Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17200 del 11/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17200 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

PU
SENTENZA

sul ricorso 3232-2007 proposto da:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (C.F. 00774860159), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso

Data pubblicazione: 11/07/2013

l’avvocato LIBONATI BERARDINO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DELLA CHA’
2013
607

ALESSANDRO, RICCI EDOARDO, PAPPALARDO MARISA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

4

1

FELICIANI ENZO, in proprio e nella qualità di
amministratore e legale rappresentante di VILLA
ANZIANI I DI FELICIANI ENZO & C. S.S., FELICIANI
DINO, in proprio, nella qualità di amministratore e
legale rappresentante di VILLA ANZIANI III DI

di

amministratore unico di COLFIORITO 75 S.P.A.,
RAFFAELLI GIULIANA, FELGAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI
CAPRETTARI 70, presso l’avvocato PIPA DI MEANA
VITTORIO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PIERETTI MARIA CRISTINA, MASONI
GIUSEPPE MATTEO, giusta procura a margine del
controricorso;
FELICIANI RITA (C.F. FLCRTI52P45H501T), in proprio e
nella qualità di Amministratore e legale
rappresentante pro tempore della SOCIETA’ VILLA
ANZIANI II DI FELICIANI RITA & C. s.s.,

FELICIANI DINO & C. S.S., e in qualità

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26,
presso l’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE MATTEO MASONI, giusta procura speciale per
Notaio ALESSANDRO MATTIANGELI di ROMA – Rep. n.
119203 dell’11.5.2011;

2

- controricorrenti contro

FELTAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

sul ricorso 4097-2007 proposto da:

amministratore e legale rappresentante di VILLA
ANZIANI I DI FELICIANI ENZO & C. S.S., FELICIANI
DINO, in proprio, nella qualità di amministratore e
legale rappresentante di VILLA ANZIANI III DI
FELICIANI DINO & C. S.S., e in qualità di
amministratore unico di COLFIORITO 75 S.P.A.,
RAFFAELLI GIULIANA, FELGAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA DEI
CAPRETTARI 70, presso l’avvocato RIPA DI MEANA
VITTORIO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PIERETTI MARIA CRISTINA, MASONI
GIUSEPPE MATTEO, giusta procura a margine del

FELICIANI ENZO, in proprio e nella qualità di

controricorso;
FELICIANI RITA (C.F. FLCRTI52P45H501T), in proprio e
nella qualità di Amministratore e legale
rappresentante pro tempore della SOCIETA’ VILLA
ANZIANI II DI FELICIANI RITA & C. s.s.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26,

3

presso l’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE MATTEO MASONI, giusta procura speciale per
Notaio ALESSANDRO MATTIANGELI di ROMA – Rep. n.
119204 dell’11.5.2011;

contro

TAMOIL ITALIA S.P.A. (C.F. 00774860159), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso
l’avvocato LIBONATI BERARDINO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DELLA CHA’
ALESSANDRO, RICCI EDOARDO, PAPPALARDO MARISA, giusta
procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

YOUSEF MOHAMED T., MAllANTI GIORGIO, RAIMONDI MARCO,
FELTAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

intimati

– ricorrenti incidentali –

sul ricorso 7489-2007 proposto da:
FELICIANI ENZO, in proprio e nella qualità di
amministratore e legale rappresentante di VILLA
ANZIANI I DI FELICIANI ENZO & C. S.S., FELICIANI
DINO, in proprio, nella qualità di amministratore e

4

legale rappresentante di VILLA ANZIANI III DI
FELICIANI DINO & C. S.S., e in qualità di
amministratore unico di COLFIORITO 75 S.P.A.,
RAFFAELLI GIULIANA, FELGAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Liquidatore pro tempore,

CAPRETTARI 70, presso l’avvocato RIPA DI MEANA
VITTORIO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PIERETTI MARIA CRISTINA, MASONI
GIUSEPPE MATTEO, giusta procura a margine del
controricorso;
FELICIANI RITA (C.F. FLCRTI52P45H501T), in proprio e
nella qualità di Amministratore e legale
rappresentante pro tempore della SOCIETA’ VILLA
ANZIANI II DI FELICIANI RITA & C. s.s.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 26,
presso l’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE MATTEO MASONI, giusta procure speciali per

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI

Notaio ALESSANDRO MATTIANGELI di ROMA – Rep. n.
119203 e n. 119204 dell’11.5.2011;
– controricorrenti e ricorrenti incidentalicontro

TAMOIL ITALIA S.P.A. (C.F. 00774860159), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

5

domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso
l’avvocato LIBONATI BERARDINO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DELLA CHA’
ALESSANDRO, RICCI EDOARDO, PAPPALARDO MARISA, giusta
procura a margine del ricorso principale;

contro

YOUSEF MOHAMED T., RAIMONDI MARCO, MAZZANTI GIORGIO,
FELTAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –

sul ricorso 7674-2007 proposto da:
FELTAM A R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 00828160580), in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 31, presso
l’avvocato ASTONE FRANCESCO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentalecontro

