Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17196 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20249-2010 proposto da:

C.A.I.R.F. CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI ROMA E FROSINONE IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, (C. F. (OMISSIS)), in persona

del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domicjliato

in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso l’avvocato CARLO PIETROLUCCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENZO MARIA

PIETROLUCCI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. PER AZ. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso

l’avvocato AMEDEO POMPONIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale per Notaio dott. G.A. di ROMA – Rep.

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2388/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO RIMATO, con

delega orale dell’avv. POMPONIO, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

o, comunque il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 8 giugno 2009 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop. a r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda finalizzata ad ottenere la revocatoria dei versamenti solutori effettuati dal primo, nell’anno anteriore alla procedura di liquidazione.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che non fossero emersi elementi idonei a dimostrare la consapevolezza della banca convenuta in ordine alla decozione del Consorzio all’atto delle rimesse bancarie, in quanto: a) la diminuzione di fatturato di oltre dieci miliardi di lire, documentata dal bilancio relativo all’anno 1989, come pure il generico riferimento a segni di preoccupazione, quale figurava nella relazione del consiglio di amministrazione, evidenziavano oggettive situazioni di difficoltà, molto spesso giustificate con “l’andamento stagionale siccitoso” o con altre situazioni contingenti, che, però, erano anche accompagnate dalla menzione di attività valutabili in termini positivi; b) il riferimento alla situazione generale dei Consorzi agrari era privo di univocità, in quanto, anzi, la crisi della Federconsorzi poteva legittimamente ingenerare negli operatori creditizi un convincimento opposto a quello indicato dal Consorzio.

3. Avverso tale sentenza, propone il C.A.I.R.F. – Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, soc. coop. per azioni, che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè mancanza o illogicità della motivazione, con travisamento delle risultanze istruttorie, dal momento: a) che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare che dal bilancio relativo al 1989 emergeva non solo la rilevantissima riduzione di fatturato di circa dieci miliardi di lire, ma anche una perdita di esercizio di oltre diciotto miliardi di lire rispetto ad un capitale sociale che, con le riserve, arrivava a poco più di trenta milioni di lire; b) che, pertanto, a fronte di tale perdita, della quale non era stata fornita alcuna spiegazione, e del totale azzeramento del margine operativo, erano del tutto irrilevanti le “attività valutabili in termini positivi” menzionate dalla sentenza impugnata; c) che non era dato intendere come il tracollo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari potesse rappresentare un dato positivamente apprezzabile da parte degli operatori.

2. Il ricorso è fondato.

In tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la scientia decoctionis può ben fondarsi sulla valutazione di elementi presuntivi, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, da apprezzare con riguardo alla condizione professionale dell’accipiens, ossia con riferimento alla categoria di appartenenza del terzo ed all’onere di informazione tipico del settore di operatività (si vedano, ad es., i principi affermati da Cass. 4 febbraio 2008, n. 2557 e da Cass. 18 aprile 2011, n. 8827).

In tale cornice, la sentenza impugnata opera una valutazione dei fatti documentati dal bilancio e dai suoi allegati che, per un verso, non si sottrae alla critica di genericità, laddove svaluta il dato incontroverso rappresentato dalla diminuzione del fatturato per oltre dieci miliardi di lire, attraverso un generico riferimento ad attività valutabili in termini positivi, ma non adeguatamente rappresentate nei contorni fattuali idonei ad elidere il dato negativo sopra ricordato; e, per altro verso, non risulta di agevole intelligibilità, laddove correla, senza alcuna ulteriore spiegazione, alle indubbie ripercussioni connesse alle crisi della Federconsorzi il convincimento degli operatori circa l’inesistenza di una situazione di dissesto del Consorzio.

Le conclusioni raggiunte appaiono, in definitiva, sorrette da un percorso argomentativo lacunoso, inadeguato a sorreggere razionalmente la decisione.

3. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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