Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17194 del 29/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17194 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 14763-2008 proposto da:

OFFICINE MECCANICHE S. LORENZO S.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

Data pubblicazione: 29/07/2014

362, presso l’avvocato TRANE PASQUALE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2014
1212

COLUCCI ANTONIO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

.P11.••••

LEUCCI

INDUSTRIALE

S.P.A.

IN

•~1.1.1•

1•1..

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA (C.E./P.I. 00060440740), in persona
dei Commissari Liquidatori pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE CAROLIS
UGO 101, presso l’avvocato FULVIO FRANCUCCI, che la

PIERO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 1033/2007 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/06/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. TRANE che
ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GOZZI

2

Svolgimento del processo
Leucci Industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria
agiva nei confronti della Officine Meccaniche San Lorenzo
s.r.1., per ottenere la revoca ex art.67, ° coma, 1.f.
dei pagamenti effettuati tra l’agosto 1994 .ed il gennaio

1995 dalla società, ammessa alla procedurg di a.s. con
decreto ministeriale del 5/9/1995, essendo stato accertato
lo stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di
Brindisi del 20/7/1995, per complessive lire 68.911.940,
ricevuti dalla convenuta nella piena consapevolezza dello
stato di insolvenza, attesi la notorietà della crisi del
gruppo di appartenenza, la pubblicazione di numerosissimi
protesti a carico di tutte le società del gruppo e
l’andamento disastroso del titolo della capogruppo Filippo
Fochi s.p.a.
Officine Meccaniche si costituiva, eccepiva la non
conoscenza dello stato di insolvenza della Leucci al
momento dei pagamenti e la inidoneità degli elementi di
fatto addotti dal Fallimento ad integrare i requisiti ex
art. 2729 c.c.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza 14/7/2004, respingeva
la domanda del Fallimento.
Il Fallimento interponeva appello, a cui si opponeva la
Officine Meccaniche.

Ul

La Corte d’appello, con sentenza 15/6-24/9/2007, in
accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato inefficaci i
3

pagamenti per complessive lire 66.911.940, pari ad euro
35.590,65, ed ha pertanto condannato la Officine Meccaniche
s. Lorenzo alla restituzione alla Leucci Industriale s.p.a.
in a.s. di detta somma, oltre interessi legali dalla
domanda giudiziale, oltre alle spese dei due gradi di

La Corte del merito, posta l’irrilevanza ai fini della
prova del requisito soggettivo della scient:Ta decoctionis
da parte della Officine Meccaniche dei decreti ingiuntivi,
emessi in numero rilevante nei confronti di società del
gruppo, e delle istanze di fallimento avanzate verso dette
società, in quanto privi di forme di pubblicità idonee ai
fini della conoscenza dei terzi, ha ritenuto di poter
ritrarre dai molteplici elementi in atti il convincimento
della conoscenza dello stato di dissesto alle date dei
pagamenti, considerando:
1)che i pagamenti erano avvenuti tutti con sensibile
ritardo rispetto alle scadenze, ritenendo esigibili gli
importi delle fatture a 90 giorni dalla fatturazione, come
indicato dalla Officine Meccaniche, ed accettati senza
addebito di interessi;
2) che la stampa nazionale, specializzata e non, sin dal
maggio 1994 aveva dato ampio risalto alla grave situazione
economico finanziaria del Gruppo Fochi (a maggio-giugno
1994, era stato dato risalto ai dati di bilancio della
capogruppo Filippo Fochi s.p.a., che rivelavano una

giudizio.

situazione di vero e proprio dissesto, peggiorata nei mesi
successivi, a ragione di eventi messi in risalto dalla
stampa, la conclamata mancanza di liquidità, la fuga degli
azionisti di prestigio, la perdita del ruolo di azionista
di maggioranza della famiglia Fochi);

3) che Officine Meccaniche era ben consapevdle che Leucci
Industriale apparteneva al gruppo Fochi, per la chiara
indicazione nella carta intestata, ove la denominazione
della società era accompagnata dalla locuzione “gruppo
Fochi”, e per le notizie di stampa riferite alle vicende
del gruppo;
4)che

le

società

operavano

nello

stesso

ambito

territoriale.
Avverso detta pronuncia ricorre Officine Meccaniche sulla
base di un motivo.
Si difende la Leucci Industriale in a.s. con controricorso.
La contro ricorrente ha depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente si
duole del vizio di violazione e falsa applicazione
dell’art.67,

20 coma 1.f. e del vizio di insufficiente o

contraddittoria motivazione, in ordine alla ricorrenza di
indizi gravi, precisi, concordanti.
2.1.- Il motivo è inammissibile.

L
5

Il ricorso è soggetto al disposto di cui all’art.366 bis
c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006, art.6, abrogato con
decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla 1. 69/2009, art. 47, ed
applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate
tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (art. 58,5 ° comma,

1.69/2009) e quindi anche nella specie, atteso che la
sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2007.
Orbene, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa
Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel
ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso
previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 5 allorche’, cioe’, il
ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un
vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione:
cio’ importa in particolare che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., l
ottobre 2007, n. 20603).
6

Al riguardo,

ancora,

e’

incontroverso che non e’

sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo
o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso
che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del
motivo stesso, che si presenti a cio’ sAcificamente e

riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di
valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (in
termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010,
5794/2010).
Quanto al quesito di diritto, per costante giurisprudenza,
lo stesso deve comprendere sia l’indicazione della “regula
juris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che
si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo in
relazione alla fattispecie (così la pronuncia delle sezioni
unite, 16092/2009, e conformi le precedenti 24339/2008,
19769/2008, e resa a sezioni unite, 6420/200E).
E’ di palese evidenza l’assenza nel caso e del momento di
sintesi e del principio di diritto.
3.1.- Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso; le spese del presente giudizio, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la
ricorrente alle spese, liquidate in euro 5000,00, oltre

7

euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella
misura del 15%, ed accessori di legge.
‘W

Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2014

Il P

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