Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1720 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29357-2015 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA B. JUAREZ n.

10, presso lo studio dell’avvocato ELENA ZENNARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO ZENATTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PM PRESSO TRIBUNALE PADOVA,

C.M.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il

19/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 26 settembre 2016, la seguente relazione ex art. 380 – bis c.p.c.:

“L’Avv. D.L. ha proposto opposizione avverso il provvedimento del GUP del Tribunale di Padova, emesso in data 6 agosto 2015, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi maturati nella qualità di difensore d’ufficio dell’imputato C.M.A..

Il Presidente del Tribunale di Padova, con ordinanza in data 19 novembre 2015, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, ha disposto il rimborso in favore dell’Avv. D. della somma di Euro 2.000 oltre spese forfettarie nonchè IVA e CAP, oltre alla somma di Euro 500 per rimborso relativo all’attività intrapresa per recupero del credito ed Euro 125 per la procedura di opposizione.

Per la cassazione dell’ordinanza l’Avv. D. ha proposto ricorso, con atto notificato al P.M. il 9 dicembre 2015 ed avviato alla notifica nei confronti del Ministero e del C. a mezzo del servizio postale il 10 dicembre 2015.

Preliminarmente si rileva che manca in atti l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione indirizzata al Ministero e al C., spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

L’unico motivo lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., per mancata liquidazione dei compensi relativi al giudizio di opposizione.

Subordinatamente alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti dei due intimati, il ricorso appare fondato.

L’ordinanza impugnata, quanto alle spese del giudizio di opposizione, ha provveduto soltanto in ordine al rimborso delle spese vive, ma non ha liquidato i compensi per l’attività professionale svolta. Così decidendo, l’ordinanza si è discostata dal principio secondo cui, in materia di spese di giustizia, in tema di opposizione alla liquidazione, il diritto alla liquidazione dei compensi del procedimento medesimo e al pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (Cass. 12 agosto 2011, n. 17247).

Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, che il ricorrente ha depositato in cancelleria la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, producendo i relativi avvisi di ricevimento;

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che, ferme le altre statuizioni contenute nell’ordinanza impugnata, il Ministero della giustizia deve essere condannato, altresì, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in Euro 400 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni contenute nell’ordinanza, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di D.L., delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 400 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; pone a carico del Ministero le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 600 per compensi e 100 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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