Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17196 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.12/07/2017),  n. 17196

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29156/2015 proposto da:

PENSIONE LINDA DI VENANZIOR ANNA & C SAS, V.A.,

R.R., R.M., R.L., RO.MA. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio

dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4644/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/05/2015; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la società Pensione Linda di V.A. e C. s.a.s. nonchè i soci V.A., R.R., Ro.Ma. e R.L. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indiata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello proposto di contribuenti avverso l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA, IRAP per l’anno 2007;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere la CTR ritenuto la validità dell’atto di accertamento notificato oltre il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ancorchè emanato prima della scadenza del detto termine, è manifestamente infondato;

Considerato che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non postula la notifica dell’atto impositivo al destinatario nè la sua avvenuta conoscenza legale, decorrendo dall’emanazione dell’atto – Cass. 13 aprile 2016 n. 7218; Cass. 13 aprile 2016 n. 7217; Cass. 20 aprile 2016 n. 7995, Cass. 17 aprile 2016 n. 5361 che richiama Cass. 11088/2015-;

Considerato che il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è fondato, ove si consideri che in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicchè non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore – cfr. Cass. 9 novembre 2015 n. 22803-;

Considerato che la CTR, disattendendo tale principio, ha considerato la validità della delega impersonale prodotta dall’ufficio;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 32 e 58, nonchè dell’art. 2697 c.c., sostenendosi che la CTP non avrebbe potuto ordinare il deposito della delega all’Agenzia delle entrate, è manifestamente fondato, ove si consideri che in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni;

Considerato che la CTR non si è uniformata a tali principi e che non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, – cfr. Cass. 14 giugno 2013 n. 14942, Cass. 21 giugno 2016 n. 12781-;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omessa pronunzia sulla dedotta invalidità della delega rilasciata a tempo indeterminato è manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto l’atto di impugnazione nel quale la questione, già dedotta in primo grado, è stata riproposta all’esame del giudice di appello;

Considerato che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, rigettato il primo ed inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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