Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17196 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7616/2009 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE DI CORSANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 529/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

13/03/08, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

è presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 17 marzo 2008, con la quale la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, in ordine alla decorrenza del diritto all’indennità di accompagnamento a lei riconosciuto.

Il giudice del gravame, prestando adesione alla consulenza tecnica rinnovata in appello, ha confermato il perfezionamento del requisito sanitario richiesto per la prestazione assistenziale in questione, soltanto nel gennaio 2005, data l’evoluzione del quadro degenerativo a carico del ginocchio destro che aveva determinato la situazione d’incapacità a compiere i comuni atti della vita quotidiana.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in tre motivi. Il primo, nel denunciare “violazione ed erronea applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988” (così nel testo) oltre a vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata perchè ha fatto proprio il parere espresso dal consulente di ufficio, il quale aveva richiamato le tabelle ministeriali di cui alla L. n. 118 del 1971, mentre la normativa sull’indennità in questione prescinde dalla capacità di lavoro.

Il secondo motivo, che presenta la stessa rubrica del precedente, deduce che il giudice del merito nel valutare la capacità della appellante a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, si è riferito soltanto a quelli “intesi in senso vegetativo” e non anche in senso sociale.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, sostenendo la carenza dell’accertamento circa l’insorgenza del diritto in questione, non determinata con la massima precisione, come richiede la giurisprudenza di legittimità, ma soltanto sulla base della valutazione compiuta dal consulente di ufficio.

Il ricorso è improcedibile.

Nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. il consigliere designato ha prospettato la manifesta infondatezza del ricorso, puntualizzando che nella sentenza impugnata non si rinvengono le statuizioni censurate con i primi due motivi, e che la ricorrente, pur lamentando l’acritica adesione della Corte territoriale alla consulenza tecnica di ufficio ed agli errori, i quali, a suo avviso esistenti nella relazione dell’ausiliare, si sarebbero riverberati nella sentenza, inficiandola, non trascrive i brani della relazione, come invece richiede la giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. L’inosservanza di questo principio, ha evidenziato il relatore, si verifica anche nel terzo motivo.

Pur condividendo le osservazioni ora riportate, il Collegio rileva che la ricorrente non ha provveduto a depositare la relazione della consulenza tecnica di ufficio e quella del proprio consulente di parte, posti a fondamento delle censure, non adempiendo così all’onere posto a suo carico dall’art. 369 c.p.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7. Tale norma prescrive, al comma 2, n. 4 che, insieme con il ricorso, devono essere depositati, a pena di improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Con riferimento a tale onere, questa Corte (v. sentenza 1 marzo 2010 n. 4898) ha osservato che la disposizione dettata dal secondo comma deve essere coordinata con quella contenuta nel successivo comma, ove è stabilito che il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, la trasmissione del fascicolo di ufficio, richiesta da depositare insieme col ricorso, ed ha quindi affermato che gli atti processuali, i documenti etc. dei quali il legislatore ha imposto il deposito unitamente al ricorso a pena di improcedibilità sono quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Questa Corte, nella medesima pronuncia, ha poi precisato che il suddetto onere deve ritenersi ottemperato anche se nel fascicolo di ufficio, formato dal cancelliere ai sensi dell’art. 168 c.p.c. e nel quale devono essere inseriti gli atti di istruzione compiuti, tra cui anche la relazione scritta del consulente tecnico di ufficio, la relazione in effetti manchi, sempre che il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, abbia provveduto alla trascrizione di quelle parti della relazione su cui si incentra il dedotto vizio e su tali brani della relazione non siano formulate dall’avversario censure per difformità della trascrizione dall’effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell’ausiliare nominato dal giudice.

Dando seguito al riferito orientamento, e rilevato che nella specie la ricorrente non ha trascritto nè le parti criticate della relazione della consulenza di ufficio nè quelle della relazione del proprio consulente richiamate a supporto delle censure svolte, si deve concludere per la improcedibilità del ricorso.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, nel concorso di una causa di inammissibilità con altra di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (cfr. Cass. 20 gennaio 2006 n. 1104).

Sebbene soccombente, la C. resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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