Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17198 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14220/2009 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il Sig. G.M., rappresentata e difesa

dall’avvocato DI SCHIENA PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, NICOLA VALENTE, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1492/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

14/07/08, depositata il 30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30 luglio 2008, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione di L.C. avverso la decisione di primo grado, che aveva giudicato infondata la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione d’invalidità civile. Il giudice del gravame ha rilevato la mancanza del requisito sanitario richiesto per la invocata prestazione, prestando adesione alle conclusioni della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, secondo cui le infermità riscontrate determinavano una invalidità dell’ottantacinque per cento.

Per la cassazione di questa pronuncia la soccombente ha proposto ricorso, con due motivi.

L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

L’assistibile ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto resistente sotto il profilo dell’inadempimento delle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ritiene il Collegio di non aderire alla soluzione prospettata dal relatore nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., circa l’omessa enunciazione per il primo motivo del quesito di diritto e per il secondo motivo della indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso. La relazione ai sensi della succitata norma, come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte, è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dal Collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio, da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale (v. pronuncia delle Sezioni Unite n. 7433 del 27 marzo 2009).

In effetti, secondo quanto rimarcato dalla ricorrente in memoria, dopo i due motivi di ricorso vi è un paragrafo, separato dalla precedente illustrazione delle censure, ove è riportata, nella prima parte, una sintesi della violazione delle norme di diritto, che consente la formulazione del principio di diritto da affermare, e nella seconda parte, quella indicazione richiesta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., allorchè è denunciato un vizio di motivazione, che puntualizza i limiti della censura, permettendo al giudice di legittimità di valutare se le doglianze formulate sono ammissibili.

Va quindi affermata l’ammissibilità del ricorso.

Passando all’esame dei motivi, il primo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 degli artt. 99, 100, 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2907 cod. civ., e addebita al giudice del merito di non avere riconosciuto alla L. il diritto all’assegno d’invalidità, di cui risultavano accertati tutti i requisiti di legge, in base all’erroneo convincimento che la domanda giudiziale volta ad ottenere la pensione d’invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 12, non comprenda implicitamente anche quella diretta a conseguire l’assegno previsto dall’art. 13 della medesima legge.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e deduce che la Corte territoriale ha omesso di valutare la documentazione attestante l’incollocazione al lavoro della ricorrente, il requisito sanitario e quello reddituale, ed ha omesso inoltre di esercitare i poteri istruttori di ufficio al fine di superare incertezze sui fatti costitutivi dei diritti in conte stazione, ove avesse reputato insufficiente la documentazione prodotta.

I due motivi sono fondati.

E’ infatti giurisprudenza costante che il giudice di merito, adito dall’assistibile per il riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilità (L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12), ove non ricorra il requisito della totale incapacità lavorativa possa invece riconoscere, anche in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, il diritto all’assegno d’invalidità, in quanto tale minore beneficio è da ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato (Cass. 20 agosto 2003 n. 12266, Cass. 6 settembre 2006 n. 19164). In tal caso il giudice del merito deve verificare la sussistenza dei requisiti socio economici richiesti dalla legge per l’assegno d’invalidità ed in particolare quello dell’incollocazione al lavoro.

Ed anzi si deve osservare che l’allegazione di quest’ultima circostanza negativa con la riferita produzione della relativa certificazione attestante l’iscrizione del richiedente negli elenchi dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, è un elemento che il giudice del merito avrebbe dovuto apprezzare proprio per ritenere compresa nella iniziale domanda della pensione d’inabilità, evidentemente in via subordinata, anche la richiesta del beneficio dell’assegno d’invalidità.

In sentenza è evidenziato come il consulente tecnico di ufficio aveva riscontrato alla L. un’invalidità dell’ottantacinque per cento, ed una volta condiviso tale accertamento, la Corte territoriale, proprio per la implicita richiesta (subordinata) dell’assegno d’invalidità avrebbe dovuto verificarne la sussistenza degli requisiti di legge per tale prestazione.

Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, la quale attenendosi ai principi innanzi esposti dovrà verificare se per la ricorrente sussistano i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto dell’assegno d’invalidità.

Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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