Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17192 del 14/08/2020

Cassazione civile sez. II, 14/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 14/08/2020), n.17192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19213/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 4, presso

lo studio dell’avvocato ALDO PINTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAVERIO BARBIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 915/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 7 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da M.R., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello, riteneva che le dichiarazioni rese dal richiedente non fossero attendibili e che il giudice di primo grado avesse correttamente valutato l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle situazioni soggettive invocate per ottenere la protezione internazionale.

Il richiedente aveva raccontato di essere un muratore e di aver avuto l’incarico di costruire un tempio Hindu ma di non aver potuto portare a termine il lavoro perchè un suo concorrente membro del partito (OMISSIS) lo aveva minacciato fino a costringerlo a scappare. Il principale problema della sua persecuzione, infatti, era dovuto alla sua militanza nel partito (OMISSIS).

La corte d’appello respingeva in primo luogo l’eccezione di nullità per mancata traduzione della parte emotiva del provvedimento emesso dalla commissione territoriale, evidenziando che non vi era stata alcuna lesione al diritto di difesa.

Quanto al merito dell’appello, il giudice del gravame evidenziava che si trattava di una vicenda meramente privato, di contrasto per l’assegnazione di un appalto poi sfociata in un comportamento estorsivo da parte del concorrente tale da aver provocato anche una denuncia alla polizia. La veste politica data al contrasto, invece, sembrava alla Corte scarsamente credibile. Sul punto emergevano delle contraddizioni relative all’assegnazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta più bassa e sul fatto che le minacce erano continuate anche dopo l’abbandono dei lavori. Risultavano, dunque, irrealistici timori in casi di rientro essendo peraltro passati anche 4 anni dai fatti.

Non vi erano neanche gli estremi per la concessione della protezione sussidiaria stante la situazione del Bangladesh che non poteva essere definita nè di violenza indiscriminata nè di conflitto armato come risultava dai rapporti di Amnesty International e dell’UNCHR.

Quanto alla protezione umanitaria l’appellante aveva adeguatamente dimostrato il pregevole percorso di integrazione intrapreso ma ciò non era sufficiente in mancanza di altri elementi individualizzati di vulnerabilità. E gli avversari di 27 anni nella piena maturità con evidenti capacità lavorative e con 1 fortissimo legame con il paese di origine. Nella specie dunque 1 processo di integrazione non era sufficiente mancato altri elementi.

3. M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito senza svolgere attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito alla mancata traduzione del provvedimento di rigetto della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

La censura verte sulla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, norma inderogabile la cui violazione determina la nullità del provvedimento senza alcuna necessità di valutare la violazione del diritto di difesa.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

L’interpretazione offerta dal ricorrente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, contrasta con quella che si è consolidata in seno a questa Corte e che è sintetizzata nel seguente principio di diritto: “In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa” (Sez. 6, Ord. n. 18723 del 2019).

Il ricorrente non tiene conto di questa giurisprudenza e non offre nuove argomentazioni che permettano di superarla.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c.) in merito all’utilizzazione da parte della Corte d’Appello di Brescia di rapporti di agenzie internazionali per rigettare la richiesta di protezione sussidiaria avanzata dal ricorrente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La censura attiene al fatto che la Corte d’Appello ha preso in esame alcune fonti internazionali in violazione del principio dispositivo delle prove ex art. 115 c.p.c.. Inoltre, il provvedimento della Corte d’Appello di Brescia non considera in alcun modo i documenti prodotti dal ricorrente e soprattutto la sua storia personale.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza della Corte d’Appello è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale nei giudizi aventi ad oggetto la protezione internazionale vi è un onere della prova attenuato in capo al richiedente e il giudicante deve sopperire alla mancanza di prova mediante l’esercizio del potere di cooperazione istruttoria. Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità della censura del ricorrente di violazione dell’art. 115 c.p.c..

Quanto all’omesso esame delle fonti prodotte dal ricorrente nel giudizio di appello le stesse non sono indicate nel ricorso per cassazione, il che rende inammissibile anche la suddetta censura.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di protezione umanitaria.

La Corte d’Appello di Brescia sarebbe incorsa, da un lato, in un vizio di motivazione contraddittoria ancora deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4 e in ogni caso avrebbe violato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo omesso di effettuare il giudizio di comparazione dopo aver accertato il buon grado di integrazione raggiunto dal richiedente attraverso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il corso di alfabetizzazione.

3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha omesso del tutto il giudizio di comparazione che necessariamente deve essere effettuato una volta accertata l’integrazione del richiedente nel paese ospitante.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte: “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Sez. 1, Sent. n. 4455 del 2018).

Sul punto la sentenza si limita a dire, con motivazione tautologica, che non si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria in mancanza di altri elementi individualizzati di vulnerabilità.

5. In conclusione la Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che valuterà, in applicazione dei principi sopra riportati, la sussistenza o meno dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6. La Corte d’Appello deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta i restanti motivi, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2020

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