– controricorrente al ricorso incidentale –

TAMOIL ITALIA S.P.A. (C.F. 00774860159), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso
l’avvocato LIBONATI BERARDINO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DELLA CHA’
ALESSANDRO, RICCI EDOARDO, PAPPALARDO MARISA, giusta

6

procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

FELICIANI RITA, VILLA ANZIANI III DI FELICIANI RITA
& C. S.S., MAllANTI GIORGIO, COLFIORITO 75 S.P.A.,

C. S.S., VILLA ANZIANI II DI FELICIANI DINO & C.
S.S., MOHAMED T. YOUSEF, FELICIANI ENZO, RAFFAELLI
GIULIANA, FELGAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, RAIMONDI
MARCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5311/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito,

per

la

ricorrente

principale

TAMOIL,

l’Avvocato ALESSANDRO DELLA CHA’ (eccepisce che il
ricorso autonomo FELICIANI è inammissibile per

FELICIANI DINO, VILLA ANZIANI I DI FELICIANI ENZO &

irritualità della delega) che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale e rigetto
degli altri ricorsi;
udito, per la controricorrente FELICIANI RITA,
l’Avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI che ha chiesto il
rigetto del ricorso principale;

7

udito, per i ricorrenti incidentali FELICIANI ENZO
+ALTRI, gli Avvocati MASSIMILIANO IAIONE, con
delega, e MARIA CRISTINA PIERETTI che hanno chiesto
il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento
del proprio ricorso;
per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale FELTAM, l’Avvocato FRANCESCO ASTONE che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale TAMOIL
e l’accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso, previa riunione, per l’inammissibilità del
secondo ricorso incidentale FELICIANI (n.7489/07);
per il rigetto del ricorso TAMOIL; per
l’accoglimento del primo ricorso FELICIANI
(n.4097/07) limitatamente ai motivi terzo, quarto,
quinto e settimo, con rigetto degli altri motivi;
per l’accoglimento del ricorso incidentale FELTAM.

udito,

8

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1998 i sigg.
Enzo, Dino e Rita Feliciani, in proprio e nella rispettiva qualità di
legali rappresentanti della Villa Anziani I s.s., Villa Anziani II s.s.,

Raffaelli e la Felgas s.r.l. in liq. (d’ora in poi “parte Feliciani”)
convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la Tannoil Italia S.p.A e la
Feltam SEI., nonché il suo ex presidente, vicepresidente e consigliere
di amministrazione, esponendo
– che in data 6 marzo 1996 tra la Tamoil s.p.a. e gli attori era
stato stipulato un protocollo d’intesa che prevedeva l’ingresso della
prima nel capitale sociale di una società già costituita dagli attori, la
cui denominazione era conseguentemente modificata in Feltam
s.r.I’ i ai fini della costituzione di una joint-venture company,
posseduta per l’80% dalla Tamoil e per il 20% dalla parte Feliciani,
destinata alla gestione e allo sviluppo di stazioni di servizio per la
distribuzione di carburanti;

che il protocollo contemplava il trasferimento di rami

d’azienda, con i relativi decreti di concessione, in proporzione alle
quote possedute dai soci, e quindi per la maggior parte a carico
della Tamoil;
– che il patto parasociale sottoscritto contestualmente al
protocollo d’intesa prevedeva, fra l’altro, un consiglio di
amministrazione di tre membri, uno dei quali espressione della
minoranza Feliciani, investito delle funzioni di consigliere delegato ;
– che, per contro, la Tamoil restava inadempiente dell’obbligo
di trasferimento di 12 rami d’azienda, con le relative concessioni,

1

Villa Anziani III s.s., Colfiorito 75 s.p.a., nonché la signora Giuliana

nonché del patto parasociale, esautorando la parte Feliciani tramite
delibere del consiglio di amministrazione che svuotavano il ruolo di
amministratore delegato riservatole, fino a far approvare la delibera
assembleare del 30 ottobre 1998 che revocava l’amministratore
delegato, sig. Enzo Feliciani, nei cui confronti veniva autorizzata

Tutto ciò premesso, chiedeva l’annullamento del delibere
assembleari, l’adozione di una sentenza costitutiva
dell’emendamento dello statuto della Feltam s.r.l. in conformità agli
accordi parasociali, o in subordine la condanna della Tamoil a darvi
esecuzione; nonché la condanna di quest’ultima al trasferimento di
n.12 rami d’azienda con i relativi decreti di concessione e
l’accertamento della sua responsabilità e dei consiglieri di
amministrazione da essa designati; con la conseguente condanna ai
risarcimento dei danni e la risoluzione dell’obbligo di garanzia
assunto dalla parte Feliciani,

in considerazione dell’altrui

inadempienza.
Dopo la costituzione in giudizio dei convenuti che resistevano
alle domande, il tribunale, in accoglimento di una loro eccezione,
separava la causa avente ad oggetto l’impugnazione delle delibere
sociali dall’altra concernente la violazione dei patti parasociali.
Questa proseguiva e veniva decisa con sentenza 11 ottobre 2001,
con la quale il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la
domanda di modifica della clausola statutaria e rigettava quella di
risarcimento del danno; mentre accoglieva la domanda di condanna
al trasferimento di 12 rami d’azienda in favore della Feltam s.r.I.,
con i relativi decreti di concessione per l’esercizio della distribuzione
di carburanti.

