Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17200 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. I, 11/08/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 11/08/2011), n.17200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10841/2010 proposto da:

F.R. ((OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCHOMME Felice, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I

MINORENNI DI SALERNO, R.G., R.A., P.

G., P.D., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 16-24 febbraio 2010, rigettava gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Salerno del 21 maggio 2009, confermando la dichiarazione di adottabilità di R.C., F., M., N., L., F.P., tutti figli di R.A. e P.D..

Ricorre per cassazione F.R., zio d’acquisto della minore R.M., già affidatario della stessa, sulla base di un unico ed articolato motivo.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Risulta dagli atti che la sentenza impugnata fu notificata all’odierno ricorrente in data 16 marzo 2010, come del resto precisa il ricorrente stesso nella narrativa del proprio ricorso; questo è stato notificato a tutte le parti in data 16 aprile 2010, dunque oltre il termine prescritto (trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17).

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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