Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17198 del 19/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 19/08/2016), n.17198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

V.S., rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe Donato, Leone

Pontecorvo, Armando Pontecorvo, elett. dom. presso lo studio del

secondo e del terzo, in Roma, via Francesco Crispi n. 89, come da

procura a margine dell’atto;

– ricorrente in via principale (notifica iniziata il 4.12.2012) –

G.G., nonchè GRP di G.G. e V.S. s.n.c. in

liquidazione, rappr. e dif. dagli avv. Giorgio Villani, Renato

Villani e Stefano Coen, elett. dom. presso lo studio del terzo, in

Roma, piazza di Priscilla n. 4, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrenti sui ricorsi di V.S. e Gh.Pi.

Gh.Pi., rappr. e dif. dagli avv. Guido Galliano e Mario

Contaldi, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma, via Pier

Luigi da Palestrina n. 63, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente in via incidentale avverso G.G. e GRP di

G.G. e V.S. s.n.c. in liquidazione, nonchè avverso

V.S. (notifica iniziata il 5.12.2012) –

per la cassazione della sentenza App. Genova 31.1.2012, n. 116/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 1 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito gli avvocati Donato per V., Villani per G.,

Lorenzelli per Gh.;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SALVATO Luigi che ha concluso per accoglimento primo motivo del

ricorso V., accoglimento primo e secondo motivo del ricorso

Gh., rigetto per il resto.

Fatto

IL PROCESSO

V.S. impugna la sentenza App. Genova 31.1.2012, n. 116/2012 con cui – respinto il suo appello incidentale – veniva parzialmente accolto l’appello proposto da G.R.P. di G.G. e V.S. s.n.c. in liquidazione e l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza Trib. Genova 2322 del 12.6.2002, così condannando V.S. e Gh.Pi., in solido, al risarcimento del danno verso G.G. e pagamento di Euro 43.847,19 (da incrementarsi con rivalutazione monetaria e interessi legali) e al risarcimento del danno subito dalla G.R.P. s.n.c. con pagamento di 300 mila Euro (attualizzati alla data della sentenza e interessi legali alla pubblicazione). Parimenti anche Gh.Pi. impugna la stessa sentenza ed entrambi nei confronti di G.G. e la G.R.P. di G.G. e V.S. s.n.c. in liquidazione. Nell’attuale procedimento si è costituito con controricorso, sul ricorso di V. e su quello di Gh., G.G., insieme alla s.n.c. G.R.P..

Rilevò in particolare la corte d’appello che con una prima sentenza non definitiva 14.4.2005, n. 379, riformando la sentenza di primo grado impugnata, aveva riconosciuto natura di intervento volontario autonomo (e non già adesivo dipendente) all’intervento attuato davanti al tribunale dalla G.R.P. s.n.c. in liquidazione, così dichiarando la legittimazione attiva di detta società e di G.G. alla domanda di risarcimento danni subiti dall’ente collettivo e rispettivamente dal socio personalmente verso V. e Gh., nonchè la legittimazione di V. alla domanda di rimborso pro quota, per le spese asseritamente sostenute in favore della società, verso G. stesso, disponendo con contestuale ordinanza la prosecuzione del giudizio, per ritenuta maturità istruttoria della causa in punto di responsabilità e con deferimento di giuramento in ordine al quantum, statuizione interlocutoria poi modificata con altra ordinanza con cui era cambiata la formula del giuramento, da de ventate in de scientia.

Con una seconda sentenza, ancora non definitiva, del 4.6.2008, n. 653, la corte d’appello, decidendo nel merito, dichiarava la Gh. socio di fatto della G.R.P. s.n.c., nonchè la stessa e V. responsabili in solido dei danni subiti dalla società e dal socio G. in proprio, con condanna al pagamento a favore di G. di Euro 43.847,18 (somma così fissata dalla data dei singoli esborsi e con incremento fino alla pubblicazione della sentenza per rivalutazione monetaria ed interessi legali). Nella stessa sentenza si respingeva la domanda di G. volta al risarcimento del danno patrimoniale pretesamente recato da V. e Gh. per appropriazione di incassi della s.n.c. e gestione della stessa senza diligenza, ancora disponendo per l’ulteriore istruzione del giudizio.