2

l’azione di responsabilità con motivazione pretestuosa.

Sui gravami hinc et inde proposti, la Corte d’appello di Roma
con sentenza 7 dicembre 2005 riformava la decisione limitatamente
al dispositivo di condanna al trasferimento di 12 rami di azienda,
emendato con una pronuncia dichiarativa del relativo obbligo.
Motivava

sollevata dalla Tamoil in forza del foro convenzionale esclusivo di
Milano stabilito nel patto parasociale, stante la connessione delle
domande di condanna proposti!, nei suoi confronti con la domanda
di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento di 12
rami d’azienda in favore della Feltam s.r.I., rimasta estranea al
patto ed avente sede a Roma, oltre che con l’azione
extracontrattuale di risarcimento di danni maturati in Roma;
– che, nel merito, l’adempimento del patto parasociale,
configurabile come contratto in favore di terzo, poteva essere
preteso anche dalla parte Feliciani che lo avevano stipulato e non
solo dalla Feltam s.r.1 9 beneficiaria,
– che la legittimazione attiva della parte Feliciani non era
venuta meno a seguito della cessione a terzi della quota di
partecipazione nella Feltam s.r.I.: sia perché mai iscritta nel librosoci, sia perché lo stesso contratto era stato risolto per mutuo
consenso con efficacia ex tunc,
– che non sussisteva l’eccepita nullità, per indeterminabilità
dell’oggetto, della clausola di trasferimento dei rami di azienda, dal
momento che la loro individuazione poteva avvenire nella fase
esecutiva e che comunque il debitore di cosa generica era tenuto a
prestarla in qualità non inferiore alla media, ai sensi dell’art.1178
cod. civile: come confermato dal comportamento delle stesse parti,

3

– che era infondata l’eccezione di incompetenza territoriale

in occasione di un precedente trasferimento di otto impianti ) e dalla
stessa delibera del consiglio di amministrazione della Feltam s.r.I.,
in cui si dava atto della individuazione, da parte della Tamoil, di 10
dei 12 impianti da trasferire;
– che peraltro la volontà del debitore di adempiere non poteva

individuare i beni da alienare e doveva essere quindi riformata la
sentenza di primo grado nella parte in cui si concludeva con una
clausola di condanna ad un fare infungibile, da sostituire con
l’accertamento dell’obbligo relativo.
Avverso la sentenza, non notificata, la Tamoil Italia S.p.A.
proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi e
notificato il 18 gennaio 2007.
Deduceva
1)

la violazione di legge e la carenza di motivazione in

ordine alla ritenuta competenza del tribunale di Roma,
nonostante la previsione del foro convenzionale esclusivo di
Milano;
2)

la violazione degli articoli 1411 codice civile e 81

codice procedura civile) nonché la carenza di motivazione
nell’affermazione della legittimazione attiva dei sigg.Feliciani
a pretenderex l’adempimento del patto parasociale nella parte
in cui prevedeva una prestazione in favore della Feltarn,
senza essere sostituiti processuali di quest’ultima;
3)

la falsa applicazione dei principi di diritto in tema di

patti collegati e la motivazione contraddittoria nel ritenere la
perdurante validità del patto parasociale nonostante la

4

essere surrogata da un provvedimento giudiziario diretto ad

cessione, da parte dei sigg. Feliciani, delle proprie
partecipazioni nella Feltam;
4) la violazione dei principi di diritto in tema di nullità
dei contratti per indeterminabilità dell’oggetto e la carenza di
motivazione laddove era stata ritenuta valida l’obbligazione di
5) la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e la carenza di
motivazione nella parte in cui la corte territoriale aveva ritenuto
privo del requisito di specificità il motivo di gravame con cui si
deduceva l’inadempimento dei Feliciani ;
6) la violazione dei principi in tema di poteri assembleari e
consiliari nelle società di capitali e la carenza di motivazione della
ritenuta irrilevanza della dichiarazione della Feltam di rinunziare ad
avvalersi del patto parasociale contenente l’obbligazione di
trasferimento.
Resisteva con controricorso la Feltam s.r.l. che proponeva
altresì ricorso incidentale, in un unico motivo2 in ordine alla riforma
della decisione di primo grado, mediante sostituzione della
condanna al trasferimento dei 12 punti vendita con una sentenza di
mero accertamento.
La parte Feliciani resisteva con controricorso e svolgeva a sua
volta ricorso incidentale in cui lamentava l’omessa dichiarazione di
inammissibilità, per novità, ex art. 345, secondo comma, cod. proc.
civ., delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di nullità
dell’obbligazione di trasferimento per indeterminabilità dell’oggetto
– pur respinte nel merito – sollevate dalla Tamoil solo in grado di
appello.

