Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17193 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 19/08/2016), n.17193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

IMMOBILIARE LA BERICA DI B.A. & C. S.A.S., in persona del

legale rappresentante p.t. B.A., elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Udine n. 6, presso l’avv. GIORGIO

LUCERI, dal quale, unitamente all’avv. ROBERTO CAMPION, è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

VENETO BANCA SOC. COOP. P.A., rappresentata da S.S., in

virtù di procura per notaio T.P. del (OMISSIS), rep. n.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Torino n. 41,

presso l’avv. CLAUDIO MAURIELLO, dal quale, unitamente all’avv.

MARINA CAVEDAL, è rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1182/10,

pubblicata il 24 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

marzo 2016 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Campion per la ricorrente e l’avv. Pecoraro per delega

del difensore della controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L’Immobiliare La Berica di B.A. & C. S.a.s. convenne in giudizio la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna Soc. coop. a r.l., per sentirla condannare al pagamento dell’importo di L. 65.000.000, indebitamente corrisposto a M.S.S. per la negoziazione di quattro assegni circolari non trasferibili all’ordine di M.F., emessi dal Banco Ambrosiano su indicazione della stessa presentatrice, che, dopo essersi impegnata a consegnare i titoli al prenditore per l’acquisto di un immobile, li aveva posti all’incasso apponendovi la dicitura “per conoscenza e garanzia”.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, osservando che la provvista per l’emissione degli assegni non era stata fornita dall’attrice ed aggiungendo che la consegna dei titoli alla M.S. poteva essere stata effettuata dalla stessa società.

Su istanza della convenuta, fu autorizzata la chiamata in causa della M.S., che non si costituì in giudizio.

1.1. – Con sentenza dell’11 agosto 2004, il Tribunale di Treviso accolse la domanda, condannando la Banca al pagamento della somma di Euro 32.795,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e la M.S. alla rivalsa della metà del predetto importo.

2. – L’impugnazione proposta dalla Veneto Banca Soc. coop. a r.l. (già Banca Popolare di Asolo e Montebelluna), è stata accolta dalla Corte d’Appello di Venezia, che con sentenza del 24 maggio 2010 ha rigettato la domanda proposta dall’attrice.

Premesso che la responsabilità della banca girataria per l’incasso trova fondamento in un’obbligazione ex lege, indipendentemente dal soggetto danneggiato, la cui individuazione deve aver luogo in base alla sfera patrimoniale sulla quale è in concreto caduto il danno, la Corte ha osservato che nel caso dell’assegno circolare non trasferibile mai pervenuto nella materiale disponibilità del beneficiario soltanto il richiedente può invocare, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43 la lesione del proprio diritto a vedere consegnato e pagato il titolo al soggetto nello stesso indicato.

Ciò posto, ha dichiarato il difetto di legittimazione della società attrice, rilevando che nella specie l’emissione dell’assegno non era stata richiesta dalla stessa, ma da A.L., socia accomandante e fornitrice della provvista, la quale aveva sottoscritto la predetta richiesta senza aggiungere alcuna qualifica; ha osservato che tale circostanza era stata confermata sia dalla A. che dal coniuge B.B., escussi come testimoni, ritenendo invece irrilevanti le operazioni di versamento successivamente intercorse tra la richiedente e la società, in quanto la domanda era stata proposta ai sensi dell’art. 43 cit.

3. – Avverso la predetta sentenza l’Immobiliare La Berica ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso la Veneto Banca Soc. coop. p.a. (già Veneto Banca Holding Soc. coop. p.a. ed ancor prima Veneto Banca Soc. coop. p.a. e Veneto Banca Soc. coop. a r.l.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, sostenendo che, nell’individuare il soggetto legittimato alla proposizione della domanda nella socia che aveva richiesto l’emissione degli assegni, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto prevista a tutela di tutti i soggetti interessati alla circolazione del titolo, i quali hanno ragione di confidare nel pagamento del titolo secondo le modalità e nei termini fissati dalla legge, la responsabilità della banca negoziatrice è configurabile sia nei confronti del prenditore che nei confronti del soggetto che ha apposto la clausola d’intrasferibilità, di quello che ha costituito la provvista e della stessa banca emittente.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel ritenere ininfluente la circostanza che l’emissione degli assegni fosse stata richiesta da una socia, madre della legale rappresentante della società, la sentenza impugnata non ha considerato che, come confermato dalla A., la provvista, derivante dalla vendita di titoli della richiedente, era stata costituita in favore della società, e che gli assegni erano stati poi allegati all’istanza di partecipazione ad un’asta presentata dal legale rappresentante della società, e consegnati alla M.S.. La Corte di merito ha inoltre omesso di rilevare che, trattandosi di società di persone a base familiare, gl’interessi dei soci coincidevano con quelli della società, unico soggetto ad aver subito un danno, dovendosi pertanto escludere che la Banca restasse esposta ad un’analoga pretesa della A..

