Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17194 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.12/07/2017),  n. 17194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17009/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO FRANCIA

178, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PERSICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO MANCUSO;

– ricorrente –

contro

B.F., G.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GRECO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4039/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione proposta dal sig. M.F. avverso la sentenza emessa dalla stessa corte, in sede di rinvio, il 20 ottobre 2008, con la quale era stato confermata la decisione di primo grado di rigetto dell’azione di responsabilità proposta dallo stesso M. nei confronti di B.F. e G.V. in merito alla gestione della S.r.l. C.E.B.E.; in particolare, è stato affermato che i vizi dedotti dal M. non avevano natura revocatoria, tanto con riferimento all’affermazione del giudice di primo grado in merito alle ragioni della mancata produzione di una relazione dell’amministratore giudiziario, quanto in ordine alla valutazione della documentazione acquisita e al giudizio circa la sussistenza o meno della liquidità della società, che, per altro, costituiva un punto controverso, come tale esaminato nella decisione impugnata;

il M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il B..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 395 c.p.c., è infondato sotto tutti i profili dedotti, in quanto:

a) l’erronea individuazione, nella sentenza emessa in sede di rinvio, dell’ammontare del capitale sociale della S.r.l. C.E.B.E. non costituisce di certo il frutto di una distorta percezione di una specifica risultanza probatoria (del resto, non indicata nel ricorso), ma, se mai, un errore di giudizio, tanto più che non risulta adeguatamente criticato, anche sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso e con riferimento alla decisività della circostanza, il rilievo secondo cui la liquidità della società – costituente per altro punto controverso – era di gran lunga superiore al credito vantato dal M.;

b) la questione attinente alle ragioni della mancata produzione della relazione dell’amministratore giudiziale L. attiene al giudizio di primo grado, e non risulta censurato il rilievo della corte distrettuale fondato sulla mancata proposizione di appello al riguardo;

c) non assume alcuna valenza di vizio revocatorio il giudizio in merito all’entità e all’esigibilità dei crediti vantati dal M.;

deve invero ribadirsi che l’errore che può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perchè le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi del citato art. 395, n. 4, sia poichè un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass., 22 marzo 2005, n. 6198; Cass., 27 giugno 2006, n. 14766; Cass., 23 gennaio 2012, n. 836);

parimenti esulante dal perimetro descritto dall’art. 395 c.p.c. è il vizio – posto a fondamento della seconda censura consistente nella condanna del M. – contenuta nella sentenza in ipotesi revocanda – alle spese del giudizio di cassazione, nel quale egli sarebbe risultato vittorioso: in disparte l’obliterazione del criterio fondato sull’esito finale della lite, appare del tutto evidente che viene dedotto un errore di giudizio e non di natura percettiva;

il terzo motivo, con il quale si deduce l’erronea attribuzione alla controparte delle spese relativa alla fase cautelare, cui la stessa non avrebbe partecipato, è inammissibile: in tal caso il ricorrente ha sì dedotto un vizio di natura revocatoria (cfr. Cass., 5.11.2003, n. 16646; Cass., 20.12.2002, n. 18152; Cass., 1.12.2000, n. 15373), ma relativo alla sentenza che ha deciso sull’impugnazione per revocazione, come tale non deducibile con il ricorso in esame;

non appare condivisibile la tesi, sostenuta nella memoria, secondo cui, non prevedendo l’art. 403 c.p.c., l’impugnazione per revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, l’unico rimedio possibile era il ricorso per cassazione: la disposizione in esame non trasforma il vizio revocatorio in errore di diritto: Cass. 27 aprile 2010, n. 10066; Cass. 27 maggio 2005, n. 11276; Cass., Sez. U, 9 marzo 2006, n. 5055; id., 20 novembre 2011, n. 27865); il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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