5

conferire alla Feltam 12 punti vendita non individuati.

Con distinto ricorso, affidato a dieci motivi e notificato il 22
gennaio 2007 i sigg Feliciani e le originarie società attrici
impugnavano la sentenza, deducendo
1)

la

violazione

del

giudicato

esterno

formatosi

sull’accertamento, in un precedente giudizio tra le medesime parti,

secondo cui i patti parasociali erano rimasti validi e vincolanti
perché la cessione a terzi della partecipazione della Feltam s.r.l.
non si era integrata con la iscrizione nel libro soci ed era stata
inoltre risolta, successivamente, con effetto ex tunc.
2)

l’omessa pronunzia della carenza di motivazione

nell’omessa disamina del motivo di appello incidentale sulla nullità
dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla Tamoil solo dopo le
eccezioni di merito;
3) la carenza di motivazione nella ritenuta inammissibilità della
sentenza di condanna ad un fare infungibile
4) il vizio di extrapetizione e l’omessa motivazione del rigetto
della domanda di risarcimento del danno da mancato trasferimento
dei dodici rami d’azienda;
5)

la violazione delle norme in tema di interpretazione

negoziale e la carenza di motivazione nel ritenere nulla la clausola
del patto parasociale che riservava la nomina del consigliere
delegato al socio di minoranza;
6) la carenza di motivazione nel rigetto della domanda di
esecuzione in forma specifica del patto parasociale, nella parte in
cui prevedeva la modificazione dello statuto;
7) l’insufficiente e contraddittoria motivazione nel rigetto della
domanda di danni da inadempimento dell’obbligo di nominare un

6

operato dal Tribunale di Roma con sentenza 26 giugno 2002,

consigliere delegato, quale espressione della minoranza ) e di
modifica dello statuto sociale
8) la carenza di motivazione nell’affermazione che l’azione di
danni nei confronti dei convenuti Tamoil, Mazzanti, Raimondi e
Joseph doveva essere proposta nel separato giudizio avente ad

Feltam, o in alternativa, in un separato processo, dopo il passaggio
in giudicato della sentenza di annullamento;
9) la carenza di motivazione nella mancata condanna dei sigg.
Mazzanti e Raimondi „ quali consiglieri di amministrazione della
Feltam, e del sig. Yousef, quale vicepresidente della Tamoil, per
violazione dei doveri di cooperazione e di buona fede;
10) la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti.
Resisteva con controricorso la Tamoil Italia.
La parte Feliciani e la Feltam s.r.l. in liq. depositavano, nei
termini, memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civile. La prima
eccepiva l’inammissibilità del ricorso Tamoil perché privo
dell’esposizione dei fatti di causa (art.366, primo comma, n.3 cod.
proc. civ.).
All’udienza dell’Il aprile 2013 il Procuratore generale e i
difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in
epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev’essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi
nn.3232, 4097, 7489 e 7674 R.G. 2007, concernenti tutti la
medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

7

oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari e consiliari della

E’ infondata l’eccezione preliminare di rito sollevata dalla
parte Feliciani nella memoria ex art. 378 cod. proc. civile, sotto il
profilo dell’omessa esposizione sommaria dei fatti di causa,
requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, n.3, cod. proc.
civile: eccezione, corroborata dall’allegazione della precedente

inammissibile, per la predetta ragione, il ricorso della Feltam s.r.l.
in liq. avverso altra sentenza della Corte d’appello di Roma, emessa
in data 29 aprile 2004 nell’ambito di un giudizio pendente tra le
stesse parti.
Il ricorso della Tamoil soddisfa, infatti, il requisito di legge, dal
momento che, seppur apparentemente rinvii, in apertura, alla
narrazione degli antefatti contenuta nella comparsa conclusionale
del giudizio di appello – in ciò, riproducendo la medesima relatio
formula ritenuta inammissibile da questa Corte nel precedente
citato – contiene, poi, nel prosieguo narrativo, un’analitica
descrizione dei fatti di causa – a partire dall’atto di citazione della
parte Feliciani, in primo grado – perfettamente corrispondente
all’archetipo legale.
Passando ora alla disamina delle singole censure, si osserva
come sia infondato il primo motivo, con cui si denunzia la
violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla
ritenuta competenza del Tribunale di Roma.
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, pur
se pattuito come esclusivo, resta derogabile per connessione
oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civile: cosicché la parte che
eccepisca, in forza di tale clausola, l’incompetenza del giudice adito,
ha l’onere di dimostrarne l’incompetenza anche in base ai criteri