Dà atto il Collegio che con sentenza 20.11.2014, n. 24751 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gh. e V. proposti avverso la citata sentenza non definitiva n. 653 del 4.6.2008 della medesima Corte d’appello di Genova.

Nel merito la corte d’appello, ancora nella sentenza ora impugnata, precisò di doversi occupare solo della determinazione del quantum ancora dovuto, per un verso, a G.G. per gli ulteriori danni direttamente subiti (dunque in aggiunta a quelli già riconosciuti con la sentenza 653 del 2008) e per come reclamati quanto agli esborsi effettuati da G. per ripianare i debiti della s.n.c. e, per altro verso, di analoga determinazione del pregiudizio subito dalla società G.R.P..

Sulla scorta della c.t.u., la corte concluse pertanto, quanto a G., negando la prova del ripianamento dei debiti INPS ed invece riscontrando versamenti bancari e verso un fornitore per complessivi 43.847,19, da rimborsare all’appellante. Quanto alla società, prendendo atto che per il consulente era inattendibile la ricostruzione dei movimenti economici, effettuata ad altri fini, dalla Guardia di Finanza e così non essendo possibile determinare un “risultato d’esercizio certo o sensato”, adottò il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., riducendo ad Euro 300 mila (sull’importo comunque individuato dal c.t.u. di maggiori Euro 357.141,02) le appropriazioni realizzate negli anni 1990 – 1992, con attualizzazione alla data della decisione. Veniva infine respinto l’appello incidentale di V., non essendo stata conseguita la prova di suoi esborsi con sicura causale volta all’adempimento di debiti della società.

Il ricorso di V. è affidato a quattro motivi, quello di Gh. a due motivi, ad essi resistono con controricorso congiunto G. e G.R.P. s.n.c. in liquidazione. Tutte e tre le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente V. deduce la violazione dell’art. 1226 c.c., oltre che il vizio di motivazione, avendo la corte d’appello valutato in via equitativa i danni subiti dalla società (ed imputati al V. e alla Gh.) ma senza che ricorressero i presupposti del ricorso a tale criterio, non altrimenti specificato.

Con il secondo motivo, viene fatto valere il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2697 c.c., ove la sentenza non ha conferito rilevanza probatoria ai documenti prodotti dal ricorrente a sostegno del suo credito per pagamenti effettuati verso la società.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del principio del ne bis in idem e dunque la nullità della sentenza che reca condanna per lo stesso importo e fra le stesse parti rispetto al decisum della sentenza non definitiva App. Genova n. 653 del 2008.

Con il quarto motivo, il ricorrente fa valere la nullità della sentenza che avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., ove ha condannato V. e Gh. al risarcimento di un ulteriore danno estraneo alle stesse richieste del danneggiato G..

Con il primo motivo il ricorrente Gh. deduce il vizio di motivazione in ordine al quantum ritenuto dovuto a G. e alla s.n.c., per le indebite appropriazioni che sarebbero state compiute da V. e la stessa Gh..

Con il secondo motivo il ricorrente Gh. deduce la violazione degli artt. 61, 115, 116 e 191 c.p.c., sul punto dell’utilizzo della c.t.u., dapprima ravvisata non attendibile e poi posta a fondamento della liquidazione del danno.

1. Rileva in primo luogo il Collegio che trova applicazione alla fattispecie il principio, reso anche di recente da questa Corte, per cui l’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (Cass. 25662/2014). Nella vicenda, il ricorso di V. ha preceduto di un giorno (4.12.2012) e sia pur con riguardo alla sola parte Gh., l’analogo ricorso proposto da quest’ultima, entrambi avendo per il resto iniziato la procedura notificatoria verso le altre parti dal successivo 5.12.2012. V. va dunque considerato ricorrente in via principale e Gh. è ricorrente in via incidentale, conseguendo che i relativi ricorsi vanno riuniti per la necessaria unitaria trattazione.

