Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 172 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 04/01/2011), n.172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

ARGENTERIA GALBIATI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162 della Commissione Tributaria Regionale di

Milano, Sezione n. 46, in data 11.10.2005, depositata il 06.04.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15757/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 162, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 46, l’11.10.2005 e DEPOSITATA il 06 aprile 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto in parte l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, rideterminando il valore dell’avviamento e rettificando il maggior valore.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso.

3 – Il mezzo va esaminato richiamando il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con argomentazione generica ed inadeguata, senza specifica indicazione degli elementi di fatto riscontrati e dei criteri di valutazione utilizzati per quantificare in L. 197.000.000 il valore dell’avviamento, e senza tenere conto dei dati desumibili dalla documentazione in atti, fra i quali, quelli relativi ai ricavi dichiarati, alla consistenza ed incidenza della parte di azienda ceduta ed ai correttivi applicabili, in relazione alla peculiarità.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR della Lombardia, che procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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