Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17197 del 17/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 17/08/2020), n.17197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22713/2018 proposto da:

C.F., V.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI B VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

PROSPERI MANGILI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO CARLINO;

– ricorrenti –

contro

ALITALIA – SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DOMENICO DE FEO e MARCO MARAZZA;

– controricorrente –

e contro

ALITALIA – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2228/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2018, R.G.N. 4015/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI;

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. e V.S., con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, depositato in data 8 giugno 2015, impugnavano il licenziamento loro intimato da Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (da ora CAI s.p.a.) nell’ambito di procedura di mobilità attivata L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24. Si costituivano Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e CAI s.p.a., preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e deducendone, comunque, la infondatezza nel merito.

2. Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, dichiarava la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dei lavoratori dall’impugnazione del licenziamento.

3. La statuizione di inammissibilità era confermata dal giudice dell’opposizione.

4. Con sentenza n. 2228/2018 la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo dei lavoratori avverso la decisione di primo grado osservando che l’impugnativa di licenziamento, effettuata in via stragiudiziale con lettera del 5 dicembre 2014, era divenuta, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, inefficace non essendo stata seguita dal deposito del ricorso giudiziale – avvenuto l’8 giugno 2015 – nel rispetto del prescritto termine di 180 giorni, decorrente, come chiarito dal giudice di legittimità, dalla data di invio della missiva di impugnazione extragiudiziale e non da quella di relativa recezione da parte del soggetto datore di lavoro. Nessuna preclusione a proporre la eccezione di decadenza era maturata a carico della società datrice, come, invece, sostenuto dai reclamanti, sia perchè la relativa costituzione nella fase sommaria era avvenuta nel rispetto dei cinque giorni dall’udienza fissata per il giorno 4 dicembre 2015 sia alla luce della struttura bifasica del giudizio di primo grado introdotto dal cd. rito Fornero, alla stregua del quale, in sede di opposizione, era possibile dedurre nuovi profili soggettivi e oggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto come quella di decadenza avanzata dalla società datrice.

5. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso C.F. e V.S. sulla base di tre motivi; le parti intimate hanno ciascuna depositato tempestivo controricorso.

6. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto tempestiva l’eccezione di decadenza formulata dalle società resistenti. Sostiene che la configurazione della seconda fase del giudizio di primo grado, nell’ambito del procedimento in oggetto, quale novum iudicium “dove ancora tutto è proponibile” con la connessa possibilità di introdurre in sede di opposizione profili ulteriori rispetto alla fase sommaria, quindi, le eccezioni in senso stretto, si poneva in contrasto sia con il dato testuale della norma di cui all’art. 1, comma 48, legge cit. in tema di requisiti del ricorso introduttivo della fase sommaria, sia con la necessità di una equilibrata armonizzazione del procedimento in questione con l’intero sistema del processo del lavoro.

2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 416 c.p.c., comma 3, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la contestazione formulata dai reclamati in ordine alla documentazione offerta dalle controparti (rappresentata dalla stampa delle ricevute di invio e spedizione in via telematica della comparsa di costituzione relativa alla fase sommaria) destinata a dimostrare la tempestiva costituzione delle stesse nella fase sommaria. Richiama a tal fine la scansione temporale relativa al deposito di detta documentazione ed assume che la relativa contestazione era tempestiva in quanto effettuata con il ricorso in opposizione, prima difesa utile successiva alla produzione della documentazione in oggetto avvenuta all’udienza del 18.12.2015 all’esito della quale era stata emessa la ordinanza che aveva definito la fase sommaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, censura la sentenza impugnata per avere individuato il dies a quo di decorrenza del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale previsto dall’art. 6 legge cit. come novellato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nella data di spedizione della lettera di impugnazione extragiudiziale del licenziamento e non nella data della relativa recezione da parte del datore di lavoro. Sostiene che l’interpretazione adottata dal giudice di appello non trovava riscontro nel dato testuale della richiamata disposizione e che essa si poneva in contrasto con la natura recettizia dell’impugnativa di licenziamento, con il principio secondo il quale le norme che dispongono decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e con la esigenza dell’individuazione di un unico momento, valido per entrambe le parti, dal quale far decorrere il termine per il deposito del ricorso giudiziale.

4. L’esame del secondo motivo di ricorso, che investe una delle due autonome rationes decidendi alla base dell’affermata ammissibilità della eccezione di decadenza dall’impugnativa di licenziamento si impone con carattere di priorità per il rilievo dirimente connesso al suo eventuale rigetto.

