Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17190 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. II, 21/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 21/07/2010), n.17190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20520/2006 proposto da:

S.R., SA.RI., S.G., U.

F., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE LORENZO, rappresentate e

difese dall’avvocato LA SPINA Giuseppe, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SE.GI., SA.GI., G.S., EDIL

COSTRUZIONI SRL, SACED SNC;

– intimati –

avverso il decreto N. 1093/04 del TRIBUNALE di PERUGIA depositato il

03/05/06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Lorenzo Nardone, (delega avvocato La Spina

Giuseppe), difensore delle ricorrenti che; si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO

che conferma la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A seguito di consulenza tecnica d’ufficio prestata nell’ambito di un accertamento tecnico preventivo, l’arch. Se.Gi.

chiedeva la liquidazione del compenso, che era quantificata dal tribunale di Perugia in Euro 981,85 di cui Euro 738,40 per vacazioni.

La somma veniva posta a carico delle ricorrenti S.R., Sa.Ri., S.G. e U.F., che davanti al tribunale di Perugia avevano promosso il procedimento nei confronti di Sa.Gi., G.S., Edil Costruzioni srl e Saced snc. Le ricorrenti proponevano opposizione davanti al tribunale stesso, che la rigettava con provvedimento del 3 maggio 2006.

Con atto del primo luglio 2006, le signore S.- U. hanno proposto ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Inizialmente veniva avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio su istanza del procuratore generale. Il 19 maggio 2008 il ricorso veniva rinviato a nuovo ruolo per acquisire relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il 15 giugno 2009 veniva rinviato per verificare la regolare costituzione del contraddittorio. Il 16 marzo 2010 era discusso davanti a questo Collegio; parte ricorrente depositava una prima memoria, cui si richiamava nelle successive in occasione delle adunanze camerali.

Parte ricorrente ha esposto che l’incarico, affidato il 19 novembre 2001 con termine di novanta giorni per deposito dell’elaborato, è stato espletato circa tre anni dopo, il 1 ottobre 2004; ha specificato che la liquidazione di spese per Euro 243,45 e onorari per 120 vacazioni era stata effettuata dal tribunale nel provvedimento di liquidazione previa riduzione di un quarto delle vacazioni a 120; ha criticato questo provvedimento, confermato con motivazione apodittica dal tribunale in sede di opposizione, con unico motivo di ricorso.

Deduce che erroneamente è stata disposta la sola riduzione di un quarto dell’onorario a vacazione, mentre dovevano essere liquidate le sole prestazioni (vacazioni) svolte nel termine assegnato dal giudice e su queste applicata la riduzione di un quarto; chiede inoltre che siano dichiarate non liquidabili le spese non documentate e attinenti ad attività successiva alla scadenza del termine originariamente assegnato e non prorogato.

Il ricorso è manifestamente fondato nei termini che si vanno ad esporre. La vicenda si è dipanata tra il 2001 – epoca in cui vigeva la L. n. 319 del 1980, art. 8 – e il 2004; nel corso del 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha disciplinato l’aumento e la riduzione degli onorari all’art. 52. Le due disposizioni si diversificano lievemente per la formulazione verbale (l’espressione “determinazione delle vacazioni” è sostituita da quella “onorari a tempo”), ma la regola che pongono è la medesima. Essa è stata tradotta da questa Corte come segue: “In tema di liquidazione dei compensi ai periti ed ai consulenti tecnici, la norma di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 8, va interpretata nel senso che l’accertamento se il ritardo nell’espletamento dell’incarico sia conseguente o non a “fatti sopravvenuti e non imputabili” deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all’esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all’ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici.(Cass 5164/94; 11403/95)”.

Questa regola implica che il giudice deve calcolare e distinguere quali prestazioni (tra cui quelle di studio e valutazione del caso, che sono sovente la maggior parte, soprattutto nei casi in cui, come nella specie, si sia svolto tempestivamente il sopralluogo) rientrino nel tempo originariamente concesso e quali siano state svolte ingiustificatamente oltre tale limite temporale (sovente la stesura della relazione).

Nessuna riduzione è invece prevista per le spese documentate, che possono e devono essere liquidate. Nè potrebbe essere diversamente, giacchè una diversa regola sarebbe concepibile solo ove l’incarico fosse stato revocato e la prestazione rifiutata per disposizione del giudice. L’adempimento sia pur tardivo dell’incarico giustifica invece la perdita del solo compenso relativo alle attività svolte oltre la scadenza del termine e la riduzione di un quarto di quello tempestivamente maturalo.

A quanto consta il tribunale di Perugia non si è attenuto a tali criteri, poichè, stando al ricorso, avrebbe computato tutte le attività svolte e le relative vacazioni indipendentemente dal tempo in cui erano state svolte e avrebbe poi applicato la sola riduzione di un quarto.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso in parte qua.

Il provvedimento impugnato va cassato e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Perugia che provvederà alla riliquidazione attenendosi ai principi sopraenunciati e liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia ad altro giudice del tribunale di Perugia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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