Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1719 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. un., 27/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 27/01/2020), n.1719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23151-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso

D’Aquino 5, presso lo studio dell’avvocato Mario Fantacchiotti, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio Nucci;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 68/2019 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 04/07/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Gaeta

Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito l’Avvocato Marco Cerichelli, per delega dell’avvocato Mario

Fantacchiotti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con nota del 20/9/2017, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia comunicò al Procuratore Generale presso questa Suprema Corte che il magistrato Dott. A.G., giudice del Tribunale di Milano, era stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con la coniuge S.S., dei delitti di cui agli artt. 317,336,368,610 e 629 c.p..

I fatti contestati al Dott. A. afferivano alla condotta dello stesso volta a contrastare l’iniziativa imprenditoriale di M.E., il quale, avendo preso in locazione alcuni locali facenti parte dello stabile in cui risiedeva il magistrato, aveva avviato lavori di ristrutturazione dei medesimi allo scopo di aprire un esercizio commerciale.

Nei confronti del Dott. A. venne iscritto il procedimento disciplinare n. 119/17 e, in data 2/11/2017, la Procura Generale presso questa Corte esercitò l’azione disciplinare con la quale al magistrato furono contestati due capi di incolpazione.

Con il capo A), il Dott. A. venne incolpato “dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d), perchè poneva in essere i fatti costituenti reato di seguito indicati, idonei a lederne l’immagine di magistrato e per i quali risulta essere stato (in data 25.1.2017) rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale, siccome imputato (in concorso): “imputati dei delitti p. e p. dall’art. 61, n. 9, art. 81, comma 2, artt. 110, 317, 336, 368 e 610, art. 629, comma 2 in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 9, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e unione tra loro, abusando della qualifica e della funzione dell’ A. di Giudice del Tribunale di Milano, dopo che M.E. prendeva in locazione i locali ad uso commerciale posti al piano terreno, al piano interrato e al primo piano del condominio in cui risiedevano i coniugi A.- S. e iniziava i lavori di ristrutturazione, mediante minacce dirette o indirette e mediante una serie di condotte intimidatorie ed emulative, tra cui le seguenti:

– (1.1) A. minacciava in plurime occasioni il M. dicendogli frasi quali “lei questo bar non lo aprirà mai; lei è a conoscenza del lavoro che svolgo? lo tratto proprio questa materia per lavoro; mi è capitato di far chiudere in diverse occasioni: ho fatto chiudere un (OMISSIS) ha la forza di sopportare dei costi… non so se lei è miliardario… anche la (OMISSIS) ha chiuso; lei questa cosa la poteva fare nel 99,9% degli stabili di (OMISSIS), ma non in questo; lei è caduto nel condominio sbagliato” e altri similari;

– (1.2) A. e S. facevano intervenire in plurime occasioni la polizia locale di (OMISSIS), segnalando falsamente l’esecuzione di opere non consentite o comunque problematiche non sussistenti;

– (1.3) A. e S. presentavano continui e reiterati esposti al Comune di Milano inerenti la D.I.A. presentata dal M. e l’esecuzione delle opere, affermando fatti e circostanze non rispondenti al vero e reiterando doglianze già oggetto di precedenti valutazioni, arrivando a minacciare i funzionari comunali addetti alla citata pratica edilizia, mediante abuso della qualifica e della funzione dell’ A., con affermazioni quali: “Svolgendo le funzioni di Giudice del Tribunale di Milano, sono informato delle leggi, dei regolamenti e delle norme di comportamento cui si devono attenere i funzionari del Comune nella trattazione delle pratiche edilizie. Mi corre quindi l’obbligo di segnalare, fatta salva eventuale denuncia alle competenti Autorità, le condotte tenute nella pratica di cui all’oggetto (…). Mi rivolgo, pertanto, alle On. Autorità Comunali, per risolvere tale spiacevole situazione, preavvertendo che, in mancanza, non esiterò ad intraprendere ulteriori più gravi azioni, anche sul piano penale per la violazione di leggi e regolamenti, idonea a favorire l’esecutore delle trasformazioni edilizie a danno del Condominio”;