8

sentenza n. 16.335/2007 di questa Corte con cui si è dichiarato

generali di cui agli articoli 18 e 19 cod. proc. civile, richiamati dal
successivo art.33 ai fini della modificazione della competenza per
ragioni di connessione (Cass., sez.6-1, 11 gennaio 2013 n. 576;
Cass., sez.6-2, 5 novembre 2012, n. 18.967).
Né si può ritenere inapplicabile il predetto principio in ragione

soggettivo: in una fattispecie sostanziale di contratto in favore di
terzo, il beneficiario è litisconsorte necessario ove sia in discussione
l’adempimento della prestazione promessa. Pertanto, la sede della
Feltam s.r.l. in Roma consentiva la promozione del giudizio dinanzi
al Tribunale di Roma, anziché di Milano, previsto quale foro
convenzionale nelle cause tra i sigg. Feliciani e la Tamoil Italia
s. p.a .
Anche il secondo motivo – con cui si censura la ritenuta
legittimazione attiva dei sigg. Feliciani a pretendere l’adempimento
dell’obbligo di una prestazione convenzionalmente prevista in
favore della Feltam s.r.I.- è infondato.
Il patto parasociale in forza del quale taluni soci si impegnano
ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la
fattispecie del contratto a favore di terzo (art. 1411 cod. civ.).
Legittimati a pretenderne l’adempimento sono sia il terzo
beneficiario – e cioè la società, che, con l’eventuale atto di
citazione palesa la volontà di profittare del contratto – sia i soci
stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che
l’obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno
parte ( Cass. 1 Marzo 1993 n.2493; Cass., sez.2, 22 giugno 1978
n.3089; Cass., sez.1 9 marzo 1973 n.649; Cass., sez.1, 29 luglio
1968 n.2727).

9

della carenza del presupposto della connessione, ai fini del cumulo

Cade, quindi, anche la contraddittorietà di motivazione
denunziata dai ricorrenti in relazione alla sentenza impugnata:che,
in conformità del predetto principio di diritto, ha ritenuto
sussistente la legittimazione attiva nei confronti dei promittenti sia
del terzo beneficiario (Feltam s.r.I.), sia degli stipulanti (parte

Con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione di legge e la
motivazione contraddittoria nel ritenere la perdurante validità del
patto parasociale anche dopo la dismissione della partecipazione da
parte dei soci stipulanti.
Anche questa doglianza è infondata.
Non è esatta la premessa, in sede dogmatica, che la validità
del patto parasociale sia pregiudizialmente legata alla permanenza
della qualità di socio degli stipulanti. Basti pensare, in tesi generale,
al contratto in favore di terzi concluso contestualmente alla
cessione delle partecipazioni sociali, con cui i vecchi soci si
impegnano a porre in grado la società di pagare i debiti pregressi
(Cass. n.2493/1993 cit.). Né si vede ragione per distinguere
l’ipotesi in cui il socio successivamente uscito dalla società fosse
non già l’obbligato, bensì il soggetto che poteva pretendere
l’adempimento. Oltre ciò, la seconda ratio decidendi enunciata in
motivazione – riguardante l’efficacia retroattiva della successiva
risoluzione consensuale dell’alienazione della quota – appare
conforme al principio generale di cui all’art. 1458, primo comma,
cod. civ., riconfermando, per altra via, la legittimazione attiva dei
sigg. Feliciani a pretendere la prestazione promessa dalla Tamoil in
favore della Feltam s.r.l.

10

Feliciani).

Con il quarto motivo si denunzia la violazione dei principi di
diritto e la carenza di motivazione in tema di nullità dei contratti per
indeterminabilità dell’oggetto.
Il motivo è infondato.
Non è affetta da nullità per indeterminabilità l’obbligazione

genere: fattispecie, espressamente prevista dall’art. 1178 cod.
civile, in cui il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore
alla media.
Per di più, la sentenza impugnata valorizza, ai fini
dell’interpretazione del contratto, il comportamento delle parti
anteriore all’insorgere della controversia (art. 1362, secondo
comma, cod. civ.), mettendo in evidenza come analoga
obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta, in precedenza,
mediante l’individuazione di otto rami di azienda; e come risultasse
dal verbale del consiglio di amministrazione della Feltam, in data 3
agosto 1998, che la Tamoil aveva già comunicato l’individuazione di
10 dei 12 rami d’azienda destinati al trasferimento, in esecuzione
del patto parasociale.
Anche la successiva doglianza, relativa alla dichiarazione di
inammissibilità per carenza del requisito di specificità, ex art. 342
cod. proc. civile, del motivo di gravame concernente
l’inadempimento dei Feliciani è infondato.
È insegnamento consolidato che l’appello si configura come

revisio prioris instantiae e deve essere quindi corredato della
puntuale indicazione delle ragioni di critica mosse alla decisione
impugnata. Non dunque, mero judicium novum in cui i motivi

