Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17192 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. II, 21/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 21/07/2010), n.17192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22201/2008 proposto da:

P.O. erede di P.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BUCCARI 18, presso lo studio degli avvocati IMPROTA

Gennaro e MANCUSI LUCIA, che la rappresentano e difendono, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.T., C.C. (quali eredi di C.

G. e F.C.);

– intimate –

avverso la sentenza n. 17998/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 16.4.08, depositata l’1/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

“Con sentenza n. 17998 del 1 luglio 2008 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da P.O. avverso gli intimati C.G. e F.C., relativo a una controversia instaurata da questi ultimi contro P.G. per l’abbattimento di opere abusive eseguite in violazione delle distanze. La Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva provato il decesso del convenuto e la propria qualità di erede, avendo prodotto soltanto un atto di donazione dal convenuto a S.C. e a P.O. e uno “stato di famiglia” indicante l’esistenza di altri figli.

Con ricorso notificato il 4 settembre 2008, P.O. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., rilevando che la sentenza era frutto di doppia svista, relativa sia alla qualità della P., che aveva agito non solo quale erede, ma anche quale assegnataria del bene a seguito di atto di donazione, sia al decesso del de cuius, risultante dallo stato di famiglia prodotto.

I C. sono rimasti intimati.

Il ricorso appare ammissibile, giacchè si fonda sulla denuncia di un doppio errore di fatto, che è riscontrabile sulla base degli atti che erano a disposizione della Corte pronunciatasi nel 2008. A pag.

12 del ricorso si leggeva infatti che a ricorrere per la cassazione della decisione resa dalla corte d’appello di Salerno il 20.2.2003 era P.O. “quale erede del sig. P.G. nonchè assegnataria del fabbricato in questione giusta atto di donazione…”. In tal modo risultava idoneo a documentare la legittimazione l’atto di donazione citato dalla sentenza 17998/08.

In secondo luogo dal certificato anagrafico prodotto risultava nella prima riga, all’altezza delle ultime colonne, riservate anche alle note, che P.G. era deceduto il (OMISSIS).

Su questi presupposti il ricorso va trattato in camera di consiglio per i provvedimenti opportuni ex art. 391 bis, comma 3″.

Il testo soprariportato corrisponde sostanzialmente alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta dal consigliere relatore e comunicata a parte ricorrente, la quale non ha depositato memoria in vista dell’odierna adunanza camerale.

Il Collegio, ritenuto che, come implicitamente risulta dalla relazione, non emergono motivi per rilevare l’inammissibilità del ricorso per revocazione e quindi per pronunciare in Camera di consiglio, visto il disposto dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve quindi rimettere la causa a pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa a pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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