Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17189 del 16/06/2021
Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17189
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2092-2020 proposto da:
M.A.B., domiciliato in ROMA Piazza CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difeso dall’Avvocato MICHELE CAROTTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia
ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 10113/2019 del TRIBUNALE di
VENEZIA, depositato il 26/11/2019 R.G.N. 5259/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 26 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di M.A.B., cittadino della (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il decreto della Commissione Territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva raccontato di aver lasciato la (OMISSIS) per timore di essere ucciso da persone legate alla seconda moglie del padre, il quale gli aveva lasciato un buon patrimonio, comprensivo di una casa in un bel quartiere di (OMISSIS), in cui egli abitava con la moglie e i bambini, ma della quale la prima voleva impossessarsi. Per tale ragione già era stata percossa la moglie, che lo aveva chiamato in lacrime avvertendolo di essere stata picchiata da uomini che lo avrebbero ucciso: sicchè egli, spaventato, era fuggito, aiutato da un amico fidato, dal Paese per arrivare, attraverso la Libia, in Italia;
3. la vicenda appariva poco credibile, sommariamente e contraddittoriamente riferita, inidonea ad integrare i presupposti per la concessione delle misure di protezione internazionale richieste, in assenza di alcuna situazione di pericolo personale in ipotesi di suo rimpatrio: come anche risultante dalle fonti indicate dal Tribunale, che davano conto di episodi di violenza interetnica (tra le due etnie (OMISSIS) e (OMISSIS)) e per motivi politici, ma non di una situazione di violenza indiscriminata di rischio per la popolazione: non avendo lo straniero dichiarato di essere iscritto ad un partito politico, nè di avere partecipato a manifestazioni di tale carattere;
4. il Tribunale escludeva infine una particolare condizione di vulnerabilità del richiedente, integrante seria ragione di carattere umanitario, neppure risultando una condizione comparativa di miglior favore in Italia rispetto al suo Paese, nel quale egli godeva di un buon patrimonio e lavorava come meccanico;
5. con atto notificato il 23 dicembre 2019, il predetto ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva della data di rilascio e della correlata certificazione dal predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13 così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 15 settembre 2020, n. 19164; Cass. 24 settembre 2020, n. 20075);
2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 novembre 2020, n. 25304).
PQM
La Corte dichiara inammissibile ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021