Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17198 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. I, 11/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 11/08/2011), n.17198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28742/2005 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.D., EFIMPIANTI S.P.A. IN L.C.A., D.M.

A., D.M.L.;

– intimati –

sul ricorso 143/2006 proposto da:

EFIMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di subentrante nel patrimonio della

Breda Progetti e Costruzioni S.p.a. in lca (gestione separata), in

persona dei legali rappresentanti prò tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.LE PORTA PIA 121, presso l’avvocato NAVARRA

GIANCARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CIMADOMO BRUNO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI V.C.,

D.M.L., D.M.D., D.M.A.;

– intimati –

sul ricorso 826/2006 proposto da:

D.M.D., D.M.L., in proprio e nella

qualità di eredi di V.C. vedova D.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso

l’avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentati e difesi dagli avvocati

STARACE ALDO, ALLODI GIOVANNI, ESPOSITO GIUSEPPE, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1955/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

preliminarmente si procede alla riunione dei ricorsi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali D.M. +

1, l’Avvocato ALDO STARACE che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale; l’accoglimento del proprio incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale D.M.;

inammissibilità del ricorso Efimpianti; assorbimento del ricorso del

Ministero.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con citazione del 9 marzo 1985, V.C., D., L. ed D.M.A. convennero dinanzi al Tribunale di Napoli la s.p.a. Breda progetti e costruzioni e la Cassa per il Mezzogiorno in liquidazione, esponendo che: a) i D.M. erano proprietari di un suolo sito in (OMISSIS), censito al catasto al foglio 2, partita 4683, particella n. 876, nonchè partita 4685, particelle nn. 314, 846 e 848, suolo di cui la madre V. C., vedova D.M., era usufruttuaria; b) il Prefetto di Napoli, con decreto n. 42049/IV del 30 maggio 1983, aveva autorizzato la Società Breda, concessionaria della CAS.MEZ., ad occupare – per la durata di due anni – una parte del predetto suolo per la costruzione di un impianto di depurazione; c) l’immissione nel possesso era avvenuta in data 29 giugno 1983; d) nessuna opera era stata realizzata nel biennio di occupazione e, comunque, erano scaduti anche tutti i termini stabiliti nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, di cui alla deliberazione della CAS.MEZ. n. 4216 P/I del 29 dicembre 1980;

che, tanto esposto, gli attori chiesero che il Tribunale adito, accertata l’illegittimità dell’occupazione del suolo di loro proprietà, ne ordinasse la restituzione ai proprietari con condanna al risarcimento dei danni o, in subordine, condannasse i convenuti al risarcimento dei danni ovvero, in ulteriore subordine, condannasse gli stessi convenuti al pagamento del valore venale del bene occupato, oltre rivalutazione ed interessi;

che, nel corso del processo, la CAS.MEZ. venne posta in liquidazione e la Società Breda venne posta il liquidazione coatta amministrativa in data 12 dicembre 1994, sicchè, dopo l’interruzione del processo, si costituirono il Ministro dei lavori pubblici ed il Commissario liquidatore della Società Breda;

che il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 2186/98 del 4- 12 marzo 1998, dichiarò l’improcedibilità della domanda proposta nei confronti della s.p.a. Breda progetti e costruzioni in l.c.a.;

che, successivamente, il Tribunale – disposte ed espletate due consulenze tecniche d’ufficio -, con sentenza n. 9358/02 del 1 luglio 2002, condannò il Ministro dei lavori pubblici, succeduto alla CAS.MEZ., a pagare agli attori la somma di L. 216.314.871, oltre gli interessi legali dal 27 aprile 1992 – data corrispondente a quella di adozione di un nuovo decreto di occupazione del medesimo suolo da parte del Sindaco del Comune di Capri, a seguito dell’approvazione di un nuovo progetto per la costruzione dell’impianto di depurazione -;

che avverso tale sentenza propose appello dinanzi alla Corte di Napoli il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale contestò i criteri ed il calcolo della somma liquidata a suo carico;

