Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17197 del 17/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.12/07/2017),  n. 17197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25750/2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – Agente della Riscossione per la

Provincia di Caltanissetta – C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL

DE LUCA, 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA

CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI;

– ricorrente –

contro

G.S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO

FIORENTINO, 44, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FERRARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2483/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUITARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha depositato memoria adesiva alla proposta del relatore, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta – con sentenza n. 2483/21/2014, depositata il 5 agosto 2014, notificata il 23 settembre 2014, rigettò l’appello proposto dalla SE.RI.T. Sicilia S.p.A. nei confronti del sig. G.S.E., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Caltanissetta che, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, aveva annullato l’iscrizione ipotecaria impugnata sul presupposto dell’omessa notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’iscrizione.

Avverso la pronuncia della CTR Riscossione Sicilia S.p.A. (già SE.RI.T. Sicilia S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Con l’unico motivo l’agente della riscossione censura l’impugnata sentenza per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo l’erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’invalidità della notifica delle due prodromiche cartelle di pagamento in ragione del fatto che la notifica delle cartelle, effettuata secondo l’agente della riscossione in data 14 luglio 2010, era avvenuta con le modalità previste dalla legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) a quel tempo vigente, senza che potesse trovare quindi applicazione la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2012, n. 258, che, come è noto, ne dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’originario terzo comma nella parte in cui stabilisce che “la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non via sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario”.

Osserva al riguardo parte ricorrente che, essendo intervenuta la notifica nei termini in cui era disciplinata dalla legge all’epoca vigente, non essendo stata impugnata la cartella nel termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ci si troverebbe di fronte ad un rapporto esaurito, ciò impedendo l’applicabilità nella fattispecie della pronuncia, pur certamente operante con effetto retroattivo, della Corte costituzionale.

Il motivo è infondato, ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che ritiene ammissibile la deduzione della nullità della notifica di un atto alla stregua di intervenuta pronuncia d’illegittimità costituzionale pur in sede d’impugnazione dell’atto successivo (cfr., ad esempio, Cass. sez. 5, 4 dicembre 2013, n. 27154 e Cass. sez. 5, 20 maggio 2009, n. 11759, in tema di notifica a contribuente iscritto all’AIRE, avvenuta presso il domicilio fiscale dello stesso, prima della pronuncia della Corte Cost. 7 novembre 2007, n. 366; segnatamente, in caso di notifica di cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, come quello oggetto del presente giudizio, a seguito della citata Corte cost. n. 258/2012, Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25079, che chiarisce che è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, ivi incluso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione; in senso conforme si veda anche Cass. sez. 5, 8 aprile 2016, n. 6886).

Orbene, per quanto qui rileva, è incontroverso in fatto che in data 14 luglio 2010 il messo tentò, per mezzo del servizio postale, la notifica delle cartelle di pagamento, non recapitate per assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a curarne il ritiro, venendo quindi completato il procedimento notificatorio nelle forme del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), con deposito dell’atto presso la casa comunale ed affissione all’albo.

Ciò sebbene la successiva notifica dell’iscrizione ipotecaria, impugnata dal contribuente in uno alle cartelle, sia avvenuta presso il medesimo comune di residenza del G..

Legittimamente, dunque, la sentenza impugnata ha fatto applicazione, nella fattispecie in esame, non potendo dirsi esaurito il rapporto in ragione dell’impugnazione delle cartelle proposta dal contribuente in uno all’avviso di iscrizione ipotecaria, della distinzione tra irreperibilità assoluta ed irreperibilità relativa in forza della citata sentenza della Corte costituzionale, ritenendo pertanto che la notifica dovesse essere eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c., curandosi tutti gli adempimenti previsti dalla citata norma, ivi compreso l’inoltro della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, perfezionandosi la notifica per il destinatario, alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, con la ricezione della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (in tal senso cfr. anche Cass. sez. unite 18 settembre 2014, n. 19668).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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