generica avente ad oggetto la prestazione di cose indicate solo nel

dedotti abbiano la sola funzione di devolvere i capi della sentenza
sottoposte a riesame( Cass., sez.3, 18 aprile 2007 n.9244).
Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato
l’eccezione dilatoria ex art. 1460 cod. civ. sollevata della Tamoil
ritenendo provato l’adempimento dell’obbligo corrispettivo della

argomenti di critica puntuale alla predetta

ratio decidendi non

soddisfa, quindi, il requisito prescritto dall’art. 342 cod. proc. civ. (
Cass., sez. lav.oro, 20 Marzo 2013 n.6978; Cass., sez.1,11 ottobre
2006 n.21816; Cass., sez.1,19 settembre 2006 n.20261). Né la
Tamoil ha addotto, in ossequio al principio di autosufficienza, di
aver invece analiticamente elencato rilievi critici alla statuizione
medesima, non adeguatamente valutati dal giudice d’appello.
Con l’ultimo motivo la Tamoil lamenta la violazione dei principi
in tema di poteri assembleari e consiliari nelle società di capitali e la
carenza di motivazione della ritenuta irrilevanza della dichiarazione
della Feltam di rinunziare ad avvalersi del patto parasociale
Al riguardo si osserva come la statuizione impugnata poggi su
una duplice ratio decidendi. Da un lato, si nega che l’eventuale
dichiarazione della Feltam s.r.l. di non avvalersi della prestazione
faccia venir meno l’obbligazione in questione, dal momento che
l’esecuzione poteva essere egualmente pretesa dallo stipulante (e
cioè, dalla parte Feliciani) che non vi aveva parimenti rinunziato; e
dall’altro, si afferma che la rinunzia espressa dalla Feltam era
inefficace perché promanante dagli amministratori, e non
dall’assemblea, cui invece sarebbe spettata, vertendosi in tema di
delibera incidente sul capitale sociale, o comunque sul patrimonio:
in entrambi le prospettazioni nnotive, prescindendosi

12

parte Feliciani. La mera reiterazione dell’eccezione, priva di

dall’accertamento storico dell’effettiva rinunzia da parte della
Feltam.
La seconda argomentazione è certamente erronea, dal
momento che rientra nei poteri degli amministratori un atto
dispositivo di natura patrimoniale non eccedente i limiti dell’oggetto

dall’atto costitutivo, secondo la disciplina previgente alla riforma di
cui al d. Igs. 6/2003) eisempre che gli stessi fossero opponibili(artt.
2364, primo comma, n.4, 2384 e 2384 bis cod. civile). Resiste
invece alla censura, la prima statuizione. Nel contratto in favore di
terzo, la persistenza dell’obbligazione, pur a seguito di valida
rinunzia, è riconosciuta dall’art. 1411, terzo comma, cod. civile, in
favore dello stipulante, sempre che non risulti diversamente dalla
volontà delle parti. Quando, tuttavia l come nella specie, questi abbia
un interesse diretto all’adempimento in favore del terzo e non
sussista un formale divieto di quest’ultimo alla prestazione (nemo
invitus locupletari potest) – cosa diversa dalla rinuncia, che può

essere mossa da svariati motivi, non sempre insindacabili in linea di
principio (art.524 cod. civ.), e comunque essere espressione di
carenza di interesse, sopperibile con l’interesse diretto dello
stipulante, se meritevole di tutela (Cass. n.2493/1993 cit.) – resta
legittima la pretesa all’adempimento della parte Feliciani, titolare di
una partecipazione nella società beneficiaria della prestazione
promessa col patto parasociale.
Il ricorso incidentale della parte Feliciani – con cui si denunzia
l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione sulla dedotta
inammissibilità, ex art.345, secondo comma, cod. proc. civile, delle
avverse eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di nullità

13

sociale: in carenza della contraria allegazione di limiti derivanti

dell’obbligo di trasferimento dei decreti di concessioneper l’esercizio
di stazioni di carburante, sollevate per la prima volta in grado
d’appello – è infondato.
La legitimatio ad causam

si ricollega, infatti, al principio

dettato dall’art. 81 cod. proc. civile, secondo cui nessuno può far

espressamente previsti dalla legge. Trattandosi di materia attinente
al contraddittorio, la norma, volta prevenire una sentenza inutiliter

data, ne comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado
del processo, col solo limite della formazione del giudicato interno.
È appena il caso di dire che) nella specie) la carenza di legittimazione
attiva era stata correttamente configurata come eccezione
preliminare, non attenendo alla questione di merito della titolarità
del diritto, con cui sovente viene confusa nella prassi (Cass., sez.
unite, 9 febbraio 2012, n. 1912; cassazione, sez. lavoro, 8 agosto
2012 n. 14.243).
Anche l’eccezione di nullità per indeterminabilità dell’oggetto,
fuori dell’ipotesi di pronunzieL esplicita di rigetto in primo grado, è
rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art.1421 cod. civile, senza soffrire
preclusioni, non integrando un’eccezione in senso stretto, sempre
che trovi fondamento su elementi già acquisiti al giudizio, come in
questo caso (Cass., sez.1, 9 gennaio 2013, n.350; Cass., sez.3, 22
marzo 2011 n. 6518).
Passando al ricorso autonomo di parte Feliciani, si osserva
come con il primo motivo, h..:11 si deduce la violazione del giudicato
esterno.
Anche se si palesa infondata l’eccezione pregiudiziale di
inammissibilità della censura —reiterata anche per i motivi

