;

che pertanto va accolto il secondo motivo di ricorso;

che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Basilicata, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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