Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17188 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.G., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/01/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 01, in data 29/05/2007, depositata

il 05 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 maggio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE

Vittorio Eduardo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 21227/2008 R.G., è stata depositata la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 53/01/2007, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 01, il 29.05.2007 e depositata il 05 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il diritto del contribuente a conseguire il chiesto rimborso. 2- Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, si articola in due motivi, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9.

I mezzi si concludono con la formulazione di altrettanti quesiti, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’omessa pronuncia su eccezione espressamente formulata in appello non configuri la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed, altresì, se l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, precluda il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

3 – Ai formulati quesiti, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, per un verso, che configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8178/2007, n. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), l’omesso esame dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine agli effetti preclusivi del rimborso quale conseguenza della presentazione della domanda di condono, e sotto altro profilo, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).

4 – La decisione impugnata, omettendo di pronunciare sulla questione relativa all’avvenuta presentazione della domanda integrativa, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo, così confermando la decisione di prime cure, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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