– (1.4) A. si presentava con frequenza pressochè quotidiana presso gli Uffici comunali, qualificandosi quale Giudice del Tribunale di Milano e pretendendo per questo motivo dei colloqui con i funzionari addetti alla pratica, tra cui il geom. F., l’arch. B. e l’ing. B., insistendo perchè venissero bloccati e poi definitivamente bocciati i lavori intrapresi dal M. nonchè pretendendo la visione immediata degli atti del procedimento;

– (1.5) A. senza avere presentato la richiesta di accesso agli atti si faceva consegnare dall’Ufficio visure del Comune di Milano la pratica inerente la D.I.A. presentata dal M., dichiarando di essere un giudice del Tribunale di Milano, esibendo il tesserino rilasciato dal Ministero della Giustizia e minacciando P.P., coordinatrice del predetto ufficio pubblico, con frasi quali: “Lei non sa chi sono io, se voglio il fascicolo lo visiono lo stesso, lo faccio sequestrare e me lo porto in Tribunale”;

– (1.6) A. intimidiva l’arch. W., progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione intrapresi dal M., mediante pressioni, sia dirette che indirette, costringendola ad abbandonare l’incarico;

– (1.7) nel corso di una riunione della Commissione Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Milano, A. (Vicepresidente della Commissione) minacciava indirettamente l’avv. Amalia Pannuti – che, in qualità di responsabile dei servizi legali dell’Unione Commercianti di Milano, aveva redatto un parere tecnico a favore del M. – dicendo a G.F., che la sostituiva nella predetta riunione: “Che bei pareri che fa il suo capo, brava, brava. Ma è sicura che l’anno prossimo farà ancora questo lavoro?”;

– (1.8) A. prendeva visione presso la Cancelleria della XIII Sezione Civile del Tribunale di Milano, senza averne titolo, degli atti della causa civile intentata dal Condominio di (OMISSIS) contro la società “Il Birillo s.a.s.” (n. 10550/2008);

– (1.9) dopo che nella predetta causa civile il G.I. aveva nominato

quale CTU Sc., A. nominava il medesimo ingegnere

quale CTU in svariate cause civili avanti a lui pendenti, in un caso fissando per il suo giuramento la medesima data (10.12.2009) in cui erano previste le operazioni peritali nell’ambito della causa condominiale;

– (1.10) A. intimidiva l’addetta alla portineria C.G. per costringerla a non riferire di avere visto la CTU arch. W. (nominata in sostituzione dell’ing. Sc.) incontrarsi con i coniugi A.- S. al di fuori dell’incarico conferitole, costringevano i predetti a fare/omettere quanto sopra indicato e impedivano al M. l’apertura del suo esercizio pubblico di bar e tabaccheria, così procurandosi un ingiusto profitto.

In Milano, tra il 2007 e il 2010 (competenza determinata ex art. 11 c.p.p.). Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 27.9.2017″.

Con il capo B), il Dott. A. venne ancora incolpato “dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), perchè, mancando ai doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio, usava ripetutamente della qualità di magistrato al fine di conseguire per sè e per la propria moglie, l’ingiusto vantaggio di contrastare l’apertura di un esercizio commerciale nel loro stabile.

Ed infatti:

1) nel corso delle operazioni di verifica demandate al CTU, interveniva in prima persona in data 30.6.2005, 12.7.2005, 13.7.2005, 8.9.2005, rappresentando indebitamente, e col trasparente fine di far pesare sulle assumende determinazioni la funzione ricoperta, di essere un giudice del Tribunale di Milano, così determinando una situazione di disagio specificamente riferita dal CT di parte, geom. B.;

2) si portava presso gli uffici comunali di Milano e dichiarando la sua qualità di giudice del Tribunale con la contestuale esibizione della propria tessera di riconoscimento, pretendeva dalla funzionaria, sig.ra P., di visionare il fascicolo della pratica edilizia relativa alla D.I.A. presentata dal M.. Quindi, alla richiesta della stessa funzionaria di esibire il relativo provvedimento giudiziario, rispondeva: “Lei non sa chi sono lo e se voglio il fascicolo lo faccio sequestrare e me lo porto in Tribunale”. Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 27.9.2017″.

Con provvedimento del 4/12/2017, il Procuratore Generale dispose lo stralcio, dal procedimento n. 119/17, del capo di incolpazione sub lett. B) e l’iscrizione, in relazione a tale capo, di autonomo procedimento disciplinare, che venne ad assumere il n. 134/17. Tale procedimento venne poi definito dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con l’ordinanza n. 181/2018, con la quale fu dichiarata l’improcedibilità dell’azione disciplinare per intervenuta prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1-bis, essendo trascorsi dieci anni dai fatti contestati (risalenti all’anno 2005). Col medesimo provvedimento, il Procuratore generale dispose la sospensione del procedimento principale (n. 119/17), avente ad oggetto il capo di incolpazione di cui alla lett. A), in attesa della definizione del giudizio penale.

2. – Successivamente, pervenne alla Procura Generale presso la Corte di cassazione la nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia datata 9/5/2019, con la quale venne trasmessa la copia del dispositivo della sentenza pronunciata il 7/5/2019 dal locale Tribunale nei confronti del Dott. A., con la quale il medesimo fu ritenuto responsabile del delitto di concussione, in relazione alla richiamata condotta costrittiva posta in essere nei confronti dei funzionari del Comune di Milano (capo di imputazione n. 1.5), e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con l’applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena; inoltre fu dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contestazioni contrassegnate con i numeri 1.4 (riqualificato il fatto come tentata concussione), 1.7 (riqualificato il fatto come minaccia) e 1.9 (riqualificato il fatto come abuso d’ufficio).

Ricevuto il dispositivo della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Brescia, il Procuratore Generale presso questa Corte avanzò, in data 27/5/2019, richiesta di sospensione cautelare facoltativa del Dott. A. dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1.

Con ordinanza n. 68/2019, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto inammissibile la richiesta del Procuratore Generale relativamente alla condotta di cui al capo A), n. 1.5, per la quale vi era stata condanna penale, sul presupposto che tale condotta era stata contestata in sede disciplinare nell’ambito del procedimento n. 134/17 definito con l’ordinanza n. 181/18, con la quale era stato disposto il non luogo a procedere per decorrenza del termine decennale di prescrizione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1-bis.

Il giudice disciplinare ha invece ritenuto che la richiesta del P.G. fosse ammissibile con riferimento alle condotte di cui ai numeri 1.4, 1.7 e 1.9 del medesimo capo A) e, in accoglimento della stessa, ha disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, nonchè il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, del Dott. A.G. con la corresponsione in suo favore di assegno alimentare nella misura di legge.

In relazione a tali condotte da ultimo richiamate, il C.S.M. ha ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris (sul presupposto che la sentenza del Tribunale di Brescia, nel dichiarare l’estinzione dei reati per prescrizione, avesse implicitamente accertato i fatti) e la sussistenza del periculum in mora, in relazione alla concreta prospettiva di reiterazione delle condotte illecite; ha reputato inoltre la gravità di tali condotte, protrattesi nel tempo per tre anni, osservando che il Dott. A. aveva, senza remore, utilizzato a fini privati il ruolo e la funzione di magistrato, minando in modo irrimediabile la sua affidabilità e credibilità e rendendo così impossibile continuare a svolgere le funzioni giurisdizionali con il dovuto prestigio.

3. – Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il Dott. A.G., sulla base di sei motivi.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, si deduce – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), – l’inosservanza del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1, per avere il C.S.M. rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’azione disciplinare nonostante che la stessa fosse stata esercitata il 2/11/2017, dopo la scadenza del termine annuale di decadenza decorrente dalla notizia dei fatti. Secondo il ricorrente, la Procura generale presso la Corte di cassazione avrebbe avuto notizia dei fatti contestati fin dal 5/9/2014, quindi tre anni prima dell’esercizio dell’azione disciplinare, quando aveva ricevuto la missiva del Presidente del Tribunale di Milano, con la quale era stato trasmesso l’esposto presentato da M.E..

Unitamente a tale censura va esaminato, in ragione della stretta connessione, il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’eccezione di inosservanza del termine stabilito dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1. A dire del ricorrente, l’affermazione della Sezione disciplinare secondo cui l’acquisizione della notizia del fatto era avvenuta in data 27/9/2017 non avrebbe tenuto conto del documento n. 3 (atti relativi all’esposto del M.), che l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato.

I due mezzi – che sottopongono la medesima doglianza sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – non possono trovare accoglimento.

Invero, considerato che i fatti in relazione ai quali è stato adottato il provvedimento cautelare (ossia i fatti di cui al capo A), numeri 1.4, 1.7. e 1.9) non vedono la partecipazione ad essi del M., era onere del ricorrente trascrivere il contenuto dell’esposto del medesimo, onde dimostrare che con esso erano stati denunciati proprio tali fatti.

Non avendo il ricorrente a ciò provveduto, i motivi in esame risultano inammissibili per carenza di specificità, non ponendo questa Corte in condizione di scrutinare la fondatezza delle doglianze.

Peraltro, risulta dagli atti che soltanto a seguito del ricevimento di copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti del Dott. A. (trasmessa dalla Procura Generale di Brescia con nota del 20/9/2017) il Procuratore Generale presso questa Corte acquisì la conoscenza “circostanziata” dei fatti – come espressamente richiesto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1, – posti a fondamento della contestazione disciplinare; e rispetto a tale circostanziata conoscenza, l’azione disciplinare è stata tempestivamente esercitata (in data 2/11/2017).

2. – Col terzo motivo, si deduce – ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), – l’inosservanza e l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 per avere la Sezione disciplinare applicato la misura cautelare nell’ambito di un procedimento disciplinare (quello n. 134/2017) già definito.

Congiuntamente a tale motivo va esaminato, in ragione della stretta connessione, il quarto mezzo di ricorso, col quale si deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), – la violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., nonchè l’omissione, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per avere il C.S.M. applicato la misura cautelare nell’ambito del procedimento recante il n. 134/17, facendo però riferimento agli atti del diverso procedimento n. 119/17 non acquisiti.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

Va osservato che la richiesta di applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio avanzata, D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22 dal Procuratore Generale presso questa Suprema Corte reca il numero del procedimento 119/17.

Trattasi del procedimento principale, del quale il P.G. ha disposto la sospensione con provvedimento del 4/12/2017, previo stralcio del capo B) e iscrizione di altro procedimento recante il n. 134/17, successivamente definito dal C.S.M. con ordinanza n. 181/2018.

Non è dato comprendere per quale ragione l’originario corretto numero del procedimento indicato dal Procuratore Generale (119/17) sia stato sostituito, in seno al C.S.M., con quello di un procedimento già definito (134/17).

Con tutta probabilità, l’erronea indicazione del numero del procedimento è stata cagionata da una svista della segreteria del C.S.M., che ha fatto sì che tutti gli atti del (sub)procedimento cautelare (anche l’ordinanza che lo ha definito) siano stati contrassegnati col n. 134/17.

Nondimeno, quel che qui conta osservare è come l’errore in questione sia stato del tutto irrilevante ai fini della decisione adottata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Dott. A..

Infatti, l’esame della motivazione dell’ordinanza impugnata (p. 4, quarto capoverso) consente di constatare che la Sezione disciplinare ha avuto ben presente che il procedimento n. 134/17 era stato già definito con ordinanza di non luogo a procedere n. 181/2018 e che, invece, era pendente il solo procedimento n. 119/17 (sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, ma riattivato, a seguito della sentenza penale di primo grado, ai soli fini dell’adozione del provvedimento cautelare).

E’ evidente, dunque, che il C.S.M. non ha inteso pronunciare in seno al procedimento disciplinare già definito (n. 134/17), ma ha pronunciato in seno all’unico procedimento pendente (quello recante il n. 119/17), rimanendo irrilevante l’erronea numerazione di esso.

E peraltro, va rilevato come il difensore dell’incolpato nulla ha ritenuto di eccepire in proposito nel corso dell’udienza del 14/6/2019, pur essendo la detta errata numerazione già presente nel decreto di fissazione dell’udienza notificato al magistrato (v. verbale di udienza in atti).

La doglianza circa l’utilizzazione degli atti del proc. n. 119/17 rimane assorbita.

3. – Col quinto motivo, si deduce – ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), – l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge, nonchè la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per avere la Sezione disciplinare ritenuto la sussistenza dei fatti di cui ai capi numeri 1.4, 1.7 e 1.9 sulla base della sola circostanza che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per prescrizione in ordine ad essi, omettendo di compiere alcuna autonoma valutazione dei fatti contestati e di tener conto delle contrarie deduzioni dell’incolpato.

Col sesto motivo, si deduce infine – ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), – l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge, nonchè la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per avere il C.S.M. ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Si lamenta che la Sezione disciplinare, pur avendo ritenuto inammissibile la richiesta del Procuratore Generale in ordine al fatto posto fondamento della condanna penale, abbia poi applicato la misura cautelare in relazione a fatti per i quali il Dott. A. era stato prosciolto dal Tribunale penale di Brescia, senza considerare che si trattava di condotte risalenti nel tempo e che non vi era pericolo di reiterazione delle medesime.

Le censure sono fondate nei termini che seguono.

Va innanzitutto rilevato che il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con atto in data 27/5/2019, ha richiesto la sospensione cautelare facoltativa del Dott. A. dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, con specifico riferimento alla intervenuta condanna del magistrato per il delitto di concussione in ordine al fatto di cui al capo di imputazione 1.5 corrispondente al capo di incolpazione sub lett. A) n. 1.5 (cfr. pp. 4, penultimo capoverso, e 5, primo, secondo e terzo capoverso della richiesta del RG.).

La Sezione disciplinare ha ritenuto inammissibile la richiesta del P.G. con riguardo a tale capo di incolpazione (p. 5 dell’ordinanza, penultimo capoverso), spiegando che la relativa condotta era stata originariamente contestata dal Procuratore Generale anche nel capo di incolpazione sub lett. B), n. 2, come illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. a) relativamente al quale nell’ambito del procedimento n. 134/17 (stralciato dal procedimento principale n. 119/17) – era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’illecito.

La pronuncia della Sezione disciplinare sul punto sembra risolvere il problema del rapporto tra gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4 e quelli tipici “funzionali” ed “extrafunzionali”, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 del medesimo decreto, sulla base del principio del “ne bis in idem”, assumendo che l’incolpato prosciolto dall’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a) perchè estinto per prescrizione, non possa più essere giudicato per il medesimo fatto qualificato come illecito conseguente a reato.

Una tale conclusione non è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha ritenuto che, in presenza di una condotta costituente reato e comportante – al tempo stesso – la violazione dei doveri professionali del magistrato, l’illecito disciplinare di cui all’art. 4, lett. d) concorre con l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7042 del 21/03/2013; n. 9307 del 20/04/2010) e con quello di cui all’art. 3, medesimo D.Lgs. (Cass., Sez. Un., n. 16282 del 12/07/2010).