2. Il primo motivo del ricorso di V. e i due motivi di Gh., da trattare in via congiunta per la evidente omogeneità, sono infondati, posto che la sentenza non solo dà pienamente conto di elementi contabili analizzati dal c.t.u., ma ha proceduto ad un esame anche di altre circostanze tra cui, altrettanto decisivamente, le risultanze del procedimento penale nel quale i predetti hanno conseguito l’applicazione della pena su richiesta su un’analoga imputazione (per delitti di evasione fiscale e appropriazione indebita), ciò convergendo su un giudizio di piena sufficienza e logicità della motivazione quanto al danno verso la società. Va sul punto ricordato che allorchè la vittima di un illecito aquiliano chieda l’accertamento dell’an debeatur separatamente da quello del quantum debeatur, occorre distinguere due ipotesi: a) se nel medesimo processo viene dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi viene disposta la prosecuzione del giudizio per l’accertamento del quantum ai sensi dell’art. 278 c.p.c., comma 1, il passaggio in giudicato (come accaduto nella specie) della sentenza non definitiva sull’an preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l’esistenza del credito o la proponibilità della domanda; b) se, invece, il giudizio si è limitato all’accertamento dell’an, rinviando ad un nuovo e separato giudizio l’accertamento del quantum, quest’ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, nè sull’esistenza del credito nè sulla proponibilità della domanda (Cass. 9290/2014, 19453/2008). Orbene, nella presente vicenda Cass. 24751/2014, rigettando sul punto la censura avverso la sentenza non definitiva App. Genova 653/2008, ha per un verso reso incontestabile la qualità di socia della Gh. nella società G.R.P. (e dunque insieme al V.) per come ivi affermata e, per altro verso, ha ritenuto corretto che quel giudice d’appello avesse considerato “pienamente provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria avanzata dalla società”, mentre il giudizio è proseguito solo per la liquidazione del danno, da intendersi riferita all’accertamento della sua effettiva sussistenza ed al concreto ammontare.

3. Nè opera in tema il preteso vincolo decisorio – nel senso di negare per raggiunta la piena prova del danno – in considerazione della circostanza per cui solo il G. (per il pregiudizio da lui subito) e non anche la società (per quello ad essa proprio) aveva prestato il giuramento deferitole dal Collegio. Occorre ricordare che, nella materia, opera il principio per cui “spetta al giudice di merito, una volta accertata la esistenza del requisito della semiplena probatio, stabilire se il giuramento suppletorio debba essere deferito con la formula de ventate o con quella de scientia, e tale scelta costituisce espressione di una facoltà discrezionale, che si esercita sulla base di un apprezzamento di fatto delle risultanze acquisite e in considerazione di quelle da acquisire” (Cass. 694/1965). Osserva peraltro questa Corte che in particolare il ricorrente V., pretendendo di escludere la correttezza del ricorso da parte del giudice di merito al criterio equitativo nella liquidazione del danno (nella specie societario), posto che lo stesso danneggiato si era posto nella condizione di non rendere piena quella semiplena probatio, ha gravemente omesso di riportare in ricorso la precisa formula del giuramento decisorio deferito alla società e dal liquidatore di questa non prestato. Si tratta di lacuna che rende inammissibile, per questo profilo, la censura posto che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. 14784/2015).

