Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17200 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’

di Trasporti e Servizi p.a.), in persona dell’institore ex art. 2203

c.c., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato VITALE FORTUNATO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/02/08, depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ domandata, con ricorso per due motivi, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1049/2008, depositata il 18 luglio 2008 che, accogliendo l’impugnazione, ha condannato Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’ di Trasporti e Servizi per azioni) a pagare a R.M., dipendente cessato dal servizio dopo la scadenza del c.c.n.l. 1990/1992 (31 dicembre 1992) e prima della stipulazione del c.c.n.l. 1993/1995 (18 novembre 1994), l’erogazione retributiva denominata integrativo per i mesi di servizio prestato nell’anno 1993, fino alla cessazione dall’impiego avvenuta il 31 ottobre del medesimo anno.

2. Nel giudizio di merito sono stati accertati, pacificamente, i seguenti fatti: il c.c.n.l. stipulato il 18 luglio 1990, per il triennio 1990/1992, contemplava l’elemento aggiuntivo della retribuzione denominato integrativo, stabilendo che questo compenso fosse negoziato a livello compartimentale e di sede centrale, onde commisurarlo agli obiettivi di produzione ed ai risultati di produttivita’ dei singoli compartimenti e unita’ della sede centrale;

l’emolumento era stato corrisposto, sulla base dei previsti accordi a livello compartimentale, fino all’anno 1992, ma, dopo il 31 dicembre 1992 (data di scadenza del contratto nazionale), non erano stati stipulati altri accordi a livello di contrattazione integrativa; il nuovo c.c.n.l., stipulato il 18 novembre 1994 per il triennio 1993/1995, aveva disposto la cessazione dal 1 gennaio 1993 dell’efficacia delle clausole relative ai compensi premiali e quindi anche dell’integrativo.

3. Le ragioni dell’accoglimento della domanda sono state le seguenti:

a) il c.c.n.l. 1990 – 1992 era rimasto in vigore oltre la scadenza fissata dagli stipulanti sulla base di specifico patto, contenuto nell’art. 107, di proroga automatica fino a disdetta, disdetta che non risultava essere stata data;

b) il complesso delle disposizioni dettate in tema di salario integrativo dal c.c.n.l. stipulato il 18 novembre 1994 non trovava applicazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima dell’anzidetta data;

c) l’emolumento c.d. integrativo era stato direttamente contemplato, tra le componenti della retribuzione, dal c.c.n.l. del 1990, le cui disposizioni avevano demandato alla contrattazione integrativa soltanto l’esatta determinazione degli importi da corrispondere sulla base degli obiettivi di produttivita’ territoriale raggiunti e della media nazionale di L. 150.000 mensili per dipendente, contrattualmente prevista;

d) in mancanza della determinazione ad opera della contrattazione integrativa, il giudice ben poteva procedervi, sulla base dell’importo corrisposto nell’anno precedente.

4. R.M. resiste con controricorso.

5. Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si e’ gia’ osservato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ manifestamente fondata la denuncia di violazione di norme di diritto (art. 1362 c.c. e segg.) e di vizio di motivazione, in relazione alle disposizioni del c.c.n.l. 1990/1992, interpretate nel senso che il diritto di credito al salario integrativo sussisteva anche per il 1993, pur in assenza dell’accordo sindacale annuale in sede locale.

La relazione e’ pervenuta a tali conclusioni sottolineando come la giurisprudenza di questa Corte, nell’esaminare questioni sostanzialmente identiche, si e’ definitivamente consolidata, dopo alcune iniziali incertezze, nel rilevare un difetto di base legale nella scelta interpretativa (avente ad oggetto la disciplina collettiva rilevante ai fini del decidere) che porta ad affermare l’esistenza del diritto di credito al salario integrativo, in quanto attribuito direttamente dal contratto nazionale, senza la necessaria mediazione della contrattazione integrativa (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 1463/2004, 3771/2004, 5568/2004, 21941/2004, 22005/2004, 22453/2004, 22455/2004, 1684/2005, 17608/05, 25089/05, 27670/05, 27823/05). Il riscontrato difetto di base legale consiste essenzialmente nel risultato di assegnare alla contrattazione collettiva integrativa il compito di determinare la somma dovuta a ciascun dipendente a titolo di salario integrativo, senza individuare disposizioni del contratto nazionale realmente in grado di suffragare in qualche modo la totale svalutazione del ruolo assegnato ai patti locali.

Il Collegio condivide le suesposte osservazioni e l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, che le supporta, osservazioni cui, del resto, l’intimato non ha replicato.

Il ricorso della societa’ deve essere percio’ accolto, e cassata la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con il rigetto della domanda del lavoratore.

L’alternante esito dei giudizi di merito induce alla integrale compensazione fra le parti delle spese processuali relative a quelle fasi, mentre le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico del resistente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna il resistente R.M. al pagamento, in favore della societa’ ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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