3. – Il ricorso non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte riguardante l’individuazione del titolo della pretesa.

La legittimazione dell’attrice alla proposizione della domanda di risarcimento nei confronti della convenuta è stata esclusa dalla Corte di merito sulla base di un precedente della giurisprudenza di legittimità, che ha individuato nell’art. 1173 c.c. il fondamento dell’azione risarcitoria nei confronti della banca negoziatrice di assegni muniti della clausola d’intrasferibilità, escludendo sia la natura contrattuale che quella extracontrattuale della responsabilità, e desumendo dall’unicità del titolo il corollario secondo cui il criterio per identificare il soggetto titolare della pretesa risarcitoria dev’essere fondato sull’individuazione della sfera giuridica patrimoniale sulla quale è in concreto caduto il danno, con l’ulteriore precisazione che tale pregiudizio potrebbe ripercuotersi tanto sul richiedente quanto sul prenditore, ed anche sulla stessa banca emittente, ove, come nella specie, nella negoziazione si sia inserita una banca girataria per l’incasso (cfr. Cass., Sez. 1, 6 ottobre 2005, n. 19512). A tale richiamo la sentenza impugnata ha aggiunto la considerazione, anch’essa desunta da una pronuncia di legittimità e strettamente attinente alla fattispecie in esame, secondo cui, qualora un assegno circolare non trasferibile non sia mai pervenuto nella materiale disponibilità del beneficiario, la legittimazione a far valere la responsabilità della banca spetta unicamente al richiedente, mentre nessuna azione compete al prenditore, in quanto ai fini dell’esperimento delle azioni cartolari non è sufficiente la documentazione del titolo, ma anche la sua materiale consegna ad opera del richiedente (cfr. Cass., Sez. 1, 2 marzo 1996, n. 1641). Nel richiamare quest’ultimo orientamento, la Corte di merito ha peraltro omesso di rilevarne la difformità rispetto al primo, nella parte concernente l’individuazione della natura della responsabilità, qualificata dalla seconda pronuncia come extracontrattuale, e ricondotta alla violazione della clausola d’intrasferibilità dell’assegno e del conseguente diritto del richiedente a che il titolo non sia pagato a persona diversa dall’intestatario, in virtù della natura pubblica del servizio di pagamento degli assegni circolari, che, secondo tale indirizzo, non rappresenta un mero servizio di cassa svolto in favore della clientela e nell’esclusivo interesse di questa (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 1641 del 1996; nel medesimo senso, Cass., Sez. 3, 2 giugno 2000, n. 7366).

