Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17200 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25406-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.L., CO.VA.CL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8071/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Campania, depositata il 22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento portanti Irpef, anno di imposta 2001, conseguenti all’accertamento a carico della Supermarket T.V. s.n.c. della quale gli intimati erano soci, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevando che la C.T.R. di Palermo aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla detta Società, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi impugnati.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., veniva fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituali comunicazioni.

Il Collegio autorizzava la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.

Ed invero, non risulta versato in atti, malgrado l’indicazione contenuta nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., comunicata alla ricorrente, l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., norma ai sensi della quale è stata effettuata la notificazione del ricorso per cassazione.

In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 627 del 14/01/2008 hanno statuito che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 – bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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