Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 172 del 08/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 08/01/2021), n.172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13563-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SAS (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 9090/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la (OMISSIS) s.a.s., in fallimento, impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di reddito imponibile e IVA a carico della società per l’anno 2009. Secondo la CTR era palese la violazione del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione alla notifica del pvc del 17.12.2014 ed alla successiva notifica dell’accertamento intervenuta il 29.12.2014, non potendosi individuare fra le ragioni di urgenza l’imminente scadenza del termine di decadenza.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario fra società di persona e soci.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La CTR non avrebbe considerato le ragioni di urgenza connesse alla grave evasione fiscale, all’esistenza di procedimenti penali a carico della parte e al coinvolgimento nelle evasioni di una rete di farmacie campane.

Con ulteriore censura la ricorrente deduce sotto altro profilo la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè la CTR non avrebbe considerato che la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale imporrebbe al contribuente di dimostrare che il mancato rispetto del termine aveva impedito di enunciare in concreto le ragioni da fare valere contro l’accertamento.

E’ fondata la prima censura, con la quale si deduce la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio in relazione all’esistenza di un litisconsorzio necessario fra società e soci.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1). La decisione giudiziaria, infatti, non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì quella, inscindibilmente comune a tutti i debitori, di rispettare l’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass., S.U., n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario – v. Cass., S.U., n. 14815/08 e 14816/08, Cass. n. 19237/2018-.

Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 – ipotesi non ritenuta possibile dal giudice di appello in relazione alla proposizione dei giudizi da parte dei soci in epoca successiva alla pendenza del ricorso attivato dalla società-).

Nel caso di specie, non risultando integro il contraddittorio rispetto alla pretesa fiscale spiccata nei confronti della società di persone qui parte del giudizio, la sentenza impugnata risulta affetta da nullità ed il procedimento va rinviato alla CTP di Napoli, affinchè disponga l’integrazione del contraddittorio secondo i principi sopra richiamati.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la nullità dell’intero giudizio e dispone la trasmissione del procedimento alla CTP di Napoli affinchè disponga l’integrazione del contraddittorio secondo i principi sopra richiamati.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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