14

valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi

successivi- per carenza del quesito di diritto, stante l’inapplicabilità
ratione temporis dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto con il
decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, (art.6), e vigente per le
sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006 – il motivo è
inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che non è

separato giudizio, nella parte cui affermerebbe la perdurante
efficacia dei patti parasociali.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
I ricorrenti non deducono la preclusione per tardività
dell’eccezione, bensì la semplice inversione dell’ordine logico
nell’esposizione delle eccezioni preliminari di rito e di merito:
questione irrilevante, ben potendo il giudice esaminare d’ufficio,
nell’ordine logico più confacente, le questioni sollevate,
indipendentemente dalle priorità loro assegnate dalla parte.
Con il terzo motivo si denunzia la carenza di motivazione della
ritenuta inammissibilità della sentenza di condanna ad un fare
infungibile, che ha portato la corte territoriale ad emendare il
dispositivo con una pronuncia dichiarativa dell’obbligazione di
trasferimento. La medesima censura è svolta nel ricorso incidentale
della Feltam s.r.l. ed appare fondato.
È ormai jus receptum che le obbligazioni aventi ad oggetto un
fare in fungibile se non possono dar luogo ad esecuzione forzata
diretta ( nemo ad factum cogi potest), non per questo soffrono
limitazioni nel processo di cognizione. In nessun caso sarebbe stata
preclusa, perchè inutiliter data, la pronuncia di condanna: non solo
in quanto potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici,
stimolando l’eventuale esecuzione volontaria da parte della

15

riportato il testo della citata sentenza irrevocabile, emessa in

debitrice, ma altresì perchè produttiva di conseguenze risarcitorie
per equivalente, suscettibili di levitazione progressiva in caso di
persistente inadempimento del debitore, eventualmente assistite da
garanzia ipotecaria ex art. 2818 cod. civ. (giurisprudenza
consolidata: Cass., sez. lavoro, 26 novembre 2008, n. 28.274;

dicembre 2000, n. 15.349; Cass., sez. 3, 13 ottobre 1997, n.
9957).
Del resto, ogni dubbio sull’ammissibilità, in subiecta materia,
di una pronuncia di condanna è stato eliminato

ex post dal

legislatore con l’introduzione, con I. 18 giugno 2009, n. 69, dell’art.
614 bis cod. proc. civ., (Attuazione degli obblighi di fare infungibile
o di non fare) nel terzo libro del codice di rito, dedicato al processo
di esecuzione: norma che, seppur inapplicabile, ratione temporis,
alla fattispecie in esame, appare ricognitiva di un principio di diritto
già affermato, come visto, in giurisprudenza (Cass., sez.1, 23
settembre 2011, n.19.454; Cass., sez.1„ 1 dicembre 2000,
n.15.349).
Il quarto motivo, con cui si censura il vizio di extrapetizione e
l’omessa motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del
danno da mancato trasferimento dei dodici rami d’azienda è pure
fondato.
La corte territoriale ha confermato la decisione di rigetto del
risarcimento sul presupposto che l’obbligo di trasferimento potesse
sempre essere rispettato dalla Tamoil: onde l’unica voce di
pregiudizio configurabile dipendeva dal ritardo nell’adempimento,
non prospettato, nella specie.

16

Cass., sez. lavoro, 17 giugno 2004, n. 11.364; Cass., sez. 1, 1

Tale statuizione si presta al rilievo critico che una domanda di
danni va interpretata con riferimento alla causa petendi in concreto
addotta, non essendo legata a formule sacramentali rigide. Il
problema all’esame della corte d’appello di Roma era quindi quello
di accertare se il risarcimento richiesto presupponesse la risoluzione
fosse compatibile anche con una domanda di condanna
all’adempimento, previo accertamento della perdurante
obbligazione del trasferimento dei rami d’azienda. La sentenza
contiene, inoltre, un’affermazione di principio certamente erronea,
e cioè) che solo dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di
condanna si potesse introdurre la domanda risarcitoria: statuizione,
oltretutto contraddittoria con la premessa della stessa corte
secondo cui la Tannoil avrebbe sempre potuto rispettare
l’obbligazione di trasferimento, una volta accertatane la perdurante
vincolatività.
Con il quinto motivo e settimo motivo, da esaminare
congiuntamente per affinità di contenuto, si deduce la violazione
delle norme in tema di interpretazione negoziale e la carenza di
motivazione nel ritenere nulla la clausola del patto parasociale che
riservava la nomina del consigliere delegato al socio di minoranza e
il conseguente rigetto della domanda di danni da inosservanza del
patto.
Al riguardo si osserva che appare erronea, in effetti, la
statuizione di nullità del patto parasociale. Anche anteriormente al
decreto legislativo 6/2003 ) che ha dettato una disciplina specifica
dei patti parasociali, riconoscendone espressamente la validità in
linea di principio, doveva ritenersi valido il sindacato di voto