3.1. – Sulla questione in esame, sono peraltro intervenute le Sezioni Unite, le quali, componendo il contrasto giurisprudenziale da tempo in atto relativamente al titolo della responsabilità incombente a carico della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 della Legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola d’intrasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, hanno enunciato il principio, in seguito più volte ribadito, secondo cui tale responsabilità ha, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che per la violazione delle stesse abbiano sofferto un danno, natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, e connesso alla sua stessa funzione, in considerazione della quale legge stabilisce che l’assegno possa essere girato per l’incasso solo ad un banchiere (cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass., Sez. 3, 30 marzo 2010, n. 7618; 22 maggio 2015, n. 10534). A sostegno di tale affermazione, le Sezioni Unite hanno confermato che il fondamento dell’azione risarcitoria è unico, indipendentemente dal soggetto dal quale venga esercitata, ravvisandolo tuttavia direttamente nell’art. 43, comma 2, della Legge assegni, da leggersi in combinazione con le norme dettate dal comma precedente in ordine ai soggetti in favore dei quali l’assegno dev’essere pagato, e chiarendo che la responsabilità del banchiere deriva dall’inadempimento di un obbligo professionale preesistente, specifico e volontariamente assunto, volto a far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. In virtù di tali considerazioni, hanno ritenuto che ai fini della legittimazione all’esercizio della relativa azione non sia sufficiente la mera circostanza che il soggetto abbia sofferto un danno a causa della violazione delle predette regole, occorrendo invece che all’attore possa riconoscersi la qualità di beneficiario dell’obbligo di protezione, vale a dire di soggetto nel cui interesse le predette regole sono dettate: ed hanno pertanto incluso tra i soggetti legittimati, oltre al prenditore, colui che abbia eventualmente apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonchè, se del caso, la stessa banca (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 14712 del 2007, cit.).

3.2. – A tali conclusioni ha fatto richiamo in questa sede la ricorrente, sostenendo, in buona sostanza, la possibilità d’includere tra i soggetti interessati alla circolazione dell’assegno anche quello per conto del quale ne sia stata chiesta l’emissione, che, avendo ragione di confidare nel pagamento del titolo secondo le modalità e nei termini fissati dalla legge, dovrebbe considerarsi per ciò solo legittimato all’esercizio dell’azione risarcitoria. Tale affermazione non tiene peraltro conto della circostanza, accertata dalla sentenza impugnata e rimasta incontestata, che l’emissione degli assegni circolari per la cui negoziazione è stata esercitata l’azione risarcitoria non ebbe luogo su richiesta della ricorrente, ma di tale A.L., la quale, nel sottoscrivere i relativi moduli, non spese in alcun modo il nome della società attrice: per effetto di tale accertamento, la ricorrente è stata correttamente ritenuta estranea alla richiesta di emissione, e quindi titolare di un interesse di mero fatto all’osservanza del regime giuridico di circolazione degli assegni, con la conseguente esclusione della legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria; tale azione spetta infatti esclusivamente ai soggetti che, in quanto direttamente coinvolti nell’emissione e nella circolazione del titolo, risultano beneficiari della tutela apprestata dal predetto sistema di regole, e la relativa legittimazione va quindi riconosciuta, nella specie, (unitamente al prenditore ed alla banca emittente) soltanto a colei che, avendo sottoscritto in proprio la richiesta, è divenuta parte del rapporto di emissione.

3.3. – La mancata dimostrazione dell’avvenuta spendita del nome della società da parte della A. esclude inoltre la possibilità di ricollegare la legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria alla circostanza, fatta valere della ricorrente, che l’emissione degli assegni, finalizzata alla conclusione di un affare intrapreso dalla società, sia stata richiesta da un soggetto facente parte della compagine sociale e legato da rapporti di parentela con il legale rappresentante e con gli altri soci: pur non essendo dotate di personalità giuridica, le società di persone costituiscono infatti autonomi centri d’imputazione di rapporti giuridici, distinti dai singoli soci, acquistando diritti ed assumendo obbligazioni per mezzo di coloro che ne hanno la rappresentanza (art. 2266 cod. civ.), con la conseguenza che l’attività svolta dal singolo socio, anche nell’interesse della società, non può ritenersi idonea a produrre effetti nella sfera giuridica di quest’ultima, a meno che il socio non abbia agito in rappresentanza della stessa.

Quanto infine alla prestazione della provvista necessaria per l’emissione degli assegni, è rimasto incensurato l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il relativo importo fu fornito dalla stessa richiedente, essendosi la ricorrente limitata a sostenere che quest’ultima provvide ad anticiparlo in nome della società, ottenendone successivamente il rimborso con fondi derivanti dalla vendita di titoli appartenenti alla stessa: non risulta tuttavia precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito sia stata fatta valere la spendita del nome della società nell’apprestamento della provvista, in nessun modo menzionata dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che non può ritenersi censurabile quest’ultima, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria, l’avvenuto rimborso del relativo importo da parte della ricorrente.

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna l’Immobiliare La Berica di B.A. & C. S.a.s. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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