Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17197 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120,

presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– contro –

avverso la sentenza n. 1639/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che P.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 25 novembre 2008 con la quale Corte di appello Palermo, dichiarata l’inammissibilita’ dell’impugnazione avverso la decisione di primo grado – questa aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’INAIL e volta al ripristino della rendita per l’inabilita’ nella misura del venti per cento, ridotta dall’Istituto in quella corrispondente ad un’inabilita’ dell’undici per cento -, lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello;

che l’istituto ha resistito con controricorso;

che sussistendo i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale;

che con l’unico motivo il ricorrente si duole della statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, a suo avviso erronea, non avendo la Corte di merito considerato l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., da lui riportata nell’atto introduttivo del giudizio;

che il ricorso e’ manifestamente fondato, in quanto come evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., quella dichiarazione, cui l’art. 152 disp. att. c.p.c. nell’attuale formulazione, subordina l’esenzione dell’assicurato dall’onere del pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza, risulta sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ed essa non e’ stata contrastata dall’Istituto;

che in base alla norma, nel testo risultante dopo la modifica apportata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (“L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”) l’onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l’adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (Cass. 12 maggio 2009 n. 10875);

che pertanto non e’ condivisibile l’assunto dell’Istituto, laddove sostiene la sussistenza di un onere a carico dell’assicurato di rendere nel giudizio di appello analoga dichiarazione certificativa e di fornire idonea documentazione comprovante il diritto all’esonero dal pagamento delle spese di giudizio, in caso di soccombenza, nonche’ di produrre la documentazione ora riferita anche in questa fase del giudizio, per essere “oggetto di valutazione e controllo” (v. pag. 4 del controricorso) da parte del giudice di legittimita’;

che pertanto il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ essere decisa nel merito, con l’esonero dell’assicurato dal pagamento delle spese del giudizio di appello;

che in applicazione del criterio della soccombenza, l’INAIL va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara il P. esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di appello; condanna l’INAIL al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.000,00= (mille/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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