che resistettero all’impugnazione D. e D.M.L., in proprio e quali eredi di V.C., mentre D.M. A. rimase contumace;

che si costituì anche la s.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa-gestione separata della s.p.a. Breda progetti e costruzioni in l.c.a., quale subentrante nel patrimonio di quest’ultima, chiedendo che fosse dichiarata l’improponibilità dell’appello nei suoi confronti, in forza del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 2186/98 del 4-12 marzo 1998, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta nei confronti della s.p.a. Breda progetti e costruzioni in l.c.a.;

che la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1955/05 del 27 giugno 2005, in accoglimento dell’appello per quanto di ragione, condannò il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento, in favore degli appellati, della somma di Euro 6.815,70, oltre interessi legali dal 30 maggio 1985, a titolo di indennità per occupazione legittima, nonchè della somma di Euro 46.330,00, rivalutata all’attualità, oltre gli interessi legali sull’importo risultante dalla rivalutazione anno per anno dal 27 aprile 1992, a titolo di risarcimento dei danni;

che, in particolare, la Corte, per quanto in questa sede rileva: a) ha qualificato la notificazione dell’atto di appello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla s.p.a. Ef impianti in l.c.a. come mera denuntiatio litis, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 2186/98 del 4-12 marzo 1998, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta nei confronti della s.p.a. Breda progetti e costruzioni in l.c.a., ed ha affermato che tale notificazione non è priva di giustificazione, in quanto detta improcedibilità non preclude l’esame in sede amministrativa di eventuali domande sia dei D.M. sia dell’Amministrazione statale; b) ha individuato il thema decidendum nella determinazione della somma dovuta dall’Amministrazione statale per l’occupazione di mq. 3.395 complessivi di proprietà dei D.M. per il periodo dal 29 giugno 1983 – data dell’immissione in possesso in forza del decreto prefettizio del 30 maggio 1983 – al 27 aprile 1992 – data corrispondente a quella di adozione di un nuovo decreto di occupazione del medesimo suolo da parte del Sindaco del Comune di Capri, a seguito dell’approvazione di un nuovo progetto per la costruzione dell’impianto di depurazione -; ce) nel merito – dopo aver richiamato, confermandolo, “l’orientamento già espresso con la precedente propria sentenza n. 93 del 23/11/2000-16/1/2001, pronunciata in sede di appello tra il Ministero dei lavori pubblici e D.M.R. e D.M.U., assoggettati alla medesima procedura in forza degli stessi procedimenti, nella loro qualità di proprietari della confinante particella 842 a fol. 2” -, ha qualificato legittima l’occupazione protrattasi dal 29 giugno 1983 al 30 maggio 1985, anche perchè, alla predetta data dell’immissione in possesso, “risultava perfezionata, con Delib. n. 1576 del 23/6/1983 della Cassa per il Mezzogiorno, una procedura di rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità, mai dichiarata illegittima, non suscettibile di essere disapplicata”; d) ha qualificato, invece, illegittima l’occupazione protrattasi dal 1 giugno 1985 al 27 aprile 1992; e) ha qualificato, sulla base delle conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio, l’area occupata come edificabile, pur escludendo la possibilità di realizzarvi immobili di tipo residenziale-abitativo; f) tenuto conto sia del vincolo archeologico cui l’area è stata successivamente assoggettata, sia della circostanza che i proprietari del suolo, all’epoca della occupazione, non lo avevano destinato ad alcuna utilizzazione, sia del valore indicato dagli stessi proprietari per una ipotetica cessione volontaria dell’area, ha determinato il valore unitario al metro quadrato dell’area occupata, differenziando tale valore per il periodo di occupazione legittima e per quello di occupazione illegittima: per il primo periodo (occupazione legittima) ha stabilito il valore unitario in Euro 40,00 al irtq., mentre per il secondo periodo (occupazione illegittima) ha stabilito il valore unitario in Euro 50,00 al mq.; g) ha adottato, quali criteri legali di liquidazione: per il periodo di due anni di occupazione legittima, il cinque per cento annuo della indennità virtuale di espropriazione, da determinarsi ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, conv., con mod., dalla L. n. 359 del 1992;

