Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17191 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2279-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO n. 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5018/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/10/2019 R.G.N. 5518/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Napoli ha confermato l’ordinanza di primo grado, di rigetto del ricorso proposto da M.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.M. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 dell’art. 16 Direttiva Procedure 2013/32 UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 censura la valutazione di non credibilità del racconto;

2. con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7 e art. 14, lett. b) e c) censura la mancata attivazione dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, in relazione alla necessità di accertamento della possibilità per il richiedente di ricevere effettiva protezione dalle autorità rispetto alle minacce subite;

3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria, che assume frutto della inadeguata considerazione delle condizioni di vita e del livello di integrazione raggiunti in Italia dal ricorrente;

4. il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti;

4.1. la procura in atti, conferita su foglio separato spillato al ricorso per cassazione, è priva, infatti, di specificità in quanto non contiene alcun riferimento all’instaurando giudizio di cassazione; la nomina quale difensore e procuratore speciale conferita all’Avv. Marta di Tullio fa generico riferimento ad “ogni fase e grado, del presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione contro Ministero dell’Interno +2 ” senza neppure individuare il provvedimento oggetto di impugnazione;

4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.(Cass.15211/2020);

5. non occorre provvedere sulle spese del giudizio in quanto l’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva;

6. poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. n. 32008/2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del difensore del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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