17

del contratto – effettivamente non richiesta dalla parte Feliciani – o

nell’assemblea di una società di capitali chiamata a nominare gli
amministratori, pur senza la predeterminazione di un termine di
durata del vincolo: restando fermo il carattere solo obbligatorio
dello stesso, con conseguente risarcimento del danno in caso di
inadempimento, in assenza di cause esimenti, contrariamente alla

6898; Cass., sez.1, 23 novembre 2001 n. 14.865). Tuttavia a
questa erronea enunciazione di principio la corte territoriale ha fatto
seguire l’accertamento dell’inesistenza di alcun danno patito in
concreto dai Feliciani per effetto della nomina di un amministratore
delegato espresso dalla minoranza: e tale accertamento, contestato
solo genericamente e nel merito, con riferimento alle contrarie
risultanze documentali, depriva di rilevanza la denunziata violazione
di legge.
Pure inammissibile appare il sesto motivo con cui si lamenta
l’insufficiente motivazione del rigetto della domanda di esecuzione
in forma specifica del patto parasociale, nella parte in cui prevedeva
la modificazione dello statuto.
In realtà, la corte territoriale ha motivato il rigetto in
considerazione della libertà della manifestazione di voto in
assemblea. È appena il caso di aggiungere, in punto di diritto, che
l’efficacia dei patti parasociali, di per sé validi, è puramente
obbligatoria e non può dar luogo a tutela reale, quale la esecuzione
in forma specifica dell’obbligo previsto.
Con l’ottavo motivo si denunzia la carenza di motivazione
nell’affermazione che l’azione di danni nei confronti dei convenuti
Tamoil, Mazzanti, Raimondi e Joseph doveva essere proposta nel
separato giudizio avente ad oggetto l’impugnazione delle delibere

18

statuizione della corte territoriale (Cass. sez.1, 22 marzo 2010 n.

assembleari e consiliari della Feltam, o

in alternativa, in un

separato processo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di
annullamento.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, si osserva, in via preliminare, come non sia

motivazione, anziché come violazione di legge, che non dà luogo ad
incertezze sull’identificazione dell’errore di diritto denunziato.
In sede di edictio actionis gli attori avevano proposto in via
cumulativa, domanda di annullamento delle delibere e domanda
risarcitoria. A seguito della separazione dei giudizi disposta dal
giudice istruttore, le domande di danni svolte nei confronti della
Tamoil e degli altri convenuti non potevano che essere trattate nel
presente processo; salva l’eventuale sospensione, ove si fosse
ritenuta la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza
tra l’annullamento delle delibere (causa pregiudiziale) per abuso di
maggioranza e la domanda di danni consequenziale.
In nessun caso, peraltro, quest’ultima poteva essere rigettata,
nel merito, come statuito in sentenza.
Il nono motivo – con cui si denunzia la carenza di motivazione
nella mancata condanna dei sigg. Mazzanti e Raimondi , quali
consiglieri di amministrazione della Feltam, e del sig. Yousef, quale
vicepresidente della Tamoil, per violazione dei doveri di

.e.,

cooperazione e di buona fede – è inammissibile, stante sua

2

genericità, privo com’è della riproduzione della domanda risarcitoria
nella sua esatta prospettazione: così da mettere in luce le ragioni
per cui il preteso danno potesse essere imputato, in via diretta, ai

19

preclusiva l’erronea qualificazione della stessa come carenza di

consiglieri di amministrazione della Feltam ed al vicepresidente
della Tamoil, e non solo alle società di appartenenza.
L’ultimo motivo (violazione delle norme sull’interpretazione dei
contratti) è pure inammissibile, risolvendosi in una difforme
valutazione degli elementi di fatto apprezzati dalla corte territoriale

patto di garanzia assunto dai Feliciani e quindi in un sindacato di
merito che non può trovare ingresso in questa sede.
La sentenza dev’essere dunque cassata nei limiti delle censure
accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

– Riunisce i ricorsi;
– Rigetta il ricorso della Tamoil;
– Accoglie il ricorso incidentale della Feltam s.r.I in
liquidazione;
– Rigetta il ricorso incidentale di parte Feliciani;
– Dichiara inammissibili i motivi nn.1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10 del
ricorso di parte Feliciani;
– Accoglie il terzo, quarto e ottavo motivo del ricorso di
parte Feliciani;
– cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure
accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

20

in ordine alla inammissibilità della risoluzione parziale, riferita al

Roma, 11 Aprile 2013

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