Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17197 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1546-2020 proposto da:

F.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 9483/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 04/12/2019 R.G.N. 49423/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 4 dicembre 2019 il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da F.M., cittadino del (OMISSIS).

2. Come si legge nel gravato provvedimento, in sintesi, il richiedente aveva dichiarato di avere abbandonato il proprio paese al fine di pagare le cure necessarie per i genitori malati nonchè per riuscire a risparmiare denaro onde estinguere i debiti che la sua famiglia aveva contratto sia con una banca che con due persone a tassi molto alti; aveva, altresì, dichiarato di avere lavorato in Libia, senza essere, però, pagato e di essere stato, anzi, minacciato dal suo datore di lavoro con una pistola allorquando aveva avanzato le sue richieste di pagamento; aveva, infine, precisato di essere venuto in Italia dove aveva trovato un impiego con il quale era riuscito ad inviare denaro in (OMISSIS) per pagare le cure mediche dei genitori ma non per ripagare i debiti i cui interessi continuavano ad aumentare.

3. Il Tribunale, a fondamento della decisione, premessa la credibilità del racconto e ritenendo trattarsi di una vicenda avente mera rilevanza economica per avere il richiedente dichiarato espressamente di avere lasciato il proprio paese per aiutare la sua famiglia, ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato non ravvisando nel racconto motivi di persecuzione; ha evidenziato che non ricorrevano le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (condanna a morte o esecuzione della pena di morte a seguito di provvedimento di condanna – tortura o altra forma di trattamento disumano) per la protezione sussidiaria nè quella di cui all’art. 14, lett. c), in considerazione della situazione non pericolosa ravvisata in (OMISSIS) sulla base delle fonti consultate; ha sottolineato l’assenza dei presupposti per ottenere la protezione umanitaria specificando che il lavoro come operaio presso una società di Milano, con contratto a tempo indeterminato, non poteva essere considerato sufficiente a dimostrare un grado di integrazione in Italia nè erano ravvisabili profili di vulnerabilità ovvero circostanze tali da ritenere impossibile una ricollocazione lavorativa del richiedente in (OMISSIS).

4. Avverso tale provvedimento F.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, in ordine al diritto al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU nonchè l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere correttamente il Tribunale valutato la reale situazione socio-politica in (OMISSIS) che era, invece, come emergeva da altre fonti internazionali, specificamente richiamate, caratterizzata da uno stato di violenza diffusa, individuale e collettiva, che le autorità non riuscivano a fronteggiare e per non avere esaminato il problema dell’usura nonchè la violazione dei diritti delle persone all’accesso alle cure mediche necessarie in caso di malattia.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame di fatti determinanti ai fini del decidere; la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non avendo il Tribunale compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti da esso richiedente e la di lui situazione personale nelle aree indicate, mediante la osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame circa fatti determinanti; la violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e per non avere indicato le fonti in base alle quali aveva accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani ritenuti inviolabili come disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; lamenta, altresì, il vizio di motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità nonchè l’omesso esame di fati decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima.

5. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione logico- giuridica, sono fondati per quanto di ragione.

6. Come sopra riportato, l’espatrio del ricorrente è stato determinato dal fatto che non era in grado di pagare le cure mediche necessarie per i genitori malati e per non essere in grado di onorare i debiti che aveva contratto, anche privatamente, con due prestatori a tassi usurai.

7. Il Tribunale ha ritenuto la vicenda di rilevanza unicamente economica per cui la posizione del richiedente è stata considerata non meritevole della protezione internazionale.

8. La valutazione dei giudici di merito non è condivisibile.

9. Come sottolineato da questa Corte (Cass. n. 29142 del 2020), la migrazione per motivi economici è quella in cui l’espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia.

10. Tale motivazione non è ravvisabile in quella oggetto di causa, in cui la fuga dal paese di origine è stata cagionata anche da timori di persecuzione per il trattamento ivi destinato a chi si trovi in condizioni di insolvenza rispetto ai propri debiti, in quanto in tal caso l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente ed indebitamente dannosi per la persona.

11. Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, svolgere di ufficio gli accertamenti necessari ad apprezzare se fosse stato vero quanto prospettato dal ricorrente circa il fatto che le leggi o i costumi (tollerati in (OMISSIS)) erano tali da comportare, in tali situazioni, la possibilità di riduzione in schiavitù.

12. Ciò in un contesto in cui già autorevoli fonti internazionali testimoniano l’ampia diffusione in (OMISSIS) del fenomeno del debito a tassi usurai e delle conseguenze da esso derivanti (cfr. United States Department of State 2017 (OMISSIS); Human Rights Watch (OMISSIS) 2015, 2016 e 2017), connessa al fenomeno della povertà diffusa, per cui la circostanza per un soggetto di essere minacciato, picchiato e con il pericolo di divenire schiavo quale conseguenza in ipotesi di mancato pagamento di un debito già trova piena rispondenza nella pratica dei prestiti usurai in (OMISSIS) e rappresenta un aspetto che doveva, nel caso in esame, essere approfondito.

13. La trattazione del terzo motivo (riguardante la richiesta di protezione umanitaria) resta, conseguentemente assorbita.

14. Alla stregua di quanto esposto, il primo ed il secondo motivo vanno accolti per quanto di ragione, assorbito il terzo, il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere, sulla base della corretta qualificazione della fattispecie sopra delineata, ai dovuti accertamenti, provvedendo, altresì, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo per quanto di ragione, assorbito il terzo; cassa il provvedimento in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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