Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1720 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 23/01/2019), n.1720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.D.R.J., domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Roberto Caranzano, per procura speciale in calce al

ricorso, (fax 0141/322070; p.e.c.

caranzano.roberto.ordineavvocatiasti.eu);

– ricorrente –

nei confronti di:

Questore della Provincia di Milano e Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso la ordinanza del Giudice di Pace in data 23 giugno 2017 R.G.

stran. n. 10136/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. In data 26 maggio 2017 veniva notificato all’interessato il provvedimento del Questore di Milano che disponeva il trattenimento del sig. M.D.R.J. presso il centro di permanenza per i rimpatri (OMISSIS) per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera. In pari data il Prefetto di Milano aveva decretato la espulsione del cittadino nigeriano dal territorio nazionale.

2. Il giorno successivo veniva nominato il difensore di fiducia da parte del sig. J. e il 29 maggio veniva tenuta l’udienza di convalida davanti al Giudice di Pace ma con la presenza di un difensore di ufficio. Alla stessa udienza il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento con provvedimento impugnato per cassazione.

3. A seguito di richiesta del Questore di Milano di proroga del trattenimento è stata fissata l’udienza del 23 giugno 2017 nella quale il difensore di fiducia del sig. J. ha eccepito la nullità del precedente decreto di convalida del trattenimento emesso in udienza cui non aveva partecipato il difensore di fiducia.

4. Il Giudice di pace di Torino, considerato che la nomina del difensore di fiducia avvenuta il 27 maggio 2017 è stata trasmessa alla Cancelleria il 30 maggio 2017 e quindi dopo che era già intervenuta la convalida del trattenimento, ritenuto che era stato comunque garantito il diritto di difesa, ha disposto la proroga di ulteriori trenta giorni del trattenimento del J. presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di (OMISSIS).

5. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il J. affidandosi a due motivi di ricorso.

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 24 Cost., del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis e art. 14, comma 4, in quanto il difensore del ricorrente, sebbene tempestivamente nominato, non è stato avvisato dell’udienza dinanzi al Giudice di pace, svoltasi in presenza del difensore d’ufficio con conseguente invalidità del decreto di convalida del trattenimento rispetto al quale il successivo decreto di proroga costituisce un atto consequenziale.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14,commi 4 e 5, posto che il procedimento di proroga del trattenimento è stato adottato in palese violazione del diritto di difesa e delle garanzie del contraddittorio dal momento che si è svolto senza la partecipazione e la audizione dell’interessato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

8. Il ricorso è fondato. Come chiarito già da Cass. civ. sezione 1 n. 16212 del 17 luglio 2006 “nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza adottata dal Questore, lo straniero ha diritto all’assistenza da parte di un difensore di fiducia e questi, ove nominato, deve essere tempestivamente avvertito della data fissata per la relativa udienza. Inoltre, l’audizione prescritta nei suddetti termini e modi di legge non può ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che, ai sensi del citato art. 14, comma 4, si applicano all’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento presso un CTPA le disposizioni di cui al precedente art. 13, comma 8, sesto e settimo periodo, dove viene esplicitamente affermato che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d’ufficio. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di pace aveva convalidato la misura di trattenimento, benchè non fosse stato dato avviso della udienza fissata per la convalida al difensore di fiducia nominato in precedenza dallo straniero, e, decidendo nel merito, non ha convalidato il provvedimento questorile)”. La presenza dell’interessato e del suo difensore di fiducia all’udienza di convalida è essenziale al fine di consentire il pieno esercizio di difesa e il contraddittorio circa il provvedimento soggetto alla convalida in sede giudiziaria in considerazione della sua incidenza sul diritto alla libertà personale cosicchè qualora tale presenza non sia garantita deve ritenersi necessariamente la nullità insanabile del provvedimento di convalida (Cass. civ. sez. 1 n. 13767 dell’8 giugno 2010, Cass. civ. sez. 6-1 n. 2997 del 7 febbraio 2018; n. 12709 del 20 giugno 2016; n. 15279 del 21 luglio 2015; n. 13117 del 15 giugno 2011).

9. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e decidendo nel merito annulla l’ordinanza di convalida del trattenimento emessa dal Giudice di pace di Torino in data 23 giugno 2017 nei confronti del ricorrente. Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 1.150 e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.150 di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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