Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17191 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1598/2017 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 1665,

presso lo studio dell’avvocato FULVIO RONIANELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 13 maggio 2016, in accoglimento del gravame del Ministero dell’interno avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha rigettato la domanda, proposta da A.W., cittadino pakistano, di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Per quanto ancora interessa, la corte ha rigettato l’eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto di appello, ritenendo che, sebbene invalidamente effettuata mediante deposito dell’atto in cancelleria, anzichè all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nel giudizio di primo grado, non si trattasse di inesistenza, ma di nullità, sanata con la costituzione di A.W. nel giudizo di appello.

L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, notificato al Ministero dell’interno, che ha depositato un controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso, A.W. ha denunciato la violazione degli artt. 112, 183 e 330 c.p.c. e del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114, art. 52, per avere rigettato l’eccezione di inesistenza della notifica dell’atto di appello, effettuata dal Ministero dell’interno con deposito dell’atto presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, individuata come domicilio legale (essendo il procuratore, costituito nel giudizio di primo grado, iscritto all’ordine degli avvocati del Tribunale di Crotone), mentre avrebbe dovuto essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata che era stato indicato nell’atto introduttivo del giudizio, con conseguente insanabilità del vizio. E’ denunciata anche omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza della citazione in appello.

Il motivo è inammissibile nell’ultimo profilo considerato, atteso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande ed eccezioni di merito (Cass. n. 22952/2015).

Nel resto il motivo è infondato. Il Ministero dell’interno ha notificato l’atto di appello al ricorrente nel domicilio ex lege (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82), cioè nella cancelleria del giudice di primo grado (Tribunale di Catanzaro), essendo il suo procuratore iscritto all’ordine degli avvocati di un tribunale (di Crotone) diverso da quello dove aveva sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio era in corso, benchè appartenente allo stesso distretto. Seguendo tale modalità di notificazione, il Ministero non ha tenuto conto che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, per esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, è ammessa soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass., sez. un., n. 10143/2012), mentre nella specie il difensore aveva indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sicchè la notifica avrebbe dovuto essere effettuata con tale mezzo (non avendo il Ministero dimostrato l’impossibilità di eseguire la notifica tramite pec per causa imputabile al destinatario). Non averlo fatto non implica, però, l’inesistenza ma la nullità della notifica effettuata presso il domicilio ex lege di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 82, con la conseguenza che la costituzione nel giudizio d’appello di A.W. ha sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, avendo comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, avendo l’interessato compiutamente esercitato il diritto di difesa dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccomdenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, oltre SPAD.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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