Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17193 del 12/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.12/07/2017), n. 17193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4247-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, – C.F. (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO –
SEZIONE DISCATTATA DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CLAUDINE PACITTI;
– controricorrente –
con l’intervento
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 198/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 16/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 16 luglio 2016, ha rigettato il gravame del Ministero dell’interno avverso l’impugnata sentenza che aveva riconosciuto ad A.B., di nazionalità nigeriana, la protezione sussidiaria.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; A.B. si è difeso con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), e art. 14, lett. c), per avere riconosciuto la protezione sussidiaria in una vicenda di carattere esclusivamente personale e familiare, legata ai rapporti tra il richiedente la protezione e i parenti della sua compagna, slegata da conflitti armati interni e da situazioni di conflitto generalizzato o di indiscriminata violenza, la cui esistenza non era provata nella zona sud di residenza dell’interessato ((OMISSIS)).
Con il secondo motivo il Ministero dell’interno ha denunciato violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi suindicati e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere accertato la non pericolosità della zona di provenienza dell’interessato, registrandosi attacchi terroristici solo nel nord-est del paese.
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Non è contestato dal Ministero il fatto, narrato da A.B. nella domanda di protezione e ritenuto credibile dai giudici di merito, di essersi allontanato insieme alla compagna dal proprio paese, a causa delle minacce di morte e delle aggressioni arrecate dai familiari di lei, contrari al loro matrimonio per motivi religiosi, al punto di tentare di provocarle l’aborto.
In questa situazione i giudici di merito hanno ravvisato fondati motivi per ritenere che se egli ritornasse nel Paese di origine “correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett., g), inteso come “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). E ciò in considerazione dell’impossibilità di avvalersi della protezione delle autorità del proprio Paese (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g)), avendo i giudici di merito plausibilmente evidenziato l’esistenza di conflitti interni e di attacchi terroristici anche contro i civili, con conseguente rischio per l’incolumità personale, non contrastato dalle forze di polizia, nel caso di rientro nel Paese d’origine.
Si tratta di una plausibile valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti di causa e posto dai giudici di merito a fondamento della decisione, risolvendosi il ricorso in una critica della sufficienza del ragionamento logico svolto nella sentenza impugnata e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017