Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17190 del 11/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17190 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 29690-2011 proposto da:
ANNUNZIATA ASSUNTA, FEDERICO MARIA, ANNUNZIATA CARMELA
nella qualità di eredi di Annunziata Mario, CAFFARELLI
ANNA, ARIANNA LUCIA e ARIANNA SANTINO nella qualità di
eredi di Arianna Domenico, VENTURA ANIELLO ANTONIO,
VERTOLOMO ANDREA, TUFANO ANIELLO, SCHIAVO VINCENZO,
SCOGNAMIGLIO ELISABETTA, DI PRISCO ANTONIETTA RITA, DI
PRISCO ELISA, DI PRISCO ANGELINA, DI PRISCO DOMENICO,
2012
8461
DI PRISCO VINCENZO, FALANGA MARIA nella qualità di
eredi di Di Prisco Michele, elettivamente domiciliati
in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio
dell’avvocato DONATI SIMONA, rappresentati e difesi
dall’avvocato MOCELLA MARCO, giusta mandati in calce
al controricorso per cassazione;
Data pubblicazione: 11/07/2013
- ricorrenti contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10662/2011 della CORTE SUPREMA
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/11/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
DI CASSAZIONE del 5.4.2011, depositata il 13/05/2011;
R.g. 29690/2011
Fatto e diritto
L’avv. Marco Mocella, difensore di Assunta Annunziata e altri
chiede la correzione dell’omissione materiale della
delle spese in suo favore.
L’istanza è ammissibile e fondata.
P.Q.M.
Dispone che nel dispositivo della sentenza n. 10662/2011 dopo
le parole “accessori di legge” siano inserite le parole “da
distrarsi in favore dell’avv. Marco Mocella, che si è
dichiarato antistatario”.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2012 nella camera di consiglio
della sesta sezione civile – prima sezione.
sentenza n. 10662/2011 per non avere disposto la distrazione