4.1. Tale motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

4.2. La sentenza impugnata, premesso in linea di principio che stante la struttura bifasica del procedimento introdotto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e sgg., la eccezione di decadenza dalla impugnativa di licenziamento non risultava comunque preclusa dalla asserita tardiva costituzione delle società nell’ambito della fase sommaria del giudizio, ha ulteriormente puntualizzato: “A ciò deve aggiungersi, per completezza di valutazione, l’ulteriore rilievo rimarcato dalla difesa di parte reclamata, secondo il quale si contesta la stessa tardività della costituzione nella fase sommaria della società resistente C.A.I., posto che, come risulta ex actis, quest’ultima ha provveduto a costituirsi telematicamente in data 27 novembre 2015 quindi nel rispetto del termine di cinque giorni dall’udienza fissata al 4 dicembre 2015, così come risulta dall’attestazione della R.A.C. non specificamente contestata. A nulla rileva, come invece, eccepito dalla difesa di parte ricorrente, che l’atto di “accettazione deposito ” sia stato registrato dal sistema il successivo 2 dicembre 2015″ (sentenza, pag. 6). Da tanto si evince, quindi, che la Corte di merito ha ritenuto tempestiva la costituzione della società CAI – la quale alla stregua dello storico di lite della sentenza impugnata era il soggetto che aveva intimato il licenziamento (e, quindi, onerato della relativa eccezione di decadenza) – sulla base della documentazione attestante il deposito telematico della memoria di costituzione in data 27 dicembre 2015, documentazione che assume non specificamente contestata dagli odierni ricorrenti.

4.3. La valutazione del giudice del reclamo di non specifica contestazione della documentazione relativa alla tempestiva costituzione nella fase sommaria della società datrice, configurante autonoma ratio decidendi, non è validamente censurata dagli odierni ricorrenti che omettono di trascrivere gli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che pretendono di negare, come prescritto virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 20637 del 2016). In base alle considerazioni che precedono la costituzione della società datrice nella fase sommaria deve ritenersi tempestiva e con essa la eccezione di decadenza delle controparti dall’impugnativa di licenziamento.

5. Il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

5.1. Il Collegio, intende, infatti, dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il termine di decadenza, previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal comma 1, dell’articolo citato e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro nè dallo spirare del termine di sessanta giorni (cfr. Cass. n. 23890 del 2018, Cass. n. 20666 del 2018, Cass. n. 12352 del 2017, Cass. n. 17165 del 2016, Cass. n. 21410 del 2015, Cass. n. 20068 del 2015, Cass. n. 17373 del 2015; Cass. n. 5717 del 2015).

5.2. La giurisprudenza di legittimità, premesso che la ratio della modifica operata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, alla L. n. 604 del 1966, art. 6, primi due commi, è ispirata all’esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l’introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l’art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cass. 5.11.2015 n. 22627), ha evidenziato che l’impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell’ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell’atto, perchè la norma non prevede la perdita di efficacia di un’impugnazione già perfezionatasi, dunque pervenuta al destinatario, ma impone un doppio termine di decadenza affinchè l’impugnazione stessa sia in sè efficace.

5.3. La ricostruzione qui condivisa trova riscontro nel tenore letterale della disposizione perchè la locuzione “L’impugnazione è inefficace se…” sta ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell’atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Il legislatore ha voluto subordinare l’efficacia dell’impugnazione al rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante, il quale, dopo avere assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato. Essa risulta altresì coerente con la finalità acceleratoria della ratio ispiratrice dell’intervento di riforma, quale sopra evidenziata. Nè è dato rivenire alla luce della interpretazione accolta un vulnus al diritto di difesa del lavoratore il quale, in tal modo, viene posto immediatamente in grado di conoscere quale sia il dies a quo del termine per il deposito del ricorso giudiziale e non è quindi esposto alla incertezza connessa alla necessità di verifica successiva mediante la prova della data di ricezione dell’atto.

5.4. Tale ricostruzione non risulta inficiata dalle argomentazioni sviluppate in ricorso ancorate al dato della natura ricettizia dell’impugnativa stragiudiziale di licenziamento e al principio affermato da Cass. S.U. n. 8830 del 2010, in tema di tempestività della impugnazione stragiudiziale del licenziamento effettuata a mezzo raccomandata inviata nel rispetto dei sessanta giorni a prescindere dalla data di recezione in epoca successiva, ed anzi, come già osservato, la conferma, in quanto fondata proprio sulla scissione degli effetti, affermata dalla Corte Costituzionale in relazione agli atti processuali ed estesa dalle Sezioni Unite anche all’impugnazione del licenziamento “. Se, infatti, quest’ultima è efficace per il lavoratore dal momento della spedizione, è sistematicamente coerente con detta ricostruzione dogmatica una disciplina normativa che dalla spedizione, non dalla ricezione, faccia decorrere il secondo termine imposto a pena di decadenza” (Cass. n. 7659 del 2019).

6. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2020

 

 

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