Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17199 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI SABATINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TETI LAURA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO

105, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ABBINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI SILVESTRE UGO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1157/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 5/06/08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 26 giugno 2008, con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello da lui presentato avverso la decisione di primo grado: questa aveva parzialmente accolto il precetto di pagamento intimato dal P. all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara riducendo il credito ad Euro 205,27.

Ravvisata l’ipotesi di cui all’art. 615 cod. civ., comma 1, il giudice del gravame ha ritenuto che la sentenza a norma dell’art. 616 c.c., come sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, non è impugnabile.

L’Azienda intimata ha resistito con controricorso.

Sussistendo i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615, 616 e 618 bis cod. proc. civ. e deduce che trattandosi di controversia rientrante nella competenza del Giudice del lavoro, è applicabile interamente la normativa in materia di lavoro, per cui la sentenza era appellabile, non essendovi una previsione di inappellabilità per le sentenze concernenti rapporti di lavoro.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato che a parte l’operatività o meno dell’art. 618 bis cod. proc. civ., per l’ipotesi di esecuzione intrapresa in forza di verbale di conciliazione, esclusa dalla dottrina, detta norma nel prevedere che per le materie trattate nei capi 1^ e 2^ del titolo 4^ del libro secondo cod. proc. civ. le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle disposizioni previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili, si riferisce soltanto al rito da applicare e non anche alle impugnazioni dei provvedimenti emessi a conclusione dei giudizi di opposizione. E per le sentenze rese nei giudizi di opposizione all’esecuzione, l’art. 616 cod. proc. civ., nel testo come sostituito dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, modifica che ha effetto dal 1 marzo 2006, prevede che esse non sono impugnabili.

Il Collegio condivide queste argomentazioni, alle quali peraltro la parte privata non ha replicato, e si deve perciò concludere per il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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