Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17189 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4589/2016 proposto da:

P.R., B.M., PI.EN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio

dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCO MAGLIONI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANILO

GALLETTI, GUIDO ROSI BERNARDINI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 5392/2014 del TRIBUNALE di RAVENNA,

depositata il 04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camEra di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ravenna, con l’ordinanza impugnata, ha ribadito l’inammissibilità delle insinuazioni cd. ultratardive di P.R., B.M. ed Pi.En. nel Fallimento (OMISSIS) srl.

Costoro hanno proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 febbraio 2016, deducendo di non avere avuto conoscenza del fallimento.

L’eccezione, sollevata dal Fallimento, di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di comunicazione dell’ordinanza (avvenuta in data 9 gennaio 2016), è infondata, essendo detta relata depositata in atti.

Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva di cui della L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92, integra una causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 23302 e 21316/2015). Nella specie, la valutazione del tribunale che essi fossero informati del fallimento è plausibile e incensurabile in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico dei ricorrenti, come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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