Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17192 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2281-2020 proposto da:

K.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VALENTINA MATTI, MIRKO BILLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione

di Cesena-Forlì, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2787/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/10/2019 R.G.N. 2492/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Bologna ha confermato l’ordinanza di prime cure di rigetto della domanda di protezione internazionale e complementare presentata da K.R., cittadino del (OMISSIS);

2. dalla sentenza impugnata si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con la ricerca di un’opportunità di lavoro idonea a garantirgli un’esistenza dignitosa ed a provvedere ai bisogni della propria famiglia;

3. il giudice di appello ha ritenuto che alla stregua delle medesime dichiarazioni rese dal ricorrente non si configurassero le condizioni per la protezione richiesta; in particolare non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non essendo neppure stato allegato il pericolo di un grave danno alla propria persona; neppure erano emersi i presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto le fonti consultate escludevano in (OMISSIS) una situazione di violenza generalizzata in conseguenza di un conflitto armato interno; infine, non erano ravvisabili seri motivi di natura umanitaria nè specifici profili di vulnerabilità, non essendo emersa un’effettiva, incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita, nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile per una vita dignitosa;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso K.R. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria; la Corte locale non aveva considerato che la protezione umanitaria costituisce ipotesi atipica e residuale di protezione; non aveva tenuto conto del “generale sentimento di insicurezza (dello) scadimento generale della qualità della vita sotto il profilo dell’assicurazione di beni primari come la sicurezza pubblica, l’accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario ed altre forme di welfare” in (OMISSIS); non aveva tenuto conto della L. n. 14 del 2014 della regione Emilia Romagna, la quale dettava i criteri di qualificazione di fragilità e vulnerabilità soggettiva;

2. l’esposto motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, tenuto conto di quanto segue: a) deve osservarsi che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4455/2018, ha affermato il principio secondo il quale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza; b) a tale principio la Corte locale si è attenuta, avendo effettuato il giudizio di comparazione, in questa sede non censurabile, all’esito del quale ha escluso la sussistenza della prospettata integrazione; c) all’evidenza il richiamo della legge regionale sopra indicata, ai fini che qui rilevano, è inconferente, trattandosi di norme non dirette (e diversamente non potrebbe essere tenuto conto delle attribuzioni regionali) a disciplinare la materia della protezione internazionale;

2.1. in conclusione, le critiche, nella sostanza, risultano inammissibilmente dirette al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573/2020);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155 /2017), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio in quanto l’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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