Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1720 del 28/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1720 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
LITISCONSORZIO.
ORDINANZA
gto- e)::
sul ricorso proposto da:
BITONTE ANGELA residente a Rapallo, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso, dagli
Avvocati Sandro Fiorentini e Mauro Frigerio,
elettivamente domiciliata nello studio del primo, in
RICORRENTE
Roma Via Pompeo Magno, 3,
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.37/11/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Genova
Sezione n.
11,
in data
Data pubblicazione: 28/01/2014
18.02.2011, depositata il 29 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23979/2011 è stata
chiesta la cassazione della sentenza n.37/11/2011,
pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 11 il
18.02.2011 e DEPOSITATA il 29 marzo 2011.
Con tale decisione la CTR, ha respinto l’appello del
contribuente, riconoscendo legittimità e fondatezza
della pretesa fiscale.
Con il ricorso di che trattasi,
che riguarda
impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad
IRPEF degli anni 2003 e 2004, la contribuente ha
chiesto la cassazione della decisione impugnata, sulla
base di più mezzi.
L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga rigettata.
In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una
2
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierna ricorrente,
non anche la società e gli altri soci. Ciò stante, in
applicazione del principio di recente affermato dalle
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci
(salvo
che
questi
prospettino
questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto
all’obbligazione
dedotta
nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
3
sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà
fattispecie
(Cass.SS.UU.n.
dell’obbligazione
costitutiva
trattasi
1052/2007);
pertanto
di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
interessati, destinatario di un atto impositivo, apre
la strada al giudizio necessariamente collettivo e il
giudice
adito
in
primo
grado
deve
ordinare
l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si
possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del
principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cpc
e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che può
e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
La Corte,
4
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti
Vista
la
06.10.2011,
relazione,
il
il
ricorso
controricorso
notificato
dell’Agenzia
il
Entrate
notificato il 15.11.2011, nonchè gli altri atti di
causa;
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
alla relativa stregua,
Considerato che,
preliminare,
deve
essere
rilevata
la
in via
nullità
dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di partecipazione in una SAS e che
al giudizio ha partecipato solo l’intimata e non anche
gli altri soci e la società;
Considerato
litisconsorzio
che
trattasi
necessario
di
fattispecie
di
con
la
originario,
conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.
4 giugno 2008 n.14815), con
la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
5
Considerato che il Collegio condivide tutte le
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
applicazione di principio
affermato da recente
del presente giudizio di legittimità e delle pregresse
fasi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio della ricorrente in prime cure
e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette
alla CTP di Genova; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.
pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese