Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17193 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. I, 11/08/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 11/08/2011), n.17193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24716/2007 proposto da:

S.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l’avvocato BRASCHI

Francesco Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARI CRISTIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SA.ER., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10,

presso l’avvocato DANTE Enrico, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BANCHINI MASSIMO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BRASCHI Francesco Luigi che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DANTE Enrico che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Parma, con sentenza del 7/12/2005, dichiarava la separazione personale dei coniugi Sa.Er. e S. L., con addebito al Sa. per violazione dell’obbligo di fedeltà, e condannava quest’ultimo al pagamento di un assegno mensile di Euro 1.000,00 alla moglie.

Proponeva appello avverso tale sentenza il Sa., chiedendo pronunciarsi la separazione per intollerabilità della convivenza, con esclusione dell’addebito, e revocarsi l’assegno a carico della moglie, economicamente autosufficiente.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la S. chiedeva rigettarsi l’appello e proponeva appello incidentale per l’elevazione dell’assegno.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 30/3-16/4/2007, accoglieva l’appello del Sa., e rigettava quello incidentale della moglie.

Ricorre per cassazione la S., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il Sa..

Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non ha pregio l’eccezione proposta dal resistente circa il difetto di procura alle liti relativa al presente ricorso, non essendo stati indicati gli estremi della pronuncia impugnata. Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 9360 del 2006), trattandosi di procura a margine del ricorso (tra l’altro, con indicazione espressa del giudizio “in Cassazione”), appare irrilevante l’assenza del riferimento alla pronuncia impugnata, dovendosi presumere che la procura si riferisca appunto al giudizio relativo all’atto, cui la procura stessa è unita.

Va ancora preliminarmente osservato che il secondo motivo del ricorso, relativo a vizio di motivazione va dichiarato inammissibile, perchè privo della sintesi (omologa al quesito di diritto), (fra le altre, Cass. n. 2694 del 2008), inerente al fatto controverso e alla sua rilevanza ai fini decisori, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Anche se si volesse considerare tale l’ultima parte del motivo, in carattere tipografico differente, essa sarebbe del tutto inadeguata, in quanto priva di riferimento alla fattispecie concreta. Ci si limita ad un generico richiamo alla mancata valutazione di elementi di prova scritta e orale (senza indicare quali) e all’assenza di coerenza tra le ragioni della decisione (ancora una volta, senza indicazioni specifiche al riguardo).

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 143 e 151 c.c. nonchè art. 154 c.c., artt. 345, 346 c.p.c., in punto addebito della separazione ed assegno per il coniuge. Il motivo va rigettato, con riferimento all’addebito.

La violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 143 c.c., sotto il vigore della normativa previgente, era soprattutto ricollegata all'”adulterio”. Veniva in passato considerato esclusivamente il dovere di fedeltà. sessuale (e l'”adulterio” presupponeva appunto la congiunzione carnale ovvero “qualsiasi abnorme equivalente di essa”). Alla luce delle linee di riforma del 1975, che esaltano l’elemento affettivo al di là dei vincoli formali e coercitivi, si individua nel dovere di fedeltà un impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale e materiale (e di esso la fedeltà sessuale è evidentemente soltanto un aspetto).

In passato si riteneva che il dovere di fedeltà fosse diretto soprattutto a tutelare l’onore, il decoro del coniuge, e in tal senso rilevava soprattutto l’adulterio “ostentato e conosciuto dai terzi”;

esso costituiva offesa in re ipsa, in quanto palese lesione appunto dell’onorabilità del soggetto. Oggi si ritiene più correttamente che l’obbligo di fedeltà sia volto a garantire e consolidare la comunione di vita tra i coniugi, l’armonia interna, l’affectio maritalis. Si è parlato a tal proposito di violazione di tale dovere, come rottura del rapporto di fiducia tra i coniugi, come deterioramento dell’accordo e della stima reciproci.

E’ indubbio che il richiamo all’addebito, di cui all’art. 151 c.c., secondo comma (e, per esso, all’indagine sulle cause dell’intollerabilità della convivenza e sulla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio), sembra in vario modo contrastare con le linee generali della riforma del 1975: soprattutto con il principio del consenso, già ricordato, che regola ogni rapporto della vita coniugale; ove il consenso venisse meno, si giustificherebbe la separazione per intollerabilità della convivenza, senza un’indagine sempre difficile ed incerta sulle cause della separazione e sui comportamenti dei coniugi.

In ogni caso, anche ad un esame sommario della norma, si evidenzia il carattere di eccezionalità dell’addebito. Questo è soltanto eventuale, laddove l’antica colpa della normativa previdente era essenziale per la pronuncia di separazione. Rilevano comportamenti sicuramente coscienti e volontari, e non potrebbe darsi addebitabilita senza imputabilità: comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, per una classificazione dei quali non si potrebbe che partire dall’analisi di tali doveri, di profondamente modificato dalla riforma del 1975. Il riferimento ulteriore contenuto nella norma: “ove ne ricorrano le circostanze”, talora definito come una “misteriosa condizione”, fa comunque ritenere che vadano considerate violazioni particolarmente gravi e ripetute o comunque inquadrate in una valutazione complessiva di tutta la vicenda coniugale (al riguardo, Cass. n. 2740 del 2008; n. 961 del 1992). Nè si deve dimenticare che la violazione degli obblighi matrimoniali non rileva ai fini dell’addebito se non abbia dato causa (se non vi sia cui all’art. 143 c.c., il cui contenuto è stato quindi uno stretto rapporto di causa ad effetto) alla intollerabilità della convivenza.

Afferma il ricorrente che la giurisprudenza della Cassazione, considerando particolarmente grave la violazione dell’obbligo di fedeltà, non richiederebbe la prova del rapporto di causa ad effetto con l’intollerabilità della convivenza. Al contrario le pronunce di questa Corte (per tutte, Cass. n. 16873 del 2010), pur dando frequentemente atto della “gravita” della violazione dell’obbligo di fedeltà, tra l’altro nell’accezione più ampia sopra indicata, non esclude certo la necessità di una prova del rapporto di causalità con l’intollerabilità della convivenza, evidentemente escludendo che l’addebito si configuri in re ipsa.

Va quindi precisato che la dichiarazione di addebito nella separazione, anche in ordine alla violazione dell’obbligo di fedeltà, richiede la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento consapevole e volontario del coniuge, e che sussista un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza: il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente di tale intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito (al riguardo, Cass. n. 14042 del 2008). Nella specie, il giudice a quo ha fatto buon uso di tale principio: la pronuncia impugnata chiarisce che il nesso di causalità riconosciuto dal primo giudice si pone in aperto contrasto con le risultanze di causa: la S. ha infatti insistentemente affermato – così la sentenza impugnata – di essere venuta a conoscenza della relazione intrattenuta dal marito con altra donna dopo che questi aveva abbandonato la casa coniugale e che la frattura era ormai irreversibile; la relazione predetta non ha dunque inciso sulla crisi coniugale, e dalla stessa pronuncia di primo grado – aggiunge il giudice a quo era emerso che la difesa della S. aveva sottolineato particolarmente, quale causa di intollerabilità, la “condotta violenta” del marito, che non aveva peraltro trovato adeguata dimostrazione probatoria.

Va invece accolto il primo motivo, in punto assegno per il coniuge.

Per giurisprudenza costante (tra le altre, Cass. n. 6698 del 2009), ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, occorre la ricostruzione compiuta e concreta delle condizioni patrimoniali dei coniugi stessi, al fine di accertare se i mezzi economici a disposizione del richiedente siano tali da permettergli di conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nella specie, la Corte di merito non ha fatto buon uso di tale principio: essa afferma correttamente che le denunce dei redditi non sono decisive, ove emergano ulteriori elementi patrimoniali; afferma però che le attività commerciali del Sa. sono “quasi interamente” speculari a guelle della S., ma poi contraddittoriamente aggiunge che in una società, la MI-PRIX S.r.L. il Sa. è titolare di una quota del 70% e la S. del 30% e che di altre società (Taverna del Falconiere S.n.c, Sacco S.a.s.) è titolare di quota il solo Sa.. Al riguardo dunque la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra indicato, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso in punto assegno rigetta per il resto, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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