per il periodo di sei anni ed undici mesi di occupazione illegittima, il cinque per cento annuo del risarcimento virtuale spettante ai sensi del citato D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 1 bis; h) sulla somma liquidata a titolo di indennità per occupazione legittima ha riconosciuto il diritto agli interessi legali con decorrenza dal 30 maggio 1985; sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione, nonchè agli interessi legali sull’importo risultante dalla rivalutazione anno per anno dal 27 aprile 1992;

che avverso tale sentenza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di censura;

che resistono, con controricorso, D. e D.M.L., i quali hanno anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria;

che resiste altresì, con controricorso, la s.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa-gestione separata della s.p.a.

Breda progetti e costruzioni in l.c.a., quale subentrante nel patrimonio di quest’ultima, la quale ha anche proposto eventuale ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., debbono essere riuniti il ricorso principale (n. 28472 del 2005) e i due ricorsi incidentali (nn. 143 e 826 del 2006), in quanto proposti contro la stessa sentenza;

che, sempre in via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale della s.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa-gestione separata della s.p.a. Breda progetti e costruzioni in l.c.a., con il quale la ricorrente incidentale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, chiede la correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di accertare il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli n. 2186/98 del 4-12 marzo 1998, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta nei confronti della s.p.a. Breda progetti e costruzioni in l.c.a., e chiede altresì che venga dichiarata l’inammissibilità di qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti;

che l’inammissibilità di tale ricorso incidentale discende dall’erroneità del presupposto da cui muove, cioè dal rilievo che la Corte napoletana non abbia accertato la formazione del giudicato interno su detta sentenza non definitiva di improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Società Breda;

che infatti, contrariamente a quanto opina la ricorrente incidentale, la Corte di Napoli ha implicitamente riconosciuto la formazione di tale giudicato, come è inequivocabilmente attestato dalla esplicita considerazione della stessa Corte, secondo la quale la notificazione dell’atto di appello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla s.p.a. Efimpianti in l.c.a. deve essere qualificata come mera denuntiatio litis, e come del resto è incontestato tra le parti;

che la circostanza che alla Società Efimpianti in l.c.a., parte del giudizio d’appello, è stato comunque notificato il ricorso principale, sia pure anche in questa sede quale mera denuntiatio litis, costituisce giusto motivo per dichiarare integralmente compensate le spese del presente grado del giudizio tra la stessa e le altre parti;

che, con l’unico complesso motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1, 4 e 7 bis, e della L. n. 865 del 2011, art. 20, della L. n. 2359 del 1865, art. 12 e art. 2043 cod. civ., Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici dell’appello: a) hanno sostanzialmente omesso di pronunciare o, quantomeno, di motivare quanto alla reale destinazione urbanistica del suolo e, in particolare, delle singole particelle, tenuto conto che l’odierno ricorrente aveva criticato la sentenza di primo grado, laddove aveva valorizzato al cosiddetta “edificabilità di fatto” dell’area de qua, ed aveva sottolineato che il piano regolatore generale del Comune di Capri non consentiva alcuna utilizzazione edilizia dell’area medesima; b) hanno illegittimamente utilizzato, per la valutazione estimativa della stessa area, quella effettuata in altra causa per un terreno confinante, ma non omogeneo, omettendo di valorizzare la circostanza, da essi stessi rilevata, dell’esistenza di un vincolo archeologico, che precludeva sostanzialmente qualsiasì possibilità di sfruttamento dell’area medesima; c) hanno omesso di distinguere tra le singole particelle oggetto di occupazione, adottando arbitrariamente per tutte il medesimo parametro; d) hanno omesso di spiegare le ragioni per le quali hanno distinto il valore del suolo ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione legittima (Euro 40,00 al mq.) ed ai fini della determinazione del danno da occupazione illegittima (Euro 50,00 al mq.); e) hanno omesso di spiegare compiutamente le ragioni giuridiche dei criteri utilizzati per la liquidazione in concreto sia dell’indennità per l’occupazione legittima sia del risarcimento del danno da occupazione illegittima;

che, con l’unico motivo (con cui deducono: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), i ricorrenti incidentali D.M. criticano a loro volta la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che le somme dovute avrebbero dovuto essere calcolate con riferimento al valore venale del bene occupato e, comunque, che l’indennità per l’occupazione legittima ed il risarcimento del danno da occupazione illegittima sono state erroneamente calcolate;

che il ricorso principale e quello incidentale proposto da D. e D.M.L. meritano accoglimento, nei sensi della motivazione che segue;

che quanto alla censura sub a) del ricorso principale, la Corte di Napoli, come correttamente sottolineato dal ricorrente, ha sostanzialmente omesso di considerare e, quindi, di motivare in ordine alla destinazione – secondo lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Capri all’epoca della occupazione – delle singole particelle occupate, omissione che, impedendo la qualificazione di tali singole particelle come edificabili o non edificabili – e, nell’ambito della non edificabilità, come suscettibili o no di diversa utilizzazione economica -, ovvero come semplicemente agricole, ha inciso sulla corretta determinazione dell’effettivo valore di esse, ai fini della determinazione sia dell’indennità per l’occupazione legittima, sia del risarcimento del danno da occupazione illegittima;

che, al riguardo, una precisa qualificazione della destinazione urbanistica delle singole particelle occupate è tanto più necessaria nella specie in quanto, successivamente alla proposizione del presente ricorso, sono intervenute le tre note sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e n. 181 del 2011 che, avendo ricondotto al valore reale del bene oggetto di procedimento espropriativo il criterio principale per la sua valutazione, incidono certamente nella specie sia per la determinazione dell’indennità di espropriazione e, quindi, dell’indennità per l’occupazione temporanea, sia per il risarcimento del danno da occupazione illegittima;

che inoltre, quanto alla censura sub b), i Giudici a quibus hanno illegittimamente utilizzato – come tertium comparat ionis – le valutazioni concernenti una diversa area che aveva formato oggetto di una precedente sentenza della stessa Corte di Napoli, senza previamente procedere all’accertamento della comparabilità delle due aree, secondo il criterio della loro omogeneità sia per la destinazione urbanistica sia per le concrete rispettive caratteristiche;

che ancora, sempre con riferimento alla censura sub b), i Giudici a quibus non specificano natura, epoca di apposizione, estensione ed effetti del vicolo archeologico che si afferma genericamente esistente nella specie sull’area de qua: se cioè tale vincolo incida su tutte le particelle occupate o solo su alcune di esse e se e quali siano le conseguenze dell’esistenza del vincolo sul piano della valutazione delle medesime;

che infine, quanto alle altre censure del ricorso principale ed alla censura del ricorso incidentale proposto da D.M.D. e L., i quali nella memoria richiamano le citate pronunce di illegittimità costituzionale, la Corte di Napoli ha sostanzialmente omesso di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a determinare un certo valore dell’area ed a differenziarne il valore unitario, a seconda che si trattasse di determinare l’indennità per l’occupazione temporanea legittima ovvero il risarcimento del danno da occupazione illegittima;

che, pertanto, la sopravvenienza delle tre menzionate sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e 181 del 2011, nonchè l’esistenza degli accertati rilevanti vizi, anche di motivazione, conducono all’annullamento della sentenza impugnata ed al rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedere ad eliminare detti vizi e ad applicare le più volte richiamate sentenze della Corte costituzionale, nonchè a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.

PQM

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla s.p.a. Efimpianti in liquidazione coatta amministrativa-gestione separata della s.p.a. Breda progetti e costruzioni in l.c.a., quale subentrante nel patrimonio di quest’ultima, e compensa le spese tra la stessa e le altre parti. Accoglie il ricorso principale e quello incidentale proposto da D. e D.M.L. nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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