Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17197 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.E., (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato

Vincenzo Colaiacovo, elettivamente domiciliato in Roma, via Piero

Foscari 40, come da procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Fallimento della Cooperativa Avezzano 91 s.c.ar.l., in persona del

curatore p.t..

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila,

depositata il 25.11.2009, nel giudizio iscritto al n. 1621/2005

r.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 28 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi per il ricorrente l’avv. Colaiacovo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

V.E. impugna la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila 25.11.2009, che ebbe a respingere il gravame interposto dal medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano 10.8.2004, con la quale era stato condannato, su domanda del curatore del fallimento della Cooperativa Avezzano 91 s.c.ar.l., al risarcimento dei danni arrecati alla società, per avere distratto dalle casse sociali, profittando della sua veste di amministratore di fatto, i versamenti effettuati dai soci per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale.

La corte d’appello, ribadita la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano, sede della cooperativa fallita e foro alternativo ex art. 20 c.p.c., trattandosi di causa in materia di obbligazioni, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenne dimostrata la qualità di amministratore di fatto del V. sulla scorta del complesso quadro indiziario acquisito e, in particolare, avuto riguardo alle testimonianze rese da amministratori e soci, corroborate dai verbali di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza.

Confermò poi il giudice del gravame la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno quantificato in misura pari alle somme versate dai soci per la costruzione degli alloggi e successivamente sottratte al perseguimento dello scopo sociale, restando irrilevante la circostanza che i singoli soci avessero, almeno in parte, ottenuto la restituzione degli importi corrisposti alla società.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 18 c.p.c., essendo competente per territorio a decidere sull’azione promossa il Tribunale di Sulmona, suo luogo di residenza al momento della proposizione della domanda.

Con il secondo motivo il ricorrente assume vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito motivato in maniera contraddittoria e insufficiente in ordine all’eccepita incompetenza per territorio del primo giudice.

Con il terzo motivo il ricorrente assume vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), palesandosi contraddittorio ed insufficiente il ragionamento che ha condotto il giudice di merito a ritenere provato il suo ruolo di amministratore di fatto della cooperativa Avezzano 91.

Con il quarto motivo censura il ricorrente la violazione degli artt. 2392 e 2394 c.c., avendo la corte confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno subito dalla cooperativa, pure in carenza di prova del danno e della sua riconducibilità eziologica alla condotta del suo amministratore di fatto.

Con il quinto motivo si duole il ricorrente della violazione dell’art. 2697 c.c., poichè il giudice di merito ha ritenuto provato il pregiudizio subito dalla società nella misura pari agli esborsi effettuati dai soci, nonostante non vi fosse prova che le somme erano state incassate da esso ricorrente bensì da un terzo, mentre risultava che, almeno in parte, le quote versate erano state restituite ai soci.

1. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati. Invero, com’è noto il curatore fallimentare, in forza della L. Fall., art. 146, quando promuove azione nei confronti degli amministratori della fallita, cumula in sè sia l’azione sociale ex art. 2392 c.c. che l’azione dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2394 c.c.; dunque, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale), ai sensi dell’art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l’illecito su cui si fonda la domanda (Cass. 14.12.1989, n. 5625).

E nella vicenda all’esame di questa Corte è all’evidenza che la condotta del V., concretizzatasi nel compimento di atti di mala gestio ai danni della cooperativa Avezzano 91, è stata posta in essere proprio nel territorio di Avezzano ove aveva sede detta società, dovendosi ritenere esattamente individuata la competenza dell’adito ufficio giudiziario, ai sensi della citata disposizione di cui all’art. 20 c.p.c., ove riferita al luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria.

2. Il terzo motivo è inammissibile. Com’è noto, il motivo di ricorso con cui ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo vigente dopo la novella introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ratione temporis applicabile – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805).

Nella vicenda all’esame della Corte, invece, il ricorrente si è limitato a denunciare la mancata o insufficiente motivazione da parte del giudice sulla prova della sua qualità di amministratore di fatto, senza poi esporre quali siano stati i “fatti specifici” effettivamente dedotti nella lite e che si sarebbero mostrati decisivi ai fini del giudizio sulla detta qualità, in relazione ai quali pertanto sussisterebbe il denunciato vizio di omessa o contraddittoria motivazione.

Va soggiunto che, per costante orientamento di questa Corte, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato del Giudice di legittimità (Cass. 10.6.2014, n. 13054; Cass. 1.8.2007, n. 16955; Cass. 28.8.2006, n. 18377; Cass. 13.12.2005, n. 27405).

3. Il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme stante la comune sorte, sono inammissibili.

Censurando la violazione delle norme in tema di azione di responsabilità sociale nelle società per azioni – nel testo applicabile ratione tempo, precedente alla riforma del D.Lgs. 17.1.2003, n. 6 – e di onere della prova, in realtà il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha fatto esatta applicazione della disciplina codicistica relativa ad entrambi gli istituti.

Il ricorrente invero, in maniera inammissibile, intende sottoporre a nuovo esame di merito il giudizio espresso dalla corte d’appello, in ordine alla imputabilità del danno subito dalla cooperativa a seguito della sua condotta di amministratore, nonchè alla sua quantificazione in misura pari alle somme distratte dalle casse sociali.

Ma il giudice del merito, acclarato il ruolo gestori rivestito dal V. all’interno della compagine sociale, in modo del tutto convincente e con ragionamento privo di vizi, ha esattamente evidenziato come proprio grazie all’ingerenza esercitata dall’odierno ricorrente sull’amministrazione della Cooperativa Avezzano 91, è stato consentito il trasferimento – senza alcuna adeguata motivazione economica – di ingenti somme direttamente dalle casse sociali in favore suo, ovvero del terzo SNIALL s.r.l., di cui l’odierno ricorrente era amministratore unico e sostanziale dominus, rendendosi così manifesto il necessario nesso eziologico tra le condotte di mala gestio perpetrate e il danno subito.

Quanto all’entità del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale della cooperativa, non appare meritevole di censura il ragionamento della corte d’appello ove essa ha parametrato l’entità del quantum risarcibile alle somme distratte dalle casse sociali, restando irrilevante la circostanza che i singoli soci della cooperativa abbiano ottenuto – in thesi – in tutto o in parte il rimborso dei versamenti effettuati.

Non può, infatti, dubitarsi che una volta incamerate determinate somme versate dai singoli soci per il perseguimento degli scopi sociali (la costruzione di alloggi sociali), l’erogazione a terzi, priva di qualsivoglia giustificazione, di una tale liquidità, costituisce di per sè un danno diretto per la società, suscettibile di risarcimento in misura corrispondente alla conseguente riduzione dell’attivo patrimoniale.

In definitiva, il ricorso va integralmente respinto, mentre nulla va statuito sulle spese del giudizio, attesa la mancanza di attività difensiva del fallimento intimato.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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