Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17200 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1708-2020 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO

83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato VIRGILIO DI LONARDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGEESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2504/2019 del TRIBUNALE DI POTENZA,

depositato il 14/11/2019 R.G.N. 606/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Potenza, con decreto pubblicato il 14 novembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da B.O., di nazionalità (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta Dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale, alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal richiedente asilo in sede di audizione, ha escluso fossero emerse vicende riconducibili ad atti di persecuzione; ha giudicato priva di fondatezza anche la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, considerata la situazione del (OMISSIS)) sulla scorta di informazioni provenienti da fonti internazionali qualificate, specificamente indicate; circa la richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ha ritenuto non emergessero situazioni di vulnerabilità, considerando altresì “Che il ricorrente ha abbandonato il paese di origine esclusivamente per motivi di natura familiare e personale, per i quali, tra l’altro, ha richiesto ed ottenuto protezione da parte dello stato di provenienza”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, deducendo la “motivazione apparente” ed “affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” circa la valutazione della Situazione familiare dell’istante; la censura è inammissibile;

essa invoca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 senza in alcun modo rispettare gli enunciati posti da Cass. SS.UU nn. 8053 e 8054 del 2014, che hanno rigorosamente interpretato detta disposizione, e lamenta un difetto di motivazione, senza neanche individuare quali siano i passaggi della stessa che ne palesino l’apparenza ovvero l’irriducibile contratto;

2. il secondo mezzo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, enumerando plurime norme di legge, oltre che di Costituzione è, di Convenzioni internazionali, criticando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria senza che fosse – a parere dell’impugnante – adeguatamente valutata la “situazione di insicurezza sociale dominante in (OMISSIS)”;

il motivo, per come formulato, è palesemente inammissibile;

la formulazione della censura, infatti, risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, senza l’osservanza del fondamentale principio, secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo, il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla finzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., di recente, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013);

3. parimenti inammissibile il terzo motivo con cui si lamenta, richiamando dell’art. 360 c.p.c., sia il n. 3 che il n. 5 il “Diniego della protezione umanitaria”, eccependo che “andavano esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza”; anche in questo caso non viene individuato l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Collegio decidente, nè tanto meno il fatto storico decisivo di cui sarebbe, stato omesso l’esame;

inoltre le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e, oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti in Considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019);

orbene, nella specie in ricorso non viene adeguatamente specificato nè quando nè come siano stati sottoposti all’attenzione del giudice di merito quegli elementi di fatto individualizzanti che consentissero di enucleare una condizione di vulnerabilità; piuttosto il ricorrente deduce a fondamento della censura formule del tutto generiche ed astratte, senza chiarire quale sarebbe la sua specifica condizione di vulnerabilità, facendo piuttosto riferimento ad una condizione generale del Paese di provenienza, come tale non sufficiente a giustificare la richiesta di protezione per motivi umanitari;

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso, art. 13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA