Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17195 del 19/08/2016
Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17195
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20016-2010 proposto da:
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), non in proprio ma
esclusivamente in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso
l’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO S.P.A., a seguito di fusione per incorporazione della
SANPAOLO IMI S.P.A. nella BANCA INTESA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
PIETRO GIANNONE 27 (SC. G – INT. 8), presso l’avvocato SIMONETTA
CAPUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ARRIGO PERRINI, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO G.P.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il
25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANGELO RICCARDI, con delega
orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza depositata in data 25 giugno 2010, il Tribunale di Cassino, nella resistenza della curatela fallimentare e di Intesa San Paolo s.p.a., creditore titolare di ipoteca di secondo grado, ha rigettato il reclamo proposto da M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento di G.P., e finalizzato ad ottenere la modifica del progetto di ripartizione finale nel senso di attribuire alla reclamante la somma di Euro 154.937,00, in via privilegiata quale creditore ipotecario, oltre interessi legali, e la somma di Euro 38.661,96, in via chirografaria.
2. Il Tribunale ha ritenuto: a) che la società reclamante, avendo ricevuto dai fideiussori del fallito la somma complessiva di Euro 149.114,00, a stralcio dell’esposizione debitoria, aveva diritto di concorrere in via privilegiata, nella ripartizione finale, solo in relazione al residuo del credito ipotecario ammesso al passivo (Euro 5.823,00); b) che non assumeva alcun rilievo il fatto che la banca avesse inteso imputare il pagamento solo agli interessi e alle spese, ai sensi dell’art. 1194 c.c., dal momento che la quietanza del 28 marzo 2003 documentava una diversa volontà delle parti.
3. Avverso tale sentenza, M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All’esame dei motivi di ricorso, va premessa la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, attesa la natura decisoria del provvedimento del quale si discute, idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore (si vedano i principi affermati da Cass. 21 febbraio 2001, n. 2493).
2. Con il primo motivo si lamenta violazione della L. Fall., artt. 52, 55, 61 e 101 nonchè omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando: a) che il Tribunale di Cassino aveva omesso di confrontarsi con il principio in forza del quale il terzo che, convenzionalmente o ex lege, intenda surrogarsi nella posizione del creditore ammesso al passivo deve far valere le proprie ragioni non già con una mera notificazione della cessione al fallimento, ma con insinuazione tardiva, essendo indispensabile il controllo dell’effettività del subentro e dell’insussistenza di cause preclusive del credito; b) che, in ogni caso, non si era verificata alcuna cessione del credito in favore del soggetto che aveva effettuato il pagamento nè poteva realizzarsi un mutamento dello stato passivo; c) che, infatti, l’atto notarile che documentava il pagamento da parte del fideiussore faceva riferimento esclusivamente alla surrogazione di quest’ultimo; d) che il fideiussore che non abbia pagato il creditore prima della dichiarazione di fallimento può essere considerato creditore condizionale con riguardo all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del fallito e ha diritto di essere ammesso al concorso con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 61, comma 2, e art. 55, comma 3; e) che, nel caso di specie, il fideiussore non si era insinuato nel passivo.
Il motivo è infondato, poichè, nel caso di specie, non è in discussione una cessione del credito o una surrogazione del fideiussore, ma l’intervenuta parziale estinzione del credito già insinuato dalla banca.
D’altra parte, se è vero che, in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare, il giudice delegato deve normalmente limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, impugnabile solo nelle forme previste dalla legge, è però anche vero che egli può procedere all’esclusione di un credito già ammesso al concorso, laddove il curatore faccia valere un fatto estintivo dello stesso sopravvenuto alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e, dunque, nuovo e posteriore rispetto al giudicato endofallimentare (Cass. 14 gennaio 2016, n. 525, con riferimento ad un caso di integrale soddisfazione del creditore intervenuta in sede extrafallimentare da parte dei coobbligati in solido del fallito).
2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali nonchè violazione dell’art. 1194 c.c., per avere il Tribunale trascurato di considerare che i versamenti effettuati erano stati imputati, ai sensi della previsione invocata, in conto interessi e spese maturate e che, in ogni caso, gli interessi dovuti dai fideiussori erano da considerarsi al tasso pieno, alla stregua del titolo.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta con l’interpretazione fornita dal Tribunale all’atto negoziale che documenta il pagamento in favore della banca, laddove è stata colta una manifestazione di volontà contraria alle regole di imputazione di cui all’art. 1194 c.c., e non indica quali canoni interpretativi sarebbero stati violati.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016