4. Errano inoltre i ricorrenti nel contestare siccome illogica ovvero priva di specifica indicazione dei presupposti determinativi dell’applicazione del criterio di liquidazione equitativa a proposito della sentenza che infatti, nel fare riferimento alle risultanze della c.t.u., si è limitata a constatare che questi non era riuscito a redigere una perizia contabile idonea a fissare “un risultato d’esercizio che, seppure in parte, abbia un senso compiuto”, per difetto degli elementi contabili giustificativi dei movimenti della s.n.c. e la valenza esclusivamente ai fini fiscali della metodologia adottata dalla Guardia di Finanza in sede di ricostruzione dell’evasione fiscale attribuita alla medesima società. Il limite della c.t.u. concerne dunque, manifestamente e solo, la non raggiunta redazione peritale di un’elaborazione contabile, cioè di numeri esatti capaci di fornire una rappresentazione del risultato d’esercizio, ovviamente ponendo in raffronto uscite e incassi riferibili alla gestione aziendale, con certa imputazione delle une e degli altri al di là di quanto – com’è del tutto evidente stante la natura e le modalità de facto della gestione ricostruita in capo ai due ricorrenti – insufficientemente risultante dalle scritture e dagli altri elementi formali rinvenuti. Nessuna affermazione della sentenza permette invece di escludere che il pregiudizio alla società sia stato recato dalle condotte di V. e Gh. (lo stesso quesito posto al c.t.u., riportato in sentenza, ha di mira la verifica dell’ammontare delle “appropriazioni realizzate negli anni 1990 1991 1992”), così collegandosi alla gestione dell’azienda per come già ritenuta fonte di responsabilità, tant’è che l’esplicito impiego del criterio equitativo, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è stato dai giudici genovesi giustificato adottando come base della relativa liquidazione “l’importo comunque individuato dal c.t.u. nella sua relazione”, ridotto il medesimo da 357.14,02 (fissato “per mancato utile, danno emergente e lucro cessante”) alla somma forfetizzata di 300 mila Euro. Dallo stesso testo della sentenza appare allora evidente che a tale conclusione la corte d’appello è giunta ponendo in relazione gli esiti specifici della c.t.u. alle risultanze dell’istruzione probatoria, tra cui sul presupposto della sentenza non definitiva n. 653 del 2008, ora passata in giudicato e affermativa della responsabilità dei ricorrenti – i “fatti costitutivi della domanda risarcitoria” per come desunti dalla “prova presuntiva di ammissione di colpevolezza in ordine ai reati loro ascritti”, identificandosi le condotte penali (oggetto di patteggiamento) con quelle poste a fondamento della responsabilità civile, pacificamente consistenti in una gestione comune del ristorante aziendale con appropriazione indebita di una parte degli incassi ed omessa fatturazione. Ritiene dunque il Collegio che debba darsi corso al principio, qui ribadito e correttamente seguito nella sentenza, per cui l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass. 5090/2016), secondo un accertamento che ben può scaturire da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 22885/2015).

5. Il secondo motivo del ricorso di V. è inammissibile, posto che la corte d’appello, con accertamento in fatto, ha negato ogni concludenza agli elementi documentali dal medesimo forniti a supporto del proprio credito di rimborso. Com’è noto, il motivo di ricorso con cui ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo vigente dopo la novella introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ratione temporis applicabile – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass. 21152/2014, 13457/2012, 2805/2011).

Va soggiunto che, per costante orientamento di questa Corte, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato del Giudice di legittimità (Cass. 13054/2014, 16955/2007, 18377/2006, 27405/2005).

6. Il temo motivo del ricorso principale è inammissibile, con assorbimento del quarto motivo, poichè dal raffronto della sentenza impugnata, per la sua parte narrativa, la descrizione dell’istruzione ad essa riservata dopo la pronuncia n. 653 del 2008 ed il dispositivo, può ricavarsi – al di là della riassunzione non ordinata delle varie vicende processuali che l’unica domanda di G.G. di nuovo rimessa all’accertamento del merito era solo quella (come riconosciuto dallo stesso controricorrente) vertente sul preteso credito di rimborso per aver ridotto G. stesso, con danaro proprio, ulteriori debiti sociali, oltre a quelli già riconosciuti in detta sentenza non definitiva e per Euro 43.847,19. I giudici genovesi, da un canto hanno escluso che vi fosse prova dell’effettivo pagamento dei debiti verso INPS ed invece, dall’altro canto, con una evidente reiterazione di quanto già statuito con la più volte citata sentenza non definitiva del 2008, hanno dato atto che per altre esposizioni debitorie verso banche e fornitori G. aveva effettuato le dedotte anticipazioni, con credito da ammettersi a rimborso verso la società che ne era la debitrice originaria, per Euro 43.847,19. La palese identità di tale somma rispetto a quella menzionata anche in Cass. 24751/2014 funge da unico criterio interpretativo della seconda statuizione, meramente riassuntiva dell’esito finale e ribadito delle domande del G. proposte verso V. e Gh., escludendosi la pretesa nullità della sentenza ora impugnata.

Il ricorso pertanto va rigettato, con pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti V. e Gh. in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dei controricorrenti in Euro 10.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA