Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17200 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 19/08/2016), n.17200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23901-2011 proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BETTI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A-4, presso l’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNA MORIELLI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA

PROVINCIA DI GENOVA (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BETTI S. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato G. PAFUNDI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30.10.2009, il Tribunale di Genova rigettava il ricorso proposto da M.G. avverso il provvedimento con cui il Comune di Genova aveva rigettato per l’insussistenza dei presupposti di cui alla L.R. Liguria n. 10 del 1994, art. 25, l’istanza di voltura dell’assegnazione dell’alloggio di proprietà dello IACP della Provincia di Genova, poi A.R.T.E. – Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia di Genova – e già assegnato al padre M.G., col quale aveva sempre convissuto e che si era trasferito nel Comune di Riesi in Sicilia nell’agosto del 1993 rientrando, però, a Genova il successivo 3 novembre, per stabilirsi in diverso appartamento.

La decisione, gravata dalla M., veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui, in base alla disposizione regionale applicabile catione temporis ed in costanza degli altri presupposti, poteva ravvisarsi un titolo preferenziale alla volturazione in caso di decesso dell’assegnatario, ma non un diritto al subentro automatico, sicchè la valutazione dei requisiti doveva esser valutata in riferimento alla domanda di concessione, per essere il bene rientrato nella disponibilità dell’Ente. All’ipotesi del decesso, proseguiva la Corte, erano equiparate altre fattispecie che comportavano un allontanamento permanente dell’assegnatario, che, nella specie, non era ravvisabile.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso M.G., con sei motivi, ai quali resiste il Comune Genova, con controricorso. L’ARTE non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi primo, terzo e quarto, si deduce la violazione della L.R. Liguria n. 10 del 1994, art. 25, nel testo vigente prima della modifica della L.R. n. 30 del 2002. La ricorrente afferma che la Corte territoriale ha applicato al caso, disciplinato dalla normativa regionale, la giurisprudenza di legittimità riferita alla disciplina statale, di cui al D.P.R. n. 1035 del 1972, senza considerare che quest’ultima prevede, nei casi in essa contemplati, la possibilità di procedere alla volturazione dell’assegnazione, mentre la normativa regionale non lascia margini di discrezionalità. In base alla L.R. n. 10 del 1994, art. 25, comma 8, il familiare convivente subentra, infatti, nella domanda o nell’assegnazione in caso di decesso del richiedente o dell’assegnatario ed a tale caso viene equiparato, tra l’altro, quello del trasferimento anagrafico in comune non compreso nel territorio regionale nè in regioni limitrofe; caso che si era verificato nella specie, avendo il proprio padre trasferito la residenza da Genova a Riesi (provincia di Caltanissetta). L’errore commesso dalla Corte territoriale, lamenta la ricorrente, è quello di ritenere che il requisito della non temporaneità, ai fini del subentro del familiare, dovesse esser riferito al trasferimento anagrafico, senza considerare che la norma lo qualificava esplicitamente “permanente”, e tale evento si era verificato in concreto, dato che l’originario assegnatario si era allontanato in via definitiva dall’alloggio, così fondando il suo diritto al subentro nell’assegnazione.

2. Col secondo motivo, la ricorrente formula una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, per motivi attinenti alla giurisdizione. La ricorrente fa rilevare che la legge regionale non lascia alcun margine di discrezionalità nel provvedere alla volturazione, dovendo l’Amministrazione limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti per il subentro. In base all’interpretazione data dalla Corte territoriale, la fattispecie esula, invece, dalla giurisdizione del giudice ordinario per esser devoluta a quello amministrativo.

3. Con il quinto ed il sesto motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte territoriale, rispettivamente, in merito alla definitività dell’allontanamento, che deve ritenersi intervenuta nel momento in cui l’originario assegnatario ha trasferito la propria residenza nel Comune di Riesi, ed alla sussistenza in capo ad essa ricorrente di tutti i requisiti per ottenere il subentro nell’assegnazione.

4. Il secondo motivo che va esaminato con priorità, attenendo a profili di giurisdizione, è inammissibile, tenuto conto che sulla questione si è formato il giudicato interno. Ed, infatti, la ricorrente, dopo aver adito il giudice amministrativo, che ha declinato la propria giurisdizione ha, poi, convenuto in riassunzione le contraparti, così operando la traslatio iudicii, senza più sollevare la questione in sede di merito. Peraltro, va considerato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare (cfr. Cass. SU n. 22957 del 2013; n. 15977/11 e n. 757/07) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all’assegnazione medesima ed è caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione, ed in tale ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell’assegnazione del terzo familiare al subentro, quando, come nella specie, le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A..

5. I motivi primo, terzo, quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente, perchè attinenti alla medesima questione, sono infondati, anche se va, in parte, corretta la motivazione.

6. La L.R. Liguria n. 10 del 1994, art. 25, che va applicata nella specie (essendo l’edilizia residenziale pubblica materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del tit. V, attuata con Legge cost. n. 3 del 1999), prevede, al primo comma, il diritto al subentro nella assegnazione per i componenti del nucleo familiare, quale risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, purchè conviventi con l’assegnatario al momento della sua morte, ed equipara, al comma otto, al caso del decesso “ogni altro caso che comporti l’allontanamento permanente dell’assegnatario, quale scomparsa, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta, emigrazione all’estero, separazione di fatto, reclusione, trasferimento anagrafico in un altro comune non compreso nel territorio regionale nè in quello di regioni limitrofe”. Come si desume dall’utilizzo della locuzione “ogni altro caso” e dell’avverbio “quale”, le ipotesi indicate dalla norma compongono un elenco non tassativo, ma meramente esemplificativo di ciò che costituisce il nucleo centrale della disposizione e cioè l’allontanamento permanente dell’assegnatario, in presenza del quale la norma prevede il diritto al subentro nell’assegnazione. Il caso, che qui rileva, del “trasferimento anagrafico in un altro comune non compreso nel territorio regionale nè in quello di regioni limitrofe” si verifica, quindi, allorchè l’assegnatario si sia stabilmente allontanato dal luogo ove è sito l’alloggio, tanto da non poterlo regolarmente abitare (in questo senso va letto il riferimento alle regioni non limitrofe ad esso) e tanto consti attraverso le risultanze anagrafiche.

7. Ora, la Corte del merito, che, pure, ha errato nel richiamare la giurisprudenza (Cass. n. 18738 del 2004) riferita al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 12, nel cui sistema era prevista la necessità dell’esistenza di una nuova valutazione discrezionale per il subentro, ha, ciononostante, compiuto la dovuta valutazione, escludendo, in concreto, secondo un apprezzamento dei fatti sorretto da una congrua motivazione, la ricorrenza della prevista ipotesi normativa di subentro in conformità con l’esegesi sopra precisata: in particolare, il trasferimento anagrafico per il periodo (incontroverso) di neppure tre mesi (dal 19 agosto al 3 novembre 1993) da Genova e Riesi e nuovamente a Genova, non costituisce, ancorchè documentato secondo le prescritte modalità, un allontanamento permanente ai fini qui in esame, nè di certo può configurarlo, secondo la ratio legis esposta nel precedente p. 6 volta a contribuire alla finalità sociale di favorire l’accesso, all’abitazione dei cittadini meno abbienti, la successiva scelta dell’assegnatario di risiedere in altra abitazione della stessa Città (acquistata in proprietà, secondo quanto affermato dal controricorrente a pag. 2).

8. L’eccezione d’incostituzionalità di tale esegesi, sollevata in sede di discussione dalla difesa della ricorrente, in riferimento all’art. 31 Cost., è manifestamente infondata, dovendo ritenersi rimesso alla discrezionalità del legislatore di bilanciare le esigenze contrapposte della tutela dell’interesse alla continuità dell’abitazione da parte dei familiari dell’originario assegnatario dell’alloggio con quelle, altrettanto importanti, di altri nuclei familiari che aspirano ad accedere all’edilizia residenziale pubblica e, di conseguenza, con l’interesse per l’amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost. n. 7 del 2008).

9. Il ricorso va, quindi, rigettato, restando assorbito il sesto motivo, relativo ai requisiti soggettivi della ricorrente al subentro. Le spese vanno regolate in base al criterio legale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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