Va invero osservato che gli illeciti disciplinari conseguenti a reato determinano la lesione di beni giuridici diversi rispetto a quelli relativi all’osservanza dei doveri professionali – la cui lesione è posta a fondamento degli illeciti funzionali o extrafunzionali di cui agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto (come bene è stato evidenziato nei due originari capi di incolpazione A e B elevati nei confronti del Dott. A.). Rispetto a questi ultimi, gli illeciti disciplinari conseguenti a reato (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4) hanno una oggettività giuridica diversa e di gran lunga maggiore è la loro gravità, tanto che il medesimo D.Lgs., art. 12, comma 5, prevede la sanzione massima della rimozione – da applicarsi obbligatoriamente e senza alcuna discrezionalità dell’organo disciplinare (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16984 del 25/06/2019) – nei confronti del magistrato “(…) che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p.”.

L’estinzione per prescrizione dell’illecito funzionale o extrafunzionale non può pertanto riverberarsi sull’illecito disciplinare conseguente a reato (nella specie, art. 4, lett. d), per il quale vige peraltro il diverso regime di prescrizione dettato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, lett. a), (in ordine al quale, v. Cass., Sez. Un., n. 16620 del 27/07/2007; Sez. Un., n. 10384 del 02/07/2003).

Ciò premesso, vanno ritenute fondate le doglianze del ricorrente in ordine all’applicazione della misura cautelare facoltativa della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio in relazione agli illeciti disciplinari di cui al capo A), numeri 1.4, 1.7 e 1.9, con riguardo ai quali il giudice penale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dello A. (riqualificando il fatto di cui al n. 1.4 come tentata concussione, il fatto di cui al n. 1.7 come minaccia ed il fatto di cui al n. 1.9 come abuso d’ufficio).

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, è pur vero che l’adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 21 e 22 non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare); tuttavia, l’adozione della detta misura presuppone comunque una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 15475 del 23/07/2015; Sez. Un., n. 23856 del 21/12/2012; Sez. Un., n. 28046 del 25/11/2008).

Nella specie, la Sezione disciplinare ha omesso del tutto di procedere alla delibazione della possibile sussistenza dei fatti contestati sia pure a livello di fumus boni iuris; ha omesso di rivalutare autonomamente i fatti medesimi, anche alla luce degli elementi di prova acquisiti in sede penale.

Il giudice disciplinare, infatti, si è limitato ad osservare che le condotte ascritte all’incolpato ai capi 1.4, 1.7 e 1.9 erano state “oggetto di una approfondita attività di cognizione che ha condotto, invero, il giudice di primo grado alla riqualificazione in termini rispettivamente di tentata concussione, minaccia e abuso d’ufficio”.

Trattasi all’evidenza di una motivazione apparente, “di stile”, priva com’è di qualsiasi riferimento concreto. E d’altra parte, non risulta che la Sezione disciplinare disponesse neppure della motivazione della sentenza penale dalla quale poter trarre il manifestato convincimento (nell’ordinanza non v’è alcun cenno alla motivazione della sentenza penale e si richiama invece – a p. 4, ultimo capoverso – solo il dispositivo di tale sentenza, risalente al 7/5/2019, data che si colloca appena un mese prima della decisione disciplinare).

Le carenze motivazionali relative alla sussistenza del fumus boni iuris si riflettono irrimediabilmente anche sulla valutazione del periculum in mora, rispetto al quale gli apprezzamenti della Sezione disciplinare appaiono sganciati dalla considerazione di alcuna concreta circostanza.

Vanno, pertanto, accolti i motivi in esame relativamente ai profili di cui sopra, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata.

4. – In definitiva, vanno rigettati i primi quattro motivi di ricorso, vanno accolti il quinto e il sesto motivo. L’ordinanza impugnata va cassata in ordine alle censure accolte, con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.

La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta i primi quattro motivi di ricorso; accoglie il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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