Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17189 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Z.A., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/16/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione n. 16, in data 19/03/2007, depositata

il 18 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE

Vittorio Eduardo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 22318/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 39/16/2007, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione n. 16, il 19.03.2007 e depositata il 18 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto del contribuente a conseguire il chiesto rimborso.

2 – Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in due motivi, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, nonchè omessa motivazione su punto decisivo.

Il primo mezzo si conclude con la formulazione di quesito, con cui si chiede alla Corte di dire se l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, precluda il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

3 – Al formulato quesito ed alla censura per vizio della motivazione, può rispondersi – sotto il primo profilo – con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006), nonchè, – sotto l’altro aspetto – sia richiamando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con argomentazione del tutto generica ed inconferente, priva di concreti riferimenti al caso in esame, senza effettuare alcuna indagine in ordine alla sussistenza o meno degli elementi indice dell’autonoma organizzazione e senza, nemmeno, argomentare in ordine a quegli altri utilizzati nel percorso decisionale, con particolare riferimento ai dati rilevanti (assenza dipendenti, beni strumentali, etc.) ed agli elementi evidenziati dall’Agenzia in appello, riproposti in questa sede, e desumibili dalla documentazione fiscale già acquisita in atti.

4 – La decisione impugnata, decidendo nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo Irap, così rigettando implicitamente la preliminare eccezione connessa alla presentazione della domanda di condono e confermando la